La disciplina IMU è contenuta nei commi da 739 – 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. L’imposta patrimoniale sugli immobili si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano (nelle quali si continuano ad applicare l’IMIS e l’IMI). Ma che cosa succede in caso di ritardato od omesso versamento dell’IMU?
Nel caso di un ritardato od omesso versamento di IMU, oppure in caso di errori di calcolo che abbiano determinato un’importo non corretto dell’imposta, il contribuente può sanare autonomamente la sua posizione. Questa possibilità viene concessa fruendo del cd “ravvedimento operoso“, ovvero uno strumento che consente di sanare violazioni tributarie in modo autonomo, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate dal Comune in caso di accertamento.
Indice degli Argomenti
- Quali soggetti devono versare l’IMU?
- Qual è il presupposto dell’imposta patrimoniale sugli immobili?
- Riduzioni della base imponibile
- Termini di versamento IMU
- Le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso IMU
- Compilazione del modello F24 in caso di ravvedimento IMU
- Decadenza accertamento IMU
- Consulenza fiscale online
Quali soggetti devono versare l’IMU?
I soggetti passivi dell’IMU sono:
- In linea di massima, il proprietario dell’immobile;
- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, e non il “nudo proprietario” dell’immobile.
Inoltre, sono soggetti passivi dell’IMU anche:
- Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione;
- Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- Genitore assegnatario dell’ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro-quota, di diritti di proprietà.
Qual è il presupposto dell’imposta patrimoniale sugli immobili?
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tipologie:
- Fabbricati;
- Area fabbricabile;
- Terreni agricoli.
La base imponibile
Le modalità di determinazione della base imponibile IMU varia in funzione della tipologia dell’immobile. Sono assoggettate ad IMU:
- Le abitazioni principali, e le relative pertinenze, accatastate nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- Mentre, sono esenti IMU le abitazioni principali censite nelle altre categorie.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.
Tipologia di immobile | Determinazione della base imponibile |
---|---|
Fabbricati | Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile dell’IMU si determina: – rivalutando del 5% la rendita risultante dal catasto; – moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo “moltiplicatore”. |
Aree Fabbricabili | La base imponibile IMU è costituita dal “valore venale in comune commercio” al primo gennaio dell’anno determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi: – la zona territoriale di ubicazione; – l’indice di edificabilità; – la destinazione d’uso; – gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione; – prezzi medi rilevati sul mercato per la vendite di aree aventi caratteristiche analoghe. |
Terreni agricoli | La base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% per il coefficiente moltiplicatore 135. |
Che cos’è l’abitazione principale ai fini IMU?
Ai fini dell’applicazione dell’IMU è di fondamentale importanza individuare l’eventuale presenza di un’abitazione principale del contribuente in quanto, in linea generale, è esente dal pagamento IMU. In particolare, l’abitazione principale è quella dove il contribuente ha individuato la sua residenza ed il suo domicilio abituale.
Deve essere, comunque, evidenziato che sono, comunque, assoggettate ad IMU le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio storico e artistico).
Riduzioni della base imponibile
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- I fabbricati vincolati per motivi di interesse storico artistico ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo nel quale sussistono dette condizioni;
- Per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.
Termini di versamento IMU
L’IMU è un’imposta patrimoniale che tutti i possessori o detentori di immobili sono chiamati a versare ai Comuni di competenza. La base imponibile dell’imposta è costituita dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i vari coefficienti ministeriali in base alla categoria catastale del fabbricato. Su questo valore si applicano le varie aliquote comunali. L’imposta complessiva deve essere versata in due rate:
- La prima scade il 16 giugno. Si versa l’imposta dovuta nel primo semestre dell’anno applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; mentre
- La seconda scade il 16 dicembre. Si versa il saldo, ovvero l’imposta dovuta in base alle aliquote dell’anno, al netto di quanto già versato in sede di acconto. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da versare entro il 16 giugno (da effettuare seguendo le aliquote approvate per quell’anno dai comuni).
Se l’immobile è stato ceduto nel corso dell’anno precedente non si realizza presupposto impositivo nell’annualità in corso, per cui non deve essere versato nulla. Questo vale anche nel caso di variazione di residenza su immobile, prima a disposizione, divenuto abitazione principale. Se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno, il contribuente può, alternativamente, non versare nulla in acconto, oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU dell’anno precedente.
Modalità di versamento dell’IMU
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- Il modello F24;
- L’apposito bollettino postale;
- La piattaforma di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).
I soggetti residenti all’estero possono effettuare i pagamenti con modello F24 su conto corrente italiano.
Il ravvedimento operoso IMU
Al fine di porre rimedio nel modo corretto alla violazione di omesso o insufficiente versamento di IMU (in sede di acconto o di saldo), è necessario ricorrere al versamento spontaneo. Questo attraverso il contestuale versamento:
- Del tributo, quindi l’IMU dovuta;
- Delle sanzioni determinate in misura ridotta in base ai giorni di ritardo nel versamento;
- Degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
La sanzione ordinaria legata al mancato o ritardato versamento di IMU è del 30% dell’importo dell’imposta dovuta. Come detto, con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo nel versamento. L’applicazione del ravvedimento con le sanzioni ridotte è riepilogato nella seguente tabella:
Le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso IMU
Il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, entro il termine di decadenza dal potere di accertamento. Di seguito una tabella con le sanzioni applicabili per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 87/24.
Norma | Ambito temporale | Sanzione piena | Riduzione sanzioni |
---|---|---|---|
Lettera a) | Entro 30 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/10 (1,25%) |
Lettera a-bis) | Da 31 giorni a 90 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/9 (1,39%) |
Lettera b) | Da 91 giorni ed entro un anno dalla scadenza | 25% | 1/8 (3,13%) |
Lettera b-bis) | Entro due anni dalla scadenza | 25% | 1/7 (3,57%) |
Lettera b-ter) | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/00) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis del D.Lgs. 218/97) | 25% | 1/6 (4,17%) |
Il ravvedimento lungo per l’IMU
L’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, avvenuta nel 2020 ha portato all’ampliamento delle possibilità di regolarizzazione dell’IMU versata in difetto o omessa per i contribuenti che hanno superato i 365 giorni di ritardo dalla scadenza. Di fatto, quindi, attualmente è possibile effettuare il ravvedimento operoso anche in ipotesi oltre l’anno, precedentemente previste esclusivamente per i tributi erariali.
Compilazione del modello F24 in caso di ravvedimento IMU
Una volta calcolate le sanzioni ridotte e gli interessi di mora da versare, non resta che effettuare il versamento tramite il modello di pagamento F24. Il contribuente che, per errore o dimenticanza, ricorre al ravvedimento operoso per sanare l’eventuale violazione IMU, è tenuto ad effettuare il versamento mediante modello F24, compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali” del modello come segue:
- Indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- Barratura della casella “Ravv.”, se il pagamento si riferisce al ravvedimento; si ricorda che, come precisato dalla Risoluzione n. 35/E/2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta;
- Apposizione di una croce negli spazi “Acconto” o “Saldo” a seconda che il ravvedimento si riferisca ad acconto o saldo (nel caso il versamento si riferisca sia ad acconto che a saldo, andranno barrate entrambe le caselle);
- Indicazione nella casella “Numero immobili” del numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- Indicazione nella casella “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- Indicazione nel campo “codice tributo” del codice tributo che individua il versamento.
Codici tributo versamento IMU
Codici tributo IMU | Tipologia di immobile |
---|---|
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati |
3925 | Fabbricati categoria D (quota comunale) |
3930 | Fabbricati categoria D (quota statale) |
Per il ravvedimento operoso dell’IMU l’importo delle sanzioni e quello degli interessi si versa insieme al codice tributo dell’imposta.
Esempio di calcolo ravvedimento IMU
Prendiamo il caso di un soggetto che non ha effettuato il versamento dell’acconto IMU per € 100. Il versamento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza. In questo caso la sanzione da applicare all’imposta è dell’1,5%. La sanzione dovuta è, quindi, pari ad € 1,5. Gli interessi di mora sono pari allo 0,1%.
Il soggetto è chiamato per regolarizzare il versamento ad effettuare il pagamento con modello F24 indicando in un unico rigo, in relazione al codice tributo dell’immobile, il versamento di imposta sanzione ed interessi.
Decadenza accertamento IMU
In conclusione è necessario prestare attenzione ai termini a disposizione dei Comuni per riscuotere il tributo (prima dello spirare dei termini di decadenza previsti). In particolare, la notifica dell’avviso di accertamento IMU (come per la Tari e gli altri tributi degli enti locali) deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda, invece, il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Individuare questi termini in caso di notifica di un atto è importante per capire se vi possono essere ipotesi di nullità dell’atto.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.