Quando siamo di fronte ad un'operazione economica priva di uno dei requisiti IVA (oggettivo, soggettivo o territoriale), la stessa è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. In linea generale, in questi casi, per il soggetto passivo non sono previsti obblighi documentali (di emissione della fattura), ex DPR n. 633/72. Tuttavia, per alcune tipologie di operazioni, ovvero quelle escluse a seguito della mancanza del requisito territoriale vi sono delle peculiarità, come l'obbligo di fatturazione e la concorrenza dell'operazione alla formazione del volume d'affari IVA. Di seguito vediamo quali sono le operazioni non territorialmente rilevanti per le quali vi è obbligo di fatturazione e gli aspetti sanzionatori (in caso di mancata emissione del documento nei termini).
La classificazione delle operazioni ai fini IVA
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Questo è quanto prevede l'art. 1 del DPR n. 633/72. Tale disposizione prevede precisi presupposti legati all'applicazione del tributo, ovvero:
Il presupposto oggettivo: l'operazione deve cioè consistere in una cessione di beni o prestazioni di servizi. Tale presupposto è disciplinato dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 633/72;
Il presupposto soggettivo: chi compie l’operazione economica deve essere un soggetto che svolge in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e quella operazione si riferisce all’attività economica. Tale presupposto è disciplinato dagli articoli 4 e 5 del DPR n. 633/72;
Il presupposto territoriale: l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato. Tale presupposto disciplinato dagli articoli 7 e seguenti del DPR n. 633/72.
Per quanto a noi interessa in questo caso, un'operazione non è da considerarsi territorialmente rilevante in Italia, quando non soddisfa i criteri indicati dagli art. 7 e seguenti del DPR n. 633/72. Sul punto, è opportuno osservare che mentre la mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo fa venir meno di qualunque adempimento (come la fatturazione), la mancanza del presupposto territoriale può comportare, in alcuni casi l'obbligo di fatturazione e l'inclusione dell'operazione tra quelle che concorrono alla formazione del volume d'affari.
Operazioni non rilevanti ai fini IVA con obbligo di fatturazione
A fronte di questa regola generale, dove le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA non comportano obblighi documentali, tuttavia, vi sono delle eccezioni. Infatti, per alcune operazioni non territorialmente rilevanti nel Paese, vi è l'obbligo di emissione della fattura per il soggetto passivo. In particolare, le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA (in mancanza del requisito territoriale) che richiedono...
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