Abbonati
In evidenza

Marittimi su navi UE/SEE: il credito IRPEF al 100% è legge, ma la decorrenza dal 2026 o dal 2027 resta incerta

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
In sintesi

La L. 88/2026 introduce il credito IRPEF al 100% per i marittimi su navi UE/SEE e abroga l'art. 5 co. 5 L. 88/2001. Decorrenza incerta.

  • Con l’art. 2-bis della L. 88/2026, i marittimi residenti in Italia imbarcati su navi UE/SEE equiparate al Registro internazionale accedono al credito IRPEF del 100% a prescindere dalla durata dell’imbarco.
  • L’art. 5, co. 5, L. 88/2001, norma cardine dell’esclusione IRPEF per navi estere, viene abrogato e il regime ricollocato nel nuovo art. 3, co. 3, lett. d-quater TUIR.
  • In attesa di chiarimenti sulla decorrenza, la posizione più prudente per armatori e sostituti d’imposta è attendere un’indicazione ufficiale prima di modificare il trattamento delle ritenute per il 2026.

La legge di conversione del DL 38/2026 riforma in modo strutturale il regime fiscale dei lavoratori marittimi residenti in Italia. Ma un’ambiguità sulla decorrenza espone armatori e lavoratori a rischi contrapposti già per l’anno in corso.

Il nuovo regime fiscale per i marittimi su navi UE/SEE

Con l’introduzione dell’art. 2-bis nella legge di conversione n. 88 del 2026, il legislatore ha esteso ai marittimi residenti in Italia imbarcati su navi UE/SEE, annotate nell’elenco ex art. 6-ter del DL 457/1997, il credito d’imposta pari al 100% dell’IRPEF previsto dall’art. 4 del medesimo decreto. Si tratta di una misura attesa da tempo dal comparto armatoriale, che uniforma il trattamento fiscale di questi lavoratori a quello già riconosciuto ai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana iscritte nel Registro internazionale.

Il risultato pratico è rilevante: il cuneo fiscale sull’impiego di marittimi residenti in Italia a bordo di navi UE/SEE viene azzerato, a prescindere dalla durata del periodo di imbarco. Non è più necessario superare la soglia dei 183 giorni per anno solare per accedere all’agevolazione, soglia che resta invece invariata per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera extra-UE/SEE.

Il co. 3 dell’art. 2-bis prevede che l’esclusione IRPEF dei redditi marittimi non pregiudichi il computo del reddito ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici condizionati al possesso di requisiti reddituali.

Residenti e non residenti sulle stesse navi: perché il nuovo regime riequilibra la competitività

Un aspetto che chiarisce la ratio dell’intervento riguarda il trattamento comparato tra marittimi residenti e non residenti imbarcati sulle medesime navi UE/SEE. I marittimi non residenti in Italia che prestano servizio a bordo di queste unità non sono soggetti a tassazione in Italia per carenza del requisito di territorialità: il loro reddito da imbarco non entra nella base imponibile IRPEF italiana indipendentemente dalla durata del contratto. Prima della riforma, il marittimo residente in Italia si trovava in una posizione deteriore: soggetto a tassazione ordinaria salvo il superamento dei 183 giorni, con un cuneo fiscale che rendeva il suo impiego strutturalmente più oneroso per l’armatore rispetto all’ingaggio di un collega non residente. Il credito IRPEF al 100% introdotto dall’art. 2-bis L. 88/2026 azzera questo differenziale, rendendo neutro sul piano fiscale per l’armatore il paese di residenza del lavoratore imbarcato su navi UE/SEE. La norma non elimina quindi una disparità preesistente a favore dei residenti: la corregge, allineando verso il basso il carico fiscale effettivo indipendentemente dalla residenza.

Il riordino dell’esclusione IRPEF per le navi estere: sparisce l’art. 5, co. 5, L. 88/2001

L’intervento non si limita all’introduzione del credito IRPEF per le navi UE/SEE. Il legislatore ha contestualmente operato un riordino strutturale del regime di esclusione IRPEF per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera extra-UE/SEE, con una modifica che incide direttamente sulle fonti normative di riferimento.

L’art. 5, co. 5, della L. 16 marzo 2001, n. 88, norma cardine della disciplina agevolativa, su cui si fondano anni di prassi amministrativa e contenzioso, viene abrogato. Il regime di esclusione dalla base imponibile IRPEF viene ricollocato nella nuova lett. d-quater dell’art. 3, co. 3, TUIR, che diventa così la sede normativa di riferimento per i marittimi residenti in Italia imbarcati per oltre 183 giorni per anno solare su navi battenti bandiera estera diverse da quelle UE/SEE equiparate al Registro internazionale.

Sul piano sostanziale la continuità è dichiarata: il requisito temporale dei 183 giorni resta invariato, e il legislatore ha anche recepito l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 134/2020, sostituendo il previgente riferimento ai marittimi di “nazionalità italiana” con il più corretto criterio della residenza fiscale in Italia.

Sul piano formale, tuttavia, il cambio di sede normativa non è neutro: tutti i rinvii all’art. 5, co. 5, L. 88/2001 presenti in circolari, risposte a interpello e documentazione contrattuale perdono il riferimento diretto alla norma vigente.

Il nodo della decorrenza: 2026 o 2027?

Il punto di maggiore incertezza operativa riguarda la decorrenza del nuovo regime. La legge di conversione n. 88/2026 è entrata in vigore il 23 maggio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza indicare esplicitamente a partire da quale periodo d’imposta si applicano le nuove disposizioni.

In assenza di una specifica previsione derogatoria, entra in gioco l’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), che per le disposizioni tributarie prevede l’applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento dell’entrata in vigore. Il risultato sarebbe una decorrenza differita al 1° gennaio 2027.

Tuttavia, come evidenziato anche dalla stampa specializzata, questa interpretazione si scontra con un dato di contesto rilevante: la modifica costituisce la, già tardiva, implementazione di un impegno assunto dall’Italia in sede di rinnovo comunitario del Registro internazionale. La decisione della Commissione europea C(2025) 2666 del 7 maggio 2025 aveva fissato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui le autorità italiane avrebbero dovuto adeguare la normativa nazionale. Sostenere una decorrenza ulteriormente posticipata al 2027 appare in tensione con questo impegno, il che potrebbe far propendere per un’applicazione già al 2026.

Il punto è irrisolto e non si presta a un approccio conservativo univoco: i rischi sono speculari e contrapposti.

Per l’armatore che applica il credito IRPEF già nel 2026 nella convinzione di una decorrenza immediata, il rischio è che, in caso di chiarimento nel senso della decorrenza 2027, il credito fruito sia contestato come aiuto di Stato non spettante. Per l’armatore che, al contrario, continua ad applicare l’esclusione IRPEF nella convinzione che il nuovo regime decorrerà dal 2027, il rischio speculare è che un eventuale chiarimento nel senso della decorrenza 2026 lo esponga a contestazioni per omessa applicazione delle ritenute.

La posizione prudenziale in attesa di chiarimenti

In questa situazione di incertezza normativa, la posizione più prudente, sia per gli armatori che per i sostituti d’imposta, è attendere un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate prima di modificare il trattamento delle ritenute per il 2026. La questione, per la sua urgenza e delicatezza, merita un intervento rapido da parte dell’Amministrazione finanziaria, auspicabilmente nell’ambito del tavolo di confronto già aperto tra le associazioni di categoria e l’Agenzia delle Entrate sui regimi fiscali del comparto armatoriale.

Nel frattempo, è opportuno che armatori e lavoratori marittimi documentino con attenzione le posizioni assunte per il 2026, in modo da poter adeguare rapidamente i comportamenti non appena arriverà un chiarimento.

Per una valutazione della propria posizione fiscale alla luce del nuovo quadro normativo, è possibile richiedere una consulenza.

Sintesi delle modifiche introdotte dall’art. 2-bis L. 88/2026

ProfiloRegime previgenteRegime dopo L. 88/2026
Marittimi su navi UE/SEE (art. 6-ter DL 457/1997)Esclusione IRPEF solo oltre 183 giorni (art. 5, co. 5, L. 88/2001)Credito IRPEF 100% a prescindere dalla durata dell’imbarco (art. 4, DL 457/1997)
Marittimi su navi bandiera estera extra-UE/SEEEsclusione IRPEF oltre 183 giorni (art. 5, co. 5, L. 88/2001)Esclusione IRPEF oltre 183 giorni (nuovo art. 3, co. 3, lett. d-quater TUIR)
Requisito soggettivoMarittimi di “nazionalità italiana”Marittimi “residenti in Italia” (allineamento a interpello 134/2020)
Sede normativa esclusione navi estereArt. 5, co. 5, L. 88/2001Art. 3, co. 3, lett. d-quater TUIR (art. 5, co. 5 abrogato)
DecorrenzaIncerta: 2026 (entrata in vigore) o 2027 (Statuto del contribuente)? Chiarimento atteso

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.