Come ogni anno, in prossimità della fine dell’esercizio, anche per il 2025 è il momento di verificare la possibilità di cambiare il regime contabile. Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario alcune volte diviene obbligato a causa del superamento dei limiti dei ricavi.
La contabilità semplificata è un regime fiscale a cui possono aderire liberi professionisti e imprese che hanno determinati requisiti. Una volta superati determinati i limiti, infatti, l’attività deve obbligatoria passare al regime di contabilità ordinaria.
La differenza tra il regime ordinario ed il regime semplificato non riguarda la quantità di tasse da pagare. Ciò che cambia tra i due regimi, da valutare, anche in caso di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, è la semplificazione nella tenuta dei registri contabili e le modalità di determinazione del reddito.
Indice degli Argomenti
- Le differenze tra i regimi contabili
- Applicazione della contabilità semplificata
- La scelta della contabilità ordinaria
- Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario
- Passaggio dal regime ordinari al regime semplificato
- Passaggio dal regime semplificato al regime ordinario: il trattamento dei costi e ricavi
Le differenze tra i regimi contabili
I regimi contabili che possono essere applicati dai contribuenti sono due (resta comunque salvo il regime forfettario): il regime di contabilità semplificata e il regime della contabilità ordinaria.
La contabilità semplificata
La contabilità semplificata è un particolare regime fiscale a cui possono aderire:
- Liberi professionisti;
- Imprese minori:
- Ditte individuali;
- Società di persone;
- Enti non commerciali.
Il regime semplificato è destinato alle imprese di minori dimensioni, qualora i ricavi di cui agli art. 57 e 85 TUIR, percepiti in un anno intero, o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, co. 2, TUIR non abbiano superato:
- € 500.000 per le imprese che prestano servizi;
- € 800.000 per le imprese che svolgono altre attività.
Nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno, la verifica dei suddetti limiti deve essere effettuata al ragguaglio dei ricavi.
Il regime di contabilità ordinaria
Il regime ordinario si applica obbligatoriamente a:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) indipendentemente dal volume di ricavi
- Imprese individuali e società di persone che superano i limiti di ricavi previsti per il regime semplificato.
L’applicazione del regime ordinario, deriva, quindi o da un obbligo di legge oppure da una scelta del contribuente, nel caso in cui i ricavi conseguiti non abbiano superato le soglie previste dalla Legge.
Le società di capitali sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dalla quantità dei ricavi conseguiti. Ciò significa che, non è possibile effettuare il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, anche nel caso in cui, nell’anno precedente, i ricavi conseguiti non abbiano superato le soglie per l’applicazione del regime ordinario.
Tabella di confronto con le differenze tra i regimi
Nella tabella che segue vi sono le principali differenze tra le contabilità semplificata e la contabilità ordinaria:
Regime di contabilità ordinaria | Regime di contabilità semplificata |
---|---|
– Libro giornale – Libro degli inventari – Libri sociali – Libro mastro – Scritture accessorie dove dividere cespiti patrimoniali e reddituali – Scritture accessorie di magazzino (se l’attività lo prevede) – Libro dei cespiti ammortizzabili – Registro IVA acquisti – Registro IVA vendite – Altri registri obbligatori ai fini IVA | Registro IVA acquisti e Registro IVA vendite integrati con pagamenti e incassi |
Reddito determinato per competenza | Reddito determinato per cassa |
Limiti della contabilità semplificata in caso di esercizio di più attività
La verifica del limite, per l’applicazione del regime semplificato, o per il passaggio dal regime semplificato o viceversa, è semplice nel caso in cui il contribuente eserciti una sola attività.
Nel caso in cui, il contribuente eserciti più di un’attività, che rientrano sia nelle prestazioni di servizi sia in altre attività, la verifica diviene più difficile. L’art. 18, DPR n. 600/73 dispone che:
Quindi, il limite dei ricavi è costituito:
- Quando i ricavi delle attività esercitate non sono annotati distintamente: 800.000 euro;
- Quando si procede all’annotazione separata dei ricavi, dai ricavi conseguiti con l’attività prevalente: 500.000 euro se si tratta di prestazioni di servizi e di 800.000 euro se si tratta di altre attività.
La verifica è semplice per le imprese che non hanno annotato distintamente i ricavi. In questo caso, è prevalente l’attività diversa dalle prestazioni di servizi e il limite è di 800.000 euro.
La Risoluzione n. 293/E/07 ha indicato le fasi da seguire per determinare il limite dei ricavi in questa situazione. In primo luogo è necessario individuare l’attività prevalente ossia, l’attività con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo di imposta. Nel caso in cui l’attività prevalente sia:
- L’attività relativa alla prestazioni di servizi il limite di ricavi è 500.000 euro;
- Altre attività il limite di ricavi è 800.000 euro.
Infine, occorre verificare che l’ammontare dei ricavi di tutte le attività svolte non superi il limite di 800.000 euro.
Applicazione della contabilità semplificata
La scelta del regime da applicare può essere effettuata già in sede di inizio attività o in uno qualsiasi degli esercizi successivi al primo e si desume dal comportamento concludente dell’impresa. Il contribuente deve, comunque, comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate nella Dichiarazione Iva (Quadro O). La sanzione prevista in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dell’Entrate della scelta effettuata è da 250 a 2.000 euro.
La scelta sul regime contabile è particolarmente importante, perché l’opzione è vincolante per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino alla revoca, esercitabile nei modi sopra descritti.
Secondo l’art. 66 TUIR, le imprese in contabilità semplificata devono determinare il reddito secondo il principio di cassa. L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8/E/2017, ha chiarito che non si tratta di un regime di cassa puro ma “improntato alla cassa”. Infatti, alcuni componenti di reddito sia negativi sia positivi, seguono sempre il principio di competenza.
L’art. 66, co. 1 TUIR, dispone che, il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute. Ad eccezione delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive. I commi successivi prevedono la rilevanza per competenza di altri componenti di reddito, come ammortamenti, perdite di beni strumentali e perdite su crediti.
Non sono, ammesse in deduzione per espressa previsione normativa le spese e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio, accantonamenti diversi da quelli indicati nell’art. 105 TUIR, la remunerazione relativa ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all’art. 2554 c.c. con apporto diverso dal lavoro.
Restano deducibili secondo il criterio di competenza le remunerazioni dovute a seguito dei citati contratti con apporto di opere e servizi. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali e finali di qualsiasi genere.
Ai fini contabili il contribuente ha la possibilità scegliere tra le seguenti opzioni:
- Istituzione di appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti (ferma restando l’istituzione dei registri Iva);
- Utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, allo stesso tempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione delle fatture;
- Utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, effettuando una specifica opzione che consente di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. Nel caso opera una presunzione assoluta: il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
L’applicazione di questo ultimo metodo necessita dell’effettuazione di una specifica opzione, vincolante per il contribuente per almeno un triennio. Resta valido il comportamento concludente, tuttavia, è necessario comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta.
La scelta della contabilità ordinaria
L’opzione per la contabilità ordinaria è soggetta a vincolo triennale ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 del DPR n. 600/73 ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata. Vale, per l’opzione il comportamento concludente; inoltre, è richiesta una apposita comunicazione con il quadro VO della dichiarazione Iva.
Il reddito è determinato secondo il criterio di competenza, per l’impresa che adotta per obbligo di legge o per scelta il regime della contabilità ordinaria. Sono previste alcune deroghe per determinate tipologie di elementi reddituali, per il compenso corrisposto agli amministratori di società o gli interessi di mora che sono deducibili solo per cassa.
Il principio di competenza temporale individua l’esercizio al quale imputare i componenti positivi o negativi di reddito a condizione che risultino contemporaneamente certi nell’esistenza e determinabili oggettivamente.
Le cessioni di beni devono essere imputate nell’esercizio di consegna o spedizione dei beni, mentre le prestazioni di servizi nell’esercizio in cui si considerano ultimate. Rilevano le rimanenze iniziali e finali di qualunque genere (merci, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione, etc.).
Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario
La Legge di Bilancio 2017, art. 17, co. 1, prevede che:
Tale disposizione ha introdotto il regime per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, trova applicazione, come precisato dalla Circolare n. 11/E/2017, anche a regime (ovvero tutte le volte in cui le imprese effettuano il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa).
Passaggio dal regime ordinari al regime semplificato
In questo caso si passa da un regime in cui i componenti reddituali seguono il criterio della competenza a un regime in cui invece seguono il criterio di cassa. Alla luce della regola generale finalizzata a evitare duplicazioni o salti di imposta, analizziamo le casistiche che si possono presentare durante il passaggio.
Si possono presentare le seguenti situazioni, come ricavi di esercizio:
- Cessioni di beni consegnate nell’esercizio in cui si adotta il regime ordinario e riscossi nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime semplificato;
- Prestazioni di servizi ultimate nell’esercizio in regime ordinario e riscossi nell’esercizio semplificato,
- Cessione di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime semplificato di cassa, ma il cui incasso è avvenuto nel regime in cui si applica il regime di competenza (acconti o pagamento integrale anticipato), i ricavi non hanno concorso alla determinazione del reddito nell’esercizio in cui si adottava il regime ordinario e pertanto rileveranno nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato pur non essendosi realizzato lo specifico presupposto (incasso).
Come costi di esercizio si possono presentare le seguenti situazioni:
- Acquisto di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnate ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime di competenza e pagate nell’esercizio in cui si adotta il regime di cassa (destinazione);
- Acquisto di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnate ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime di cassa (destinazione) e pagate nell’esercizio in cui si adotta il regime di competenza (provenienza).
Nel primo caso, il costo concorre alla determinazione del reddito nell’esercizio in regime di competenza e pertanto non influenza il risultato di esercizio nell’esercizio in regime di cassa. Specularmente nel secondo caso, il costo non concorre alla determinazione del reddito nell’esercizio in regime di competenza, pertanto influenzerà il risultato di periodo nell’esercizio in regime di cassa.
Passaggio dal regime semplificato al regime ordinario: il trattamento dei costi e ricavi
Si possono presentare le seguenti situazioni, come ricavi di esercizio:
- Cessioni di beni/prestazione di servizi rispettivamente consegnati/ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato di cassa e riscossi nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime ordinario di competenza. Il componente positivo non ha rilevato nell’esercizio di provenienza in quanto non vi è stata manifestazione finanziaria, rileverà nell’esercizio successivo soggetto al regime di competenza;
- Cessione di beni/prestazioni di servizi rispettivamente consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime ordinario di competenza, ma il cui incasso è avvenuto nel regime in cui si applica il regime semplificato di cassa. Il componente positivo ha avuto rilevanza nel periodo di provenienza data la manifestazione finanziaria pertanto non concorrerà al risultato di esercizio nel periodo soggetto al regime di competenza.
Allo stesso modo sarà trattata la rilevanza dei costi tra un periodo e l’altro:
- Gli acquisti di beni/prestazione di servizi consegnati/ultimate nell’esercizio in cui si adotta il regime semplificato di cassa (provenienza) e pagati nell’esercizio successivo in cui si adotta il regime ordinario di competenza (destinazione) avranno rilevanza in quest’ultimo periodo, in quanto non hanno rilevato nel periodo di provenienza per mancanza del presupposto (pagamento);
- Gli acquisti di beni/prestazioni di servizi consegnati/ultimati nell’esercizio in cui si applica il regime ordinario di competenza, ma il cui pagamento è avvenuto nel regime in cui si applica il regime semplificato di cassa avranno rilievo nel periodo in cui si adotta il regime semplificato di cassa, in quanto risulta realizzato il presupposto e non influenzeranno, il risultato dell’esercizio in cui si adotta il criterio di competenza.