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Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario

Il sistema tributario prevede dei regimi semplificati per le imprese di ridotte dimensioni che si trovano al di sotto di certi limiti di ricavi. Vediamo quali sono le conseguenze per le imprese, nel passaggio dal regime semplificato “per cassa” a quello ordinario per competenza.

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Ogni anno, in prossimità della fine dell’esercizio, è il momento di verificare la possibilità di cambiare il regime contabile. Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario alcune volte diviene obbligato a causa del superamento dei limiti dei ricavi.

La contabilità semplificata è un regime fiscale a cui possono aderire liberi professionisti e imprese che hanno determinati requisiti. Una volta superati determinati i limiti, infatti, l’attività deve obbligatoria passare al regime di contabilità ordinaria.

Lo scopo di questo articolo è spiegarti quali sono le conseguenze per il contribuente che abbia effettui il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario o viceversa.

La differenza tra il regime ordinario ed il regime semplificato non riguarda la quantità di tasse da pagare. Ciò che cambia tra i due regimi, da valutare, anche in caso di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, è la semplificazione nella tenuta dei registri contabili e le modalità di determinazione del reddito.

Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario

Nella contabilità ordinaria il reddito è determinato considerando incassi e pagamenti per competenza e non con il regime di cassa del regime ordinario.

Le differenze tra i regimi contabili

Il nostro sistema tributario prevedere accanto al regime ordinario un regime semplificato nel quale vi è ricompreso il Regime Forfettario.

Nella tabella che segue ho riportato le principali differenze tra le contabilità semplificata e la contabilità ordinaria:

Contabilità ordinariaContabilità semplificata
– Libro giornale
– Libro degli inventari
– Libri sociali
– Libro mastro
– Scritture accessorie dove dividere cespiti patrimoniali e reddituali
– Scritture accessorie di magazzino (se l’attività lo prevede)
– Libro dei cespiti ammortizzabili
– Registro IVA acquisti
– Registro IVA vendite
– Altri registri obbligatori ai fini IVA
Registro IVA acquisti e Registro IVA vendite integrati con pagamenti e incassi
Reddito determinato per competenzaReddito determinato per cassa

Contabilità semplificata

La contabilità semplificata è un particolare regime fiscale a cui possono aderire:

  • Liberi professionisti;
  • Imprese minori:
    • Ditte individuali;
    • Società di persone;
    • Enti non commerciali.

Tali categorie possono aderire alla contabilità semplificata alla condizione che vengano rispettati determinati limiti di fatturato di cui agli art. 57 e art. 85 TUIR.

La norma di riferimento è l’art. 18 del DPR n. 600/1973.

Limite dei ricavi

Le categorie sopra indicate, possono applicare il regime di contabilità semplificata qualora i ricavi di cui agli art. 57 e 85 TUIR, percepiti in un anno intero, o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, co. 2, TUIR non abbiano superato:

  • 400.000 euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno, la verifica dei suddetti limiti deve essere effettuata al ragguaglio dei ricavi.

Le società di capitali (S.R.L., S.P.A, S.A.P.A) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dalla quantità dei ricavi conseguiti. Ciò significa che, non è possibile effettuare il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, anche nel caso in cui, nell’anno precedente, i ricavi conseguiti non abbiano superato le soglie per l’applicazione del regime ordinario.

L’applicazione del regime ordinario, deriva, quindi o da un obbligo di legge oppure da una scelta del contribuente, nel caso in cui i ricavi conseguiti non abbiano superato le soglie previste dalla Legge.

La scelta può essere effettuata già in sede di inizio attività o in uno qualsiasi degli esercizi successivi al primo e si desume dal comportamento concludente dell’impresa.

Il contribuente deve, comunque, comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate nella Dichiarazione Iva (Quadro O).

La sanzione prevista in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dell’Entrate della scelta effettuata è da 250 a 2.000 euro.

La scelta sul regime contabile è particolarmente importante, perché l’opzione è vincolante per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino alla revoca, esercitabile nei modi sopra descritti.

Esercizio di più attività

La verifica del limite, per l’applicazione del regime semplificato, o per il passaggio dal regime semplificato o viceversa, è semplice nel caso in cui il contribuente eserciti una sola attività.

Nel caso in cui, il contribuente eserciti più di un’attività, che rientrano sia nelle prestazioni di servizi sia in altre attività, la verifica diviene più difficile.

L’art. 18, D.P.R. n. 600/1973 dispone che:

“Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi”.


Quindi, il limite dei ricavi è costituito:

  • Quando i ricavi delle attività esercitate non sono annotati distintamente: 700.000 euro;
  • Quando si procede all’annotazione separata dei ricavi, dai ricavi conseguiti con l’attività prevalente: 400.000 euro se si tratta di prestazioni di servizi e di 700.000 euro se si tratta di altre attività.

La verifica è semplice per le imprese che non hanno annotato distintamente i ricavi.

In questo caso, è prevalente l’attività diversa dalle prestazioni di servizi e il limite è di
700.000 euro.

La Risoluzione n. 293/E/2007 ha indicato le fasi da seguire per determinare il limite dei ricavi in questa situazione.

In primo luogo è necessario individuare l’attività prevalente ossia, l’attività con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo di imposta.

Nel caso in cui l’attività prevalente sia:

  • L’attività relativa alla prestazioni di servizi il limite di ricavi è 400.000 euro;
  • Altre attività il limite di ricavi è 700.000 euro.

Infine, occorre verificare che l’ammontare dei ricavi di tutte le attività svolte non superi il limite di 700.000 euro.

La scelta della contabilità semplificata

Con decorrenza dal 2017, l’art. 1, co. da 17 a 23, della Legge di Bilancio 2017, ha modificato l’art. 66 TUIR, prevedendo per le imprese in contabilità semplificata la determinazione del reddito secondo il principio di cassa.

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8/E/2017, ha chiarito che non si tratta di un regime di cassa puro ma “improntato alla cassa”.

Alcuni componenti di reddito sia negativi sia positivi, seguono sempre il principio di competenza.

L’art. 66, co. 1 TUIR, dispone che, il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute. Ad eccezione delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive.

I commi successivi prevedono la rilevanza per competenza di altri componenti di reddito, come ammortamenti, perdite di beni strumentali e perdite su crediti.

Non sono, ammesse in deduzione per espressa previsione normativa le spese e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio, accantonamenti diversi da quelli indicati nell’art. 105 TUIR, la remunerazione relativa ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all’art. 2554 c.c. con apporto diverso dal lavoro.

Restano deducibili secondo il criterio di competenza le remunerazioni dovute a seguito dei citati contratti con apporto di opere e servizi.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali e finali di qualsiasi genere.

La scelta della contabilità ordinaria

Il reddito è determinato secondo il criterio di competenza, per l’impresa che adotta per obbligo di legge o per scelta il regime della contabilità ordinaria.

Sono previste alcune deroghe per determinate tipologie di elementi reddituali, per il compenso corrisposto agli amministratori di società o gli interessi di mora che sono deducibili solo per cassa.

Il principio di competenza temporale individua l’esercizio al quale imputare i componenti positivi o negativi di reddito a condizione che risultino contemporaneamente certi nell’esistenza e determinabili oggettivamente.

Le cessioni di beni devono essere imputate nell’esercizio di consegna o spedizione dei beni, mentre le prestazioni di servizi nell’esercizio in cui si considerano ultimate.

Rilevano le rimanenze iniziali e finali di qualunque genere (merci, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione, etc.).

Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario

La Legge di Bilancio 2017, art. 17, co. 1, prevede che:

“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Tale disposizione ha introdotto il regime per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, trova applicazione, come precisato dalla Circolare n. 11/E/2017, anche a regime (ovvero tutte le volte in cui le imprese effettuano il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa).

Passaggio dal regime ordinari al regime semplificato

In questo caso si passa da un regime in cui i componenti reddituali seguono il criterio della competenza a un regime in cui invece seguono il criterio di cassa.

Alla luce della regola generale finalizzata a evitare duplicazioni o salti di imposta, analizziamo le casistiche che si possono presentare durante il passaggio.

Si possono presentare le seguenti situazioni, come ricavi di esercizio:

  • Cessioni di beni consegnate nell’esercizio in cui si adotta il regime ordinario e riscossi nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime semplificato;
  • Prestazioni di servizi ultimate nell’esercizio in regime ordinario e riscossi nell’esercizio semplificato,
  • Cessione di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime semplificato di cassa, ma il cui incasso è avvenuto nel regime in cui si applica il regime di competenza (acconti o pagamento integrale anticipato), i ricavi non hanno concorso alla determinazione del reddito nell’esercizio in cui si adottava il regime ordinario e pertanto rileveranno nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato pur non essendosi realizzato lo specifico presupposto (incasso).

Come costi di esercizio si possono presentare le seguenti situazioni:

  • Acquisto di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnate ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime di competenza e pagate nell’esercizio in cui si adotta il regime di cassa (destinazione);
  • Acquisto di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnate ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime di cassa (destinazione) e pagate nell’esercizio in cui si adotta il regime di competenza (provenienza).

Nel primo caso, il costo concorre alla determinazione del reddito nell’esercizio in regime di competenza e pertanto non influenza il risultato di esercizio nell’esercizio in regime di cassa. Specularmente nel secondo caso, il costo non concorre alla determinazione del reddito nell’esercizio in regime di competenza, pertanto influenzerà il risultato di periodo nell’esercizio in regime di cassa.

Passaggio dal regime semplificato al regime ordinario: il trattamento dei costi e ricavi

Si possono presentare le seguenti situazioni, come ricavi di esercizio:

  • Cessioni di beni/prestazione di servizi rispettivamente consegnati/ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato di cassa e riscossi nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime ordinario di competenza. Il componente positivo non ha rilevato nell’esercizio di provenienza in quanto non vi è stata manifestazione finanziaria, rileverà nell’esercizio successivo soggetto al regime di competenza;
  • Cessione di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime ordinario di competenza, ma il cui incasso è avvenuto nel regime in cui si applica il regime semplificato di cassa. Il componente positivo ha avuto rilevanza nel periodo di provenienza data la manifestazione finanziaria pertanto non concorrerà al risultato di esercizio nel periodo soggetto al regime di competenza.

Allo stesso modo sarà trattata la rilevanza dei costi tra un periodo e l’altro:

  • Gli acquisti di beni/prestazione di servizi consegnati/ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato di cassa (provenienza) e pagati nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime ordinario di competenza (destinazione) avranno rilevanza in quest’ultimo periodo, in quanto non hanno rilevato nel periodo di provenienza per mancanza del presupposto (pagamento);
  • Gli acquisti di beni/prestazioni di servizi consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime ordinario di competenza, ma il cui pagamento è avvenuto nel regime in cui si applica il regime semplificato di cassa avranno rilievo nel periodo in cui si adotta il regime semplificato di cassa, in quanto risulta realizzato il presupposto e non influenzeranno, il risultato dell’esercizio in cui si adotta il criterio di competenza.

Le rimanenze nel passaggio dal regime di ordinario a quello semplificato

Le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime semplificato.

Ciò ha una pesante ricaduta nella determinazione del risultato fiscale nell’esercizio in regime semplificato dato che in questo esercizio non rilevano più le rimanenze finali.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto il riporto delle perdite anche per i soggetti in contabilità semplificata nei limiti previsti per i soggetti Ires.

Contemporaneamente, per poter tutelare gli interessi erariali, il Legislatore ha previsto un regime transitorio che riguarda il riporto delle perdite maturate nel 2017/2018/2019 che possono essere compensate in base alle seguenti regole:

  • Perdite maturate nel 2018 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa del 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno;
  • Perdite maturate nel 2019 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa del 2020, in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno;
  • Le perdite maturate nel 2017 sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di ciascun anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno;
  • Le perdite 2017 che non sono state compensate nel triennio 2018-2020, sono compensabili negli esercizi successivi nella misura ordinaria dell’80%.

Le rimanenze nel passaggio dal regime semplificato a quello ordinario

La rilevanza delle rimanenze ai fini fiscali segue il principio generale in base al quale, le componenti positive o negative che hanno concorso alla formazione del reddito nell’esercizio di provenienza non hanno riflessi sulla determinazione del risultato di esercizio di destinazione.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E/2017 precisa che si devono intendere per rimanenze:

  • Le rimanenze di merci e lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale;
  • Le rimanenze di lavori in corso di durata ultrannuale;
  • Rimanenze di titoli.

Per capire, se le rimanenze finali relative all’ultimo esercizio in contabilità semplificata rileveranno o meno nell’esercizio in contabilità ordinaria, è necessario distinguere tra i seguenti casi:

  • Rimanenze di fine esercizio completamente pagate;
  • Rimanenze di fine esercizio parzialmente pagate;
  • Le rimanenze di fine esercizio non pagate.

Il pagamento viene desunto dalla modalità di tenuta dei registri contabili.

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