In questi giorni di emergenza sanitaria provocata dal Coranavirus, si sono succeduti vari Decreti fiscali che hanno apportato alcune modifiche al calendario fiscale.

Il Decreto Legge n. 9/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha differito i termini per alcuni adempimenti.

Con il trascorrere dei giorni, il Governo ha adotto provvedimento più incisivi e drastici, in quanto, l’epidemia provocata dal Coronavirus ha subito un netto aumento, e sono stati estesi a tutta Italia le regole e le limitazioni già previste per la Lombardia e alcune province del Nord.

modifiche al calendario fiscale

Tra le principali misure prese dal Governo, oltre alla sospensione di molte attività commerciali con il DPCM del 9 marzo 2020, si sono succedute modifiche al calendario fiscale per le imprese ed i professionisti.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha esteso le misure di contenimento del Coronavirus, su tutto il territorio nazionale dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

Infine, il D.L. n. 11/2020 ha previsto la sospensione fino al 22 marzo dei termini di qualsiasi atto rientri nella giurisdizione tributaria. La sospensione riguarda sia i termini per la proposizione del ricorso, dell’appello e dell’eventuale ricorso in Cassazione, sia quelli per la costituzione in giudizio.

Vediamo, quali sono le principali modifiche al calendario fiscale.

Modifiche al calendario fiscale

Nella tabella seguente, sono indicate le nuove scadenze fiscali a seguito delle modifiche al calendario fiscale, previste a seguito dell’emergenza del Coronavirus. Il Decreto ha anticipato al 2020 i termini già previsti,con decorrenza 2021, dall’art. 16-bis, D.L. n. 124/2019.

Adempimento Termini
Mod. 730
Dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020
Invio telematico da parte del sostituto d’imposta o professionista abilitato/CAFscadenza a seconda della data di ricezione del contribuente:
– Da parte del dipendente
entro il 31 maggio, invio telematico dal sostituto o professionista entro il 15 giugno;
– Da parte del dipendente dal 1 giugno al 20 giugno, invio telematico entro il 29 giugno;
– Consegna da parte del dipendente dal 21 giugno al 15 luglio, invio telematico entro il 23 luglio;
– Consegna da parte del dipendente dal 16 luglio al 31 agosto, invio telematico entro il 15 settembre;
– Ed infine da parte del dipendente dal 1 settembre al 30 settembre, invio telematico entro il 30 settembre.
Effettuazione dei conguagli dei sostituti d’imposta Con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui lo stesso ha ricevuto il prospetto di liquidazione;
nel caso di pensioni i conguagli avvengono dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione
Invio telematico delle dichiarazioni integrative da parte di CAF/sostituti Dal 25 ottobre 2020 al 10 novembre 2020
Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) per l’esecuzione delle operazioni di conguaglio Dal 16 marzo 2020 al 31 marzo 2020
Mod. CU Dal 7 marzo 2020 al 31 marzo 2020
Mod. 730 precompilato Dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020
A disposizione dei contribuenti Dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020

Misure previste per le aziende della zona rossa

Per i soggetti della “zona rossa” sono sospesi i seguenti versamenti/adempimenti.

SospensioneRinvio
Termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020Per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche (società) residenti, o con sede operativa o legale in uno dei Comuni della zona rossa alla data del 21.2.2020, sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo:
– Relativi entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ovvero da avvisi di accertamento esecutivi;
– Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane affidati all’Agente della riscossione;
 – Ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali;
– Atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali,
 – Rata scadente il 28.2.2020 e 31.3.2020, per la rottamazione e la definizione agevolata. I versamenti sospesi devono effettuarsi entro il 31 maggio 2020 
Adempimenti verso la PA scadenti nel periodo 21 febbraio ed il 31 marzo 2020 a carico di professionisti consulenti centri di assistenza fiscaleSospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 21 febbraio ed il 31 marzo 2020, rinviate al 31 maggio 2020. I professionisti, consulenti, centri di assistenza fiscale possono veder sospesi i versamenti qualora abbiano sede o operino nei Comuni della zona rossa, anche per conto di aziende o clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. 
Adempimenti o versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23 febbraio ed il 30 aprile 2020Dovranno essere effettuati dal 1 maggio 2020, anche in forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
A favore degli operatori del settore turistico – alberghiero di tutto il territorio nazionale è prevista la sospensione dei versamenti nel periodo 2 marzo al 30 aprile 2020Sospensione dei termini di versamento a favore dei seguenti soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia:
– Imprese turistico-ricettive;
– Agenzie di viaggio e turismo;
– Tour operator.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.
Per i predetti soggetti resta fermo quanto disposto dal D.M. 24.2.2020 ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21 febbraio al 31 marzo 2020. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 31 maggio 2020.

Interventi sul lavoro

Tra gli interventi previsti dal Governo vi sono anche i seguenti:

Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori domiciliati. I datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015);
  • Assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti. Inoltre, l’assegno ordinario viene esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali. I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

E’ ammessa la possibilità di sospendere la cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza del coronavirus e sostituirla con la Cassa integrazione ordinaria.

I datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

Contribuzione figurativa

La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto.

Le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, aventi unità produttive nelle predette zone, ed ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, per i lavoratori residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

Restano esclusi i datori di lavoro domestico.

I collaboratori coordinati e continuativi, agenti di commercio, professionisti e lavoratori autonomi domiciliati che svolgono la propria attività nella zona rossa, possono beneficiare di un’indennità di 500 euro al mese per un massimo di 3 mesi.

Essi devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alla gestione separata e devono svolgere la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data. 

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per il 2020.

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