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Merce in conto lavorazione: DDT o registro di carico/scarico

IVA nei rapporti con l'esteroMerce in conto lavorazione: DDT o registro di carico/scarico

Il trasporto di merce in conto lavorazione deve essere accompagnata dal documento di trasporto DDT, oppure attraverso la tenuta del registro di carico e scarico.

Quando un bene viene trasportato da un luogo ad un altro, in assenza di DDT si presume che si tratti di una vendita. Pertanto, quando il trasporto della merce non è legato alla vendita ma ad una lavorazione si pone il problema di come giustificare lo spostamento della merce senza modificarne la sua titolarità.
Il documento di trasporto nella movimentazione delle merci
Il documento di trasporto è rilevante ai fini fiscali per poter usufruire della fatturazione differita nonché per vincere le presunzioni di cui all'art. 53 del DPR n. 633/72. Quest'ultimo rimanda direttamente all'art. 1 del DPR n. 441/97, il quale dispone una presunzione di cessione per i beni che non si trovino nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività e dichiarati come tali all’Ufficio competente e un’analoga presunzione di acquisto per beni rinvenuti nei locali di cui non sia possibile dimostrarne la provenienza a titolo diverso.
Trasporto delle merci in conto lavorazione presso terzi
Il conto lavorazione delle merci è un processo utilizzato principalmente nel settore manifatturiero e industriale, in cui una società (committente) fornisce materie prime o semilavorati a un'altra azienda per effettuare specifiche lavorazioni. Una volta completate, le merci lavorate vengono restituite al committente. Questi beni prendono il nome di merci in lavorazione o merci in conto lavorazione.
La consegna dei beni a terzi per finalità diverse dalla vendita, come nel caso prospettato per lavorazione, deve risultare da un documento (DDT) oppure da un registro di carico e scarico (o dal libro giornale o altro libro tenuto in conformità del Codice civile). Il DDT è considerato documento idoneo a vincere la presunzione di acquisto o vendita, e la sua emissione può essere evitata con la tenuta di apposito registro di carico e scarico. Non è dirimente il fatto che il locale in cui viene effettuata la lavorazione sia limitrofo a quello del committente, in quanto la sopra richiamata documentazione serve per vincere la presunzione di acquisto e di cessione.
Compilazione del DDT per la merce in conto lavorazione
L'emissione del DDT deve avvenire con modalità ordinaria indicato tutti i dati obbligatori. Occorre inserire tutte le informazioni utili, con i dati della società proprietaria delle merci e di quella che si occuperà della lavorazione delle stesse. Inoltre, deve essere inserita la data di emissione del DDT, il suo numero progressivo, la data di spedizione della merce, la descrizione delle stesse ed il relativo numero di collo, l'indicazione delle quantità, i dati del vettore che effettua il trasporto, ma anche la sede della consegna ed i dati della società che deve effettuare la lavorazione. L'aspetto importante riguarda la causale che deve essere "conto lavorazione".
Non è obbligatorio andare ad in dicare il valore dei prezzi, mentre se a occuparsi della consegna è più di un vettore, basta indicare il primo. Non è obbligatorio che i beni vengano scortati da un documento di t...

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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