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Modello IVA TR: come correggere gli errori?

IVA nei rapporti con l'esteroModello IVA TR: come correggere gli errori?

Il Modello IVA TR integrativo entro può essere presentato entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, data che coincide con la scadenza per l’invio della dichiarazione IVA annuale.

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. È consentito inviare un Mod. IVA TR integrativo entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, data che coincide con la scadenza per l’invio della dichiarazione IVA annuale.

Questo modello permette quindi alle aziende di ottenere più rapidamente i rimborsi IVA o di utilizzare i crediti IVA in compensazione. La comunicazione IVA TR deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate e contiene le informazioni relative all’IVA a credito maturata nel trimestre di riferimento e che si intende utilizzare nei successivi pagamenti in F24.

Il rimborso del credito IVA infrannuale

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (ex articolo 38-bis, secondo comma, DPR n. 633/72):

  • Dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • Dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • Dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • Dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR n. 633/72) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • Dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del DPR n. 633/72 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Importo del credito compensabile

L’importo massimo dei crediti utilizzabili in compensazione mediante modello F24 è pari a 2 milioni di euro. Una novità che trova spazio nel nuovo modello IVA TR e nelle relative istruzioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Fino all’importo di 50.000 euro annui, sono esonerati dal visto di conformità e dalla garanzia, ai fini della compensazione e del rimborso dei crediti IVA trimestrali, i soggetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 8 nell’applicazione degli ISA.

Rimborso del credito IVA trimestrale

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche:

  • Credito IVA non superiore a 30.000 euro: non è richiesta alcuna garanzia;
  • Credito IVA superiore a 30.000 euro: al fine di non presentare la garanzia, occorre apporre alternativamente sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, oltre a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E/2014, il limite di 30.000 euro si deve intendere riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non alla singola richiesta.

Come e quando si presenta?

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le scadenze sono (30 aprile, 31 luglio, 30 novembre).

Modelli e istruzioni

Modello Iva TR – pdf  – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale
Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello Iva TR rettificativo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione Risoluzione n. 99/E/2014 pubblicata lo scorso 11 novembre dalla direzione centrale Normativa, ha chiarito che la possibilità di correzione del modello IVA TR non si conclude con la presentazione della “correttiva nei termini” – entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento – ma la possibilità di revocare l’istanza di rimborso, tramutandola in richiesta di compensazione potrà avvenire anche successivamente, a patto che l’Ufficio competente non abbia già concluso la fase istruttoria e disposto il pagamento della somma.

Il chiarimento fornito apre, dunque, la possibilità di presentare un nuovo modello IVA TR anche successivamente all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come tutt’ora avviene, permettendo di revocare una precedente richiesta di rimborso, trasformandola in una richiesta di compensazione. L’unico accorgimento da tenere presente è che la presentazione dei modelli F24 in compensazione dovrà avvenire solamente dopo la presentazione del modello rettificativo.

La corretta interpretazione dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/72, che consente il rimborso o l’utilizzo in compensazione delle eccedenze Iva trimestrali fornita dalle Entrate prende le mosse da due vicende concrete.

  1. La prima si riferisce alla possibilità di annullamento della richiesta di rimborso già trasmessa, per poter utilizzare la stessa somma in compensazione in sede di dichiarazione annuale.
  2. La seconda prende in esame, invece, un’istanza di rimborso inviata per errore dopo l’utilizzo in compensazione del credito nei termini previsti per la presentazione del modello Iva TR.

In entrambi i casi i crediti non erano stati ancora rimborsati ai contribuenti. Tuttavia, mentre per i rimborsi annuali è espressamente prevista la possibilità di revoca, per quelli trimestrali nulla è disciplinato in proposito.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il contribuente, se cambia idea, può rettificare o integrare la prima opzione inviando un nuovo modello IVA TR (con la casella “correttiva nei termini” barrata), precisa che nessuna norma sancisce l’immodificabilità della scelta operata e che, quindi, la rettifica del modello IVA TR è possibile anche oltre la scadenza per la “correttiva nei termini”. Prima del via libera alla compensazione, va però verificato che l’Ufficio non abbia già superato la fase istruttoria e non sia stata già validata la disposizione di pagamento.
Per quanto riguarda la variazione in senso inverso, il rimborso, naturalmente, può essere erogato soltanto se l’eccedenza non è stata già utilizzata in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ravvisa ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del Mod. IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

In ogni caso, la modifica della scelta effettuata deve essere indicata nella dichiarazione IVA annuale. Di conseguenza, la rettifica del modello IVA TR non può avvenire oltre la data di presentazione di quel modello sempre a condizione che l’Ufficio non abbia già concluso la fase istruttoria e disposto il pagamento della somma prima di quel termine.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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