Omesso versamento ritenute INPS, le sanzioni ridotte sono retroattive

HomeNewsOmesso versamento ritenute INPS, le sanzioni ridotte sono retroattive

L’Inps indica la nuova procedura operativa in caso di omissioni di ritenute INPS in base a quanto stabilito dal Decreto Lavoro (dl 48/2023), che ha ridotto le sanzioni in caso di omissione del versamento di ritenute previdenziali, ovvero da un minimo di 1,5 volte fino a un massimo di 4 volte l’importo omesso.

Non solo le sanzioni diventano più favorevoli ma scatta anche la retroattività e copre anche le omissioni precedenti la data del 5 maggio, data di entrata in vigore del decreto. L’INPS specifica come la natura punitiva della sanzione renda possibile parificare la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività.

Le novità non terminano qui. Si allungano i tempi di notifica, fino a due anni, e si prevede una multa proporzionata alla violazione fino a un massimo di 10.000 €. Analizziamo insieme come funziona il nuovo profilo sanzionatorio più mite a favore dei datori di lavoro.

Decreto Lavoro, le nuove sanzioni per omissioni di ritenute INPS

Il Decreto-legge 48/2023, ovvero il cosiddetto Decreto Lavoro, riduce le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Di conseguenza, l’Inps aggiorna le sanzioni e le modulistiche, come indicato nel messaggio INPS 1932/2023, per il ricalcolo in autotutela della minore sanzione per l’omesso versamento di ritenute contributive.

Le nuove sanzioni per omesso versamento di ritenute contributive da parte del datore di lavoro sono amministrative pecuniarie e sono rapportate alla somma omessa. Inoltre, possono essere definite più “miti” e l’importo della sanzione segue il seguente meccanismo:

  • da un minimo di 1,5 volte
  • fino a un massimo di 4 volte l’importo omesso.

La precedente normativa era più “pesante” e prevedeva sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali da 10.000 a 50.000 €, indipendentemente dall’entità dell’omissione.

Ritroviamo la nuova disciplina delle sanzioni nell’art. 23 del decreto-legge 48/2023 in relazione alle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che definisce quanto segue: “se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nella previgente versione la sanzione da applicare era individuata nella misura da euro 10.000 a euro 50.000“.

Omissioni di ritenute INPS, allungamento dei termini per la notifica

Il Decreto Lavoro prevede termini più lunghi per la notifica della violazione per le somme inferiori a 10.000 €. Difatti, indica che la notifica degli estremi della violazione possa essere posticipata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in relazione ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023. Tutto ciò è previsto dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge 48/2023, relativo alle “modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali“.

La violazione dell’omesso versamento delle ritenute contributive da parte dei datori di lavoro ai lavoratori costituiva reato fino al 2016. Dopo la depenalizzazione, a seguito del d.lgs. 8/2016, la violazione è soggetta a due regimi sanzionatori:

  1. penale se l’omesso versamento supera 10.000 € annui;
  2. pecuniaria se l’omesso versamento non supera 10.000 € annui.

Il Decreto Lavoro non prevede modiche del punto 1 in caso di omissioni superiori i 10.000 € e resta confermato quanto prevede la norma, ovvero la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 €. Per entrambi le condizioni, il datore di lavoro non è punibile se versa le ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Sanzioni, quando scatta la retroattività

Le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali non sono solo diventate più favorevoli ma sono anche retroattive, ovvero si applicano per le omissioni commesse prima del 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto. Le nuove sanzioni si applicano anche ai procedimenti in corso, con esclusione delle somme eventualmente già pagate.

Nello specifico, l’INPS equipara la sanzione amministrativa a quella penale ed è quindi possibile applicare il principio della retroattività, in conformità agli artt. 3 e 25 della Costituzione, all’art. 7 della Corte Europea per i diritti dell’uomo e all’interpretazione della Corte Costituzionale per casi analoghi (sentenze 63/2019 e 193/2016).

Inoltre, l’Istituto ha introdotto nuovi criteri che sono applicati in modo retroattivo per le sanzioni non ancora incassate e ha predisposto 4 modelli di rettifica delle ordinanze-ingiunzioni per le seguenti annualità:

  • annualità fino al 2015 con contenzioso pendente;
  • annualità fino al 2015 con rateazione in corso;
  • annualità dal 2016 con contenzioso pendente;
  • annualità dal 2016 con rateazione in corso.

Per quanto riguarda i contenziosi che si riferiscono ad annualità fino al 2015 è possibile raggiungere un accordo che preveda una sanzione ridotta della metà e il pagamento in 60 giorni dalla prima udienza, se non ancora svolta, o dall’udienza di trattazione già fissata.

Tuttavia, la retroattività non si applica sulle ordinanze il cui procedimento è definito a fronte del pagamento integrale della sanzione amministrativa. Qualora fosse in corso un pagamento rateale, l’importo residuo dovuto viene ricalcolato in base ai nuovi parametri introdotti dal Decreto Lavoro ed è possibile trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • in caso di pagamento di rate superiori alla sanzione amministrativa rielaborata: il procedimento sanzionatorio termina e non è previsto nessuno rimborso;
  • in caso le rate versate siano inferiori alla sanzione rideterminata: il nuovo piano rateale deve essere ridefinito.
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Elena Lamperti
Elena Lamperti
Laureata in Scienze del Lavoro e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. Appassionata da sempre di economia e diritto del lavoro, racconta con parole semplici questo mondo, in costante evoluzione.
Leggi anche

Collegamento POS-registratore cassa 2026: regole e sanzioni

Dal 1° gennaio 2026 scatta l'obbligo di abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, ma il collegamento sarà online. Ecco...

Rottamazione quinquies per multe e tributi locali: in quali casi?

Tra le misure in arrivo con la prossima manovra di bilancio c'è anche la rottamazione quinquies. Rientrano nella nuova...

Plusvalenze rateizzabili in tre esercizi dal 2026: cosa cambia

L'articolo 15 del DDL di Bilancio 2026 restringe la rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali: dal periodo d'imposta 2026...

Bonus casa: quali saranno confermati nel 2026?

Anche per il 2026 saranno confermate le detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% dalla seconda in poi...

Manovra 2026: tutti gli incentivi per le famiglie

Circa 1,6 miliardi stanziati per la Legge di Bilancio 2026 sono destinati per il sostegno alla famiglia e alla natalità, uno...

Rottamazione quinquies: tutti i debiti ammessi e quelli esclusi

Possono aderire alla rottamazione quinquies i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, per tutte le cartelle esattoriali affidate all’agente della...