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Mutuo cointestato in caso di separazione o divorzio

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariMutuo cointestato in caso di separazione o divorzio

Entrambi i coniugi che hanno sottoscritto il contratto di mutuo rimangono solidalmente responsabili nei confronti della banca anche a seguito di separazione o divorzio. Separazione o divorzio non mutano la situazione.

Si fa riferimento al mutuo cointestato quando due persone sottoscrivono lo stesso finanziamento impegnandosi, congiuntamente, a rimborsare l’importo delle rate. Il principale vantaggio riguarda il fatto che le banche hanno una duplice garanzia di solvibilità e, in caso di mancato pagamento da parte di uno dei due debitori, possono rivalersi sull’altro chiedendo il pagamento dell’intero importo.

Nel momento in cui si decide di acquistare un’immobile, molto spesso, i coniugi decidono di accedere ad un mutuo cointestato. La parte mutuataria è costituita da più soggetti che sono tutti obbligati al pagamento dell’intero importo. Tuttavia, può anche accadere che i coniugi non mettano a disposizione apporti uguali. Cosa accade in caso di separazione o divorzio?

Cos’è il mutuo cointestato?

Il mutuo cointestato è un mutuo in cui la parte mutuataria è costituita da più soggetti e sono tutti obbligati al pagamento dell’intero debito.

Il principale vantaggio, riguarda il fatto che, in caso di inadempimento, il creditore potrà agire contro ciascun debitore per l’intero importo. La responsabilità solidale trova applicazione soltanto nei confronti dell’istituto di credito finanziatore, in quanto nei rapporti interni, i cointestatari rispondono per quote.

In caso di separazione, la regola generale è che, il mutuo cointestato deve essere rimborsato da entrambe le parti, in quanto si tratta di un obbligo preso con la Banca per tutta la durata del contratto. Se uno dei due coniugi o conviventi decidessero di non pagare più le rate del mutuo, la banca potrebbe agire legalmente nei confronti di entrambi, anche uno solo, in caso di inadempienza dell’altro. Quindi, se due coniugi decidono di separarsi, restano comunque obbligati a continuare a corrispondere le rate del mutuo.

Continuare a pagare le rate del mutuo cointestato dopo la separazione è la soluzione più semplice, tale situazione si verifica nel caso in cui la separazione è stata voluta da entrambe le parti, quindi è consensuale, e/o quando mancano poche rate all’estinzione del mutuo.

Tuttavia, non sempre i coniugi riescono a trovare un accordo in merito al pagamento delle rate del mutuo, in caso di separazione. In questi casi è necessario l’intervento del Giudice al fine di far raggiungere un accordo tra le parti. Il Giudice dovrà tener conto e delle capacità reddituali di entrambi e della presenza o meno di figli minori. Un aspetto di cui è necessario tener conto è anche l’assegno di mantenimento.

Cosa accade in caso di separazione o divorzio?

In caso di separazione, il mutuo cointestato deve essere rimborsato da parte degli intestatari, che rispondono del debito secondo quanto disposto dal contratto di mutuo. Se la separazione non è consensuale, solitamente è molto difficile riuscire a raggiungere un accordo tra le parti, in tali casi molto spesso è necessario l’intervento del giudice che dovrà valutare il caso concreto, tenendo conto della presenza dei figli e delle capacità reddituali delle parti.

Le altre soluzioni possibili, in aggiunta al pagamento congiunto delle rate da entrambe le parti, sono:

  1. Accollo interno: in cui uno dei coniugi paga le rate del mutuo. Non occorre il consenso della banca;
  2. Accollo esterno: in cui uno dei coniugi esce dal contratto, occorre il consenso della banca;
  3. Vendita dell’immobile;
  4. Estinzione anticipata del mutuo cointestato.

Non esiste una soluzione unica e sopratutto non esiste un’unica soluzione perfetta per tutti. Occorre conoscere al meglio la propria situazione al fine di effettuare la soluzione più giusta.

Accollo interno 

In questo caso, il coniuge con il reddito più alto può scegliere di pagare per intero la rata del mutuo sottraendo tale spesa dall’assegno di mantenimento dovuto in favore dell’ex coniuge. Tale decisione deve essere espressamente menzionata nell’accordo consensuale di separazione.

In questo caso, quindi, soltanto uno dei due coniugi pagherà effettivamente le rate residue. Tale accordo, è denominato accollo interno non prevede la presenza ella banca. Pertanto, per la banca il mutuo rimane cointestato a entrambi. Questo significa che, in caso di inadempimento, potrà rivalersi su tutti e due gli ex-coniugi. Per evitare questa situazione, il coniuge che desidera rinunciare al pagamento del mutuo può scegliere di rescindere il contratto.

Accollo esterno e recesso

Un’altra soluzione riguarda l’uscita dal contratto di uno dei due coniugi e la cessione della propria quota di proprietà all’ex coniuge, il quale diventerà l’unico intestatario del contratto di mutuo e l’unico proprietario dell’immobile. In questo caso si parla di accollo esterno, e vi è il coinvolgimento diretto della banca, che dovrà decidere se accettare il recesso dal contratto da parte di uno degli intestatari.

Qualora la banca non fosse d’accordo, è possibile comunque ricorrere alla surroga del mutuo. In tal caso si potrebbe trasferire il mutuo in un nuovo istituto di credito, in questo caso sarebbe anche possibile effettuare la rinegoziazione del finanziamento, come tipologia di mutuo, tassi di interesse e durata. La surroga non conviene se il mutuo è stato contratto da molti anni, in quanto più ci si avvicina all’estinzione del mutuo, più la quota capitale aumenta e quella degli interessi diminuisce. La surroga conviene in caso di un mutuo giovane.

Vendita dell’immobile

La terza soluzione riguarda la vendita dell’immobile a terzi. In questo modo, il ricavato dalla vendita potrà essere utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo. Tale soluzione, tuttavia, comportando la perdita della casa, non appare la migliore sopratutto in presenza di figli minorenni. Ecco perché la scelta su cosa fare in caso di separazione e mutuo cointestato va necessariamente calibrata sulle circostanze concrete e non esiste una soluzione migliore in assoluto.

Estinzione anticipata del mutuo

L’estinzione anticipata del mutuo avviene sopratutto quando le rate rimanenti per l’estinzione del mutuo sono poche e i coniugi intendano mantenere l’immobile per i propri figli.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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