L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 marzo 2025, ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti a inviare telematicamente. Le nuove indicazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta dell’obbligo, per i fornitori di sistemi di pagamento elettronico (acquirer) di comunicare periodicamente una serie di informazioni relative all’utilizzo dei dispositivi POS da parte degli esercenti.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento POS sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico forniti ai propri clienti, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
La previsione di questo obbligo rientra nella lotta all’evasione fiscale e alla promozione della tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti con POS garantiscono la trasparenza delle transazioni. Mediante la raccolta sistematica di queste informazioni, l’Agenzia delle Entrate può migliorare i controlli.
Quali informazioni trasmettere
Dal 2026 cambiano le regole sui pagamenti con POS, ci saranno nuovi obblighi di comunicazione per gli acquirer all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo impone agli acquirer di trasmettere all’Agenzia delle Entrate una serie di dati che riguardano sia i dispositivi POS messi a disposizione dei clienti, sia le operazioni effettuate tramite tali strumenti. In particolare, ci si riferisce a esercizi commerciali, professionisti e artigiani, ovvero tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Gli acquirer sono solitamente banche, istituti di pagamento o società specializzate che mediante dei contratti specifici, consentono agli esercenti di accettare pagamenti elettronici, sia tramite terminali fisici sia attraverso piattaforme virtuali.
I prestatori di servizi di pagamento autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici) sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- Codice fiscale;
- Codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente;
- Codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- Identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- Identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- Tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale);
- Tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- Data contabile delle transazioni elettroniche;
- Importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- Numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Modalità e termini di trasmissione
I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID (Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate).
La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Secondo la nuova procedura prevista dal provvedimento, successivamente all’eventuale esito positivo dell’elaborazione viene fornita una ricevuta che contiene i dettagli, con particolare riferimento ai controlli eseguiti e alle tipologie di risultato conseguenti all’elaborazione. Se invece la ricevuta segnala uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono inviare, entro 5 giorni lavorativi, i dati relativi alle transazioni che non risultano acquisiti.
Inoltre, è compito dell’Agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest’ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare.