La Corte di Cassazione si è espressa: la cartella esattoriale notificata direttamente all’erede è valida, anche se non è stata inviata all’ultimo domicilio del defunto.
È quanto affermato con l’ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2024, accogliendo un ricorso proposto all’Amministrazione finanziaria. In caso di decesso del contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, la cartella notificata ad uno di essi è comunque regolare.
Sempre nella stessa ordinanza, la Cassazione ha evidenziato che la formazione del ruolo deve essere operata comunque al nome del contribuente deceduto.
Nel testo, tutti i dettagli.
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Valida la cartella esattoriale notificata direttamente all’erede
La cartella esattoriale notificata direttamente all’erede è valida secondo la Corte di Cassazione, anche se è non è stata inviata all’ultimo domicilio del defunto.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12696, del 13 maggio 2024. La Corte ha sottolineato che il recapito impersonale e collettivo dell’ultimo indirizzo del defunto sia una mera facoltà d’ufficio.
Ciò ha validità anche qualora gli eredi non abbiano comunicato il proprio domicilio fiscale. Inoltre, la formazione del ruolo viene eseguita a nome del contribuente anche dopo il suo decesso. Si tratta di un pronunciamento che va a ribaltare le precedenti sentenze che, appunto, andavano ad imporre una diversa procedura.
Il fatto e il ricorso
Analizziamo il fatto accaduto per capire meglio il perché della pronuncia della Cassazione. L’Agenzia delle entrate aveva notificato all’erede un’intimazione di pagamento relativa a debiti facenti capo al defunto.
La cartella esattoriale veniva emessa personalmente all’erede e non all’ultimo domicilio del defunto. Proprio per questo l’erede al quale era stata notificata la cartella esattoriale aveva fatto ricorso.
I magistrati tributari di secondo grado avevano ritenuto nulle, per violazione dell’articolo 65 del DPR n. 600/73, le notificazioni, in quanto atti intestati al defunto e non agli eredi e notificati tre anni dopo la morte del titolare degli stessi.
Il citato articolo dispone che gli li eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del titolare dei debiti. Inoltre, al quarto comma la notifica degli atti può essere effettuata nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.
Tornando al fatto, l’Agenzia delle entrate, da parte sua, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione. L’Agenzia, infatti, sottolineava l’erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva decretato la nullità degli atti per essere stati notificati all’erede senza il rispetto del sopra comma 4.
Ordinanza n. 12964/2024
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. I giudici hanno chiarito che laddove gli eredi non abbiano assolto all’adempimento di comunicare il proprio domicilio alla morte del titolare di debiti, allora la notifica effettuata d’ufficio è pienamente legittima.
Come abbiamo anticipato, la notifica impersonale e collettiva agli eredi è una facoltà d’ufficio. Come precisato:
Per concludere il quadro, ricordiamo che la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la formazione del ruolo va operata al nome del contribuente, anche dopo la sua morte.
Conclusioni
L’ordinanza n. 12964/2024 della Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, decreta che la cartella esattoriale notificata direttamente all’erede sia valida.
La Cassazione afferma la validità della cartella esattoriale effettuata direttamente all’erede e non, impersonalmente e collettivamente, all’ultimo domicilio del defunto.