Nell’operazione di conferimento un esperto designato dal tribunale (se la conferitaria è una Spa, mentre se è una Srl la nomina è di parte), deve redigere una perizia per individuare il valore massimo di aumento di patrimonio netto effettuabile dalla conferitaria. Elementi essenziali della valutazione sono, la descrizione dei beni, l’attestazione dei valori, e i criteri di valutazione applicati.
Con il conferimento un soggetto (conferente) trasferisce beni o diritti ad una società (conferitaria) per la sottoscrizione del capitale in cambio ottiene azioni o quote. Le motivazioni in base alle quali si decide di effettuare il conferimento di ramo d’azienda possono derivare da esigenze aziendali legate alle dimensioni, oppure alla possibilità di diversificare gli investimenti produttivi, cedendo singoli rami aziendali senza sacrificare l’intera azienda.
Per ultima, la convenienza fiscale legata al conferimento e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria, che, se può beneficiare del regime della “Partecipation Exemtion” (PEX) può scontare una tassazione più favorevole rispetto alla cessione diretta dell’azienda.
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Perizia di stima
Fatta eccezione per i conferimenti in denaro, in tutti gli altri conferimenti è necessario che il conferente richieda ad un soggetto terzo una perizia di stima che determini il valore dei beni conferiti.
La disciplina prevista per le Spa si differenzia da quella delle Srl che godono di una maggiore libertà delle parti, ed un iter procedurale semplificato. In sintesi, la procedura di conferimento consta di 4 fasi: una fase negoziale durante la quale le parti definiscono i termini dell’operazione; una fase valutativa; una fase esecutiva e una fase finale di controllo.
La valutazione
In base all’articolo 2343, comma 1 del codice civile, chi conferisce deve richiedere al tribunale dove ha sede la società conferitaria la nomina di un perito che si occupi di valutare i beni conferiti. L’obiettivo è quello di dare una garanzia a tutti i soci, che il valore del patrimonio sottoscritto, rappresenti effettivamente quanto conferito in azienda.
La relazione dell’esperto, infatti, deve contenere o almeno descrivere i beni conferiti e i criteri di valutazione seguiti. In conclusione, dovrà attestare che il valore dei beni è almeno pari ad valore ad essi ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
All’esperto dovrà essere consegnata una situazione contabile aggiornata, se l’oggetto del conferimento è un’azienda o un ramo d’azienda.
Il legislatore non fa riferimento ad alcun tipo di criterio di valutazione da adottare nella perizia. La scelta del miglior criterio in relazione all’azienda e ai beni conferiti, resta di esclusiva scelta dell’esperto. In ogni caso, il metodo maggiormente adeguato è quello che contemporaneamente consente di tener conto degli aspetti patrimoniali e degli aspetti reddituali.
La perizia
In sede di redazione della perizia si ritiene che l’esperto possa anche procedere alla stima del valore dell’avviamento dell’azienda conferita e che pertanto la conferitaria possa successivamente iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale tale voce.
La relazione giurata deve contenere l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Pertanto, l’esperto non ha il dovere di attestare il valore effettivo di quanto conferito, bensì, il valore massimo di incremento del patrimonio netto.
Infatti, la società conferitaria può al massimo percepire nella propria contabilità i beni al valore risultante dalla perizia; il che significa che sarà possibile concordare un valore inferiore e quindi iscrivere i beni al valore netto contabile risultante dalle scritture del conferente dando vita al cosiddetto “conferimento in continuità di valori“.
Le eccezioni
Non sempre i conferimenti in natura necessitano della relazione dell’esperto designato dal tribunale. Infatti, tale adempimento, ai sensi dell’articolo 2343-ter del codice civile non è richiesto nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario a condizione che il prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi di quotazione sia pari o maggiore all’ammontare del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
La stessa norma prevede l’assenza della relazione peritale nel caso in cui tale valore (capitale più sovrapprezzo) sia pari o inferiore:
- Al fair value iscritto in bilancio dell’ultimo esercizio sottoposto a revisione legale;
- Al valore risultante da una perizia di stima redatta non oltre 6 mesi prima.
Il controllo
La fase finale della procedura di conferimento di beni prevede il controllo delle valutazioni fatte dall’esperto da parte degli amministratori nei 180 giorni successivi (il termine si riduce a 30 giorni per i conferimenti fatti senza perizia).
La fase di controllo degli amministratori serve a certificare ulteriormente l’operazione effettuata, sia nei confronti dei soci quanto degli stakeholder aziendali, che sono interessati ad evitare il pericolo che il conferimento possa aver portato ad un “annacquamento del capitale“.
Non è più previsto alcun obbligo in capo al collegio sindacale fermo restando il generale compito che ha di verificare che gli amministratori adempiano agli obblighi di legge.