Neo-residenti al nodo monitoraggio fiscale per le cripto-attività

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Il regime fiscale dei neo-residenti in Italia, disciplinato dall'articolo 24-bis del TUIR, offre significativi vantaggi a chi trasferisce la residenza fiscale nel nostro paese, tra cui l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti esteri. Tuttavia, un'analisi approfondita della normativa e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate rivela che le cripto-attività detenute in wallet privati localizzati in Italia non rientrano in tale esonero, generando importanti implicazioni per i contribuenti che hanno aderito a questo regime agevolativo. Questa esclusione deriva dalla qualificazione delle cripto-attività come redditi di fonte italiana quando i supporti fisici che le contengono sono localizzati nel territorio dello Stato. Il regime dei neo-residenti e l'esonero dal monitoraggio fiscale Il regime opzionale per i neo-residenti, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, consente ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di beneficiare di un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero. Parallelamente, l'articolo 1, comma 153, lettera c) della Legge n. 232/2016 ha stabilito che tali soggetti sono esonerati dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 4 del D.L. n. 167/1990 (decreto sul monitoraggio fiscale) per le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all'estero. La ratio di questa esenzione è chiara: poiché i redditi esteri sono già assoggettati all'imposta sostitutiva forfettaria, si è ritenuto ridondante richiedere anche il monitoraggio di tali attività attraverso il quadro RW della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha confermato esplicitamente questo esonero. La territorialità delle cripto-attività La questione diventa più complessa quando si tratta di cripto-attività. Con la Circolare n. 30/E/23, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla territorialità di questi asset digitali, stabilendo che le cripto-attività si considerano di fonte italiana in tre specifiche situazioni:

Quando le chiavi di accesso sono detenute presso intermediari residenti in Italia; Quando esiste un rapporto stabile con un intermediario residente in Italia; Quando le chiavi di accesso sono detenute direttamente dal contribuente su supporti fisici (come chiavi USB o hardware wallet) localizzati in Italia.

Particolarmente rilevante è la presunzione introdotta dall'Agenzia secondo cui, se il contribuente è residente in Italia, si presume che anche il supporto fisico contenente le chiavi di accesso sia localizzato in Italia, salvo prova contraria. Tuttavia, è fondamentale evidenziare un ulteriore aspetto cruciale: la stessa Circolare n. 30/E/23, al paragrafo 3.4, stabilisce chiaramente che gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindono dalla circostanza che le cripto-attività siano detenute all'este...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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