La procedura di liquidazione di una SRL è una fase del processo di vita di una società attraverso la quale l’azienda cessa la propria attività produttiva o commerciale e trasforma il proprio patrimonio in denaro, estingue i debiti sociali e l’eventuale residuo attivo viene diviso tra i soci. La liquidazione, viene ricompresa tra le c.d. “operazioni straordinarie” all’interno del diritto societario, in quanto la sua applicazione non rientra nelle ordinarie procedure del ciclo di vita di una società.


Nonostante la Srl sia solitamente costituita a tempo illimitato, in alcuni casi può essere indispensabile arrivare alla cessazione dell’attività economica. I motivi e le cause possono essere le più differenziate e non sempre sono cause economiche. È possibile distinguere tre tipologie di liquidazione:

  • Volontaria, in questo caso sono i soci a decidere la chiusura dell’azienda. I soci dispongono della libertà di cessare l’attività quando lo desiderano, anche senza una motivazione specifica;
  • Giudiziale, disposta forzatamente da un Tribunale;
  • Coatta amministrativa, disposta dall’autorità amministrativa.

Devi sapere che, in ogni caso, non è possibile decidere di liquidare da un giorno all’altro la SRL, ma è necessario seguire una procedura prevista dal codice civile. La procedura di liquidazione di una società a responsabilità limitata è disciplinata dagli artt. 2484-2496 del codice civile. Innanzitutto, il patrimonio deve essere trasformato in denaro, devono essere estinti i debiti sociali e successivamente deve essere diviso tra i soci l’eventuale rimanenza di cassa. Effettuati tutti i passaggi sarà possibile cancellare la società dal Registro delle Imprese. Vediamo, quindi, di approfondire meglio in questo articolo le fasi legate alla procedura di liquidazione di una SRL.


Quali sono le fasi di esecuzione della procedura di liquidazione di una SRL?

La liquidazione di una società a responsabilità limitata è articolata in tre fasi:

  1. Accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento della società;
  2. Esecuzione del procedimento di liquidazione;
  3. Estinzione della società, che si verifica dopo che la stessa è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

La società si può chiudere direttamente, senza liquidazione, solo se non ha più né crediti né debiti residui, ovvero in caso di aziende inattive o che comunque non indebitate o titolari di crediti. Ad ogni modo, i soci devono rivolgersi al notaio, per predisporre l’atto di chiusura e consegnarlo alla Camera di Commercio.

E’ possibile chiudere una SRL senza l’intervento del notaio?

Ci sono comunque dei casi in cui è possibile chiudere la società anche senza notaio, in caso di cessazione per:

  • Mancanza della pluralità dei soci;
  • Scadenza del termine previsto dall’atto costitutivo e non è stabilita dai soci una proroga;
  • Raggiungimento dell’oggetto sociale o impossibilità di raggiungerlo.

In questi casi, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui devono essere indicati:

  • L’assenza di crediti o debiti residui, quindi la cessazione dell’attività imprenditoriale;
  • La causa di scioglimento.

Tale procedura è attivabile con la Camera di Commercio e consente di raggiungere l’obiettivo della chiusura della società senza l’intervento di un atto notarile di scioglimento e consequenziale nomina dei liquidatori.


Accertamento della causa di scioglimento della Srl

La prima fase del processo di liquidazione consiste nell’accertamento della causa di scioglimento della società. Lo scioglimento di una Srl può avvenire sia per scelta volontaria sia per altre motivazioni elencati dall’art. 2484 c.c., ovvero, per:

  1. La decorrenza dei termini;
  2. La deliberazione dell’assemblea;
  3. Decisione giudiziaria o decisione del tribunale amministrativo/ autorità amministrativa;
  4. Apertura di procedure di insolvenza;
  5. Avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale o per l’impossibilità di conseguirlo;
  6. Impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell’assemblea;
  7. Riduzione del capitale sotto il minimo legale;
  8. Cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’individuazione della causa di scioglimento spetta all’organo amministrativo della società che è chiamato alla convocazione dell’assemblea dei soci. Nel caso di scioglimento per decisione dell’assemblea dei soci, l’efficacia delle delibera in cui si accerta la causa di scioglimento verso i terzi si ha dalla data in cui la delibera è stata iscritta presso l’ufficio del Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi, gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data in cui avviene l’iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione in cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento.

L’accertamento della causa di scioglimento deve essere contestuale alla convocazione, da parte degli amministratori, dell’assemblea dei soci, che è chiamata a deliberare a proposito dei parametri in funzione dei quali deve avvenire la liquidazione, a proposito del numero dei liquidatori e a proposito della loro nomina. Inoltre, l’assemblea dei soci deve indicare quali sono i liquidatori a cui spetta il compito di rappresentare la società e le regole di funzionamento del collegio a cui si deve fare riferimento in presenza di più di un liquidatore. Il compito dei liquidatori è quello di dare esecuzione al procedimento di liquidazione, ripagare i creditori e liquidare l’eventuale saldo attivo tra i soci. Al momento della nomina dei liquidatori, è considerato aperto il procedimento di liquidazione.

Il cambio di denominazione della società nella liquidazione

Grazie alla liquidazione volontaria l’azienda muta la propria denominazione sociale inserendo in coda alla propria sigla le parole “in liquidiazione”. In questo modo se l’azienda “Omega srl” avrà deciso di promuovere la procedura di liquidazione volontaria, la sua nuova denominazione sarà “Omega srl in liquidazione”. Tuttavia, in alcuni casi si assiste proprio al cambiamento dell’intera denominazione societaria. In questo modo, ad esempio la stessa società “Omega srl” in fase di liquidazione può arrivare a chiamarsi “Beta srl in liquidazione“. Questo avviene soprattutto nei casi in cui il nome della società è legato a quello di brand o di un marchio che si vuole tutelare (magari per una possibile cessione a terzi).


L’esecuzione del procedimento di liquidazione di Srl

Durante il procedimento di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a depositare presso il Registro delle Imprese le proprie nomine e prendono il posto dell’organo amministrativo. Fino a quando la nomina dei liquidatori non viene iscritta nel Registro delle Imprese, gli amministratori rimangono in carica.

Gli amministratori sono tenuti, successivamente, a consegnare i libri sociali e i libri contabili ai liquidatori, che devono ricevere anche tutti gli altri documenti amministrativi della SRL, insieme con un rendiconto sulla gestione del periodo successivo rispetto all’ultimo bilancio che è stato approvato. Questa fase è quella legata al c.d. “passaggio di consegne” tra amministratori e liquidatori. Solo una volta concluso il passaggio di consegne i liquidatori possono, pertanto, provvedere alla cessazione e liquidazione dell’attività della società al fine di arrivare a pagare i creditori sociali.

A seconda di quanto è grande la società, del suo settore di attività, della presenza di beni immobili di proprietà, etc, la durata della fase esecutiva della liquidazione può protrarsi nel tempo. È molto difficile vedere casi in cui la liquidazione si conclude in poche settimane. Molto spesso la fase esecutiva della liquidazione può durare degli anni. In questo arco temporale le decisioni vengono assunte dai liquidatori, che sono chiamati a presentare bilanci e dichiarazioni fiscali della società. La cosa più importante per i liquidatori è rispettare i vari gradi di prelazione nel soddisfacimento dei creditori sociali, al fine di evitare di incorrere in responsabilità personali.


L’estinzione della società

La liquidazione si conclude con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Solitamente questa fase avviene solo nel momento in cui è stato presentato il bilancio finale di liquidazione, ovvero il bilancio ove è indicato l’eventuale saldo attivo di liquidazione che verrà ripartito tra i soci. È opportuno sottolineare che la procedura di liquidazione si conclude quando tutti i creditori sociali sono stati soddisfatti. Infatti, una società di capitali non può essere cessata con debiti ancora in essere. Per poter procedere alla chiusura questi debiti devono comunque essere accollati da qualcuno (solitamente dai soci), in modo da permettere la conclusione della società, senza responsabilità per i liquidatori. È importante sottolineare che tra i creditori è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Quindi, una società con cartelle iscritte a ruolo, non può procedere con l’ultima fase della liquidazione se prima tale credito non è stato soddisfatto (o accollato personalmente da parte dei soci). I libri depositati presso il Registro delle Imprese, come stabilito dall’art. 2496 c.c., devono essere conservati per 10 anni.

La procedura semplificata di liquidazione

In alcuni casi, la liquidazione di una SRL può essere effettuata tramite procedura semplificata, in base alla quale l’organo amministrativo, senza l’intervento di un notaio, accerta la causa di scioglimento e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori dopo che la constatazione relativa è stata depositata presso il Registro delle Imprese. Ai fini di tale constatazione non è previsto un termine perentorio.

La procedura cosiddetta semplificata di liquidazione, permette agli amministratori di SRL di procedere alla messa in liquidazione della società senza ricorrere all’intervento del notaio. Questa procedura, limitata alle sole ipotesi di scioglimento previste dal n.1 al n.5 dell’art. 2484 prevede che, senza l’intervento del notaio, l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea dei soci per deliberare in merito a:

  • Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  • La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  • I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione

La norma prevede pertanto che l’assemblea deliberi con maggioranze qualificate, ma non impone la redazione del relativo verbale ai sensi dell’art. 2436 c.c. (cioè con atto notarile). Conseguentemente, nel rispetto della procedura prevista dal combinato disposto delle norme sopra riportate, non è necessario che il verbale di assemblea che nomina i liquidatori sia redatto da un Notaio. Si tratta di una procedura più semplice e meno costosa, ma attivabile esclusivamente quando ci si trova di fronte a specifiche casistiche. La possibilità di attivazione di questa procedura semplificata è demandata all’organo amministrativo.

Le fasi della procedura semplificata di liquidazione di SRL

La procedura semplificata può essere pertanto suddivisa in tre fasi:

  • Accertamento da parte dell’organo amministrativo del verificarsi di una causa o delle cause di scioglimento previste dai numeri da 1 a 5 dell’art. 2484 c.c. e relativa pubblicità;
  • Convocazione dell’assemblea dei soci che preso atto della causa di scioglimento, nomina il/i liquidatore/i dando cosi inizio al procedimento di liquidazione;
  • Realizzazione dell’attivo ed estinzione del passivo con approvazione del Bilancio finale di liquidazione, in modo tacito o espresso ed istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

La liquidazione si esaurisce con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che decreta la sua estinzione ex art. 2495 codice civile. La società dovrà inoltre dare comunicazione della cessazione all’Agenzia delle Entrate e dovrà depositare i libri, ex art. 2496 codice civile, presso il Registro delle Imprese.


Come posso riconoscere se una società è in liquidazione?

Quando una società è in liquidazione risulta dal registro delle imprese presente alla Camera di Commercio. Pertanto, mediante una visura camerale alla Camera di Commercio del luogo dove si trova la società è possibile verificare se la stessa è in liquidazione. I liquidatori, inoltre, devono rendere pubblica la procedura di liquidazione, facendone menzione negli atti e nella corrispondenza della società. La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c. 1 c.c.).


La posizione dei creditori nei casi di liquidazione Srl

I creditori di una società in liquidazione potranno inviare preliminarmente una diffida alla società, in persona del liquidatore e in un secondo momento agire in giudizio. I liquidatori devono pagare i creditori sociali o accantonare le somme necessarie per pagarli, successivamente possono ripartire tra i soci i beni sociali. I liquidatori devono, pertanto:

  • Pagare i creditori sociali che vantano verso la società crediti certi, liquidi e immediatamente esigibili;
  • Accantonare, le somme necessarie a pagare i crediti non sicuri, ad esempio per i quali è contestato il titolo, o non esigibili, perché non è ancora scaduto il termine, oppure non liquidi, per mancata determinazione del loro ammontare.

La ripartizione dei beni sociali tra i soci prima di aver provveduto al pagamento o dell’accantonamento integra un reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Quali criteri per l’ordine di pagamento dei creditori nella liquidazione di SRL

Come avrai capito la fase sicuramente più delicata del processo di liquidazione di SRL è sicuramente quella legata al soddisfacimento dei creditori sociali. I liquidatori nella fase esecutiva della liquidazione sono chiamati a far diventare liquido l’attivo societario al fine di poter soddisfare i creditori sociali.

Sul punto occorre indicare da subito che le disposizioni del codice civile non offrono indicazioni specifiche per la determinazione dell’ordine di pagamento dei creditori sociali nella liquidazione ordinaria. Il criterio da seguire, pertanto, si ritiene possa essere quello legato alla c.d. “par conditio creditorum” (art. 2471 c.c.). Si tratta di un principio in base al quale il liquidatore, in caso di incapienza dell’attivo rispetto all’ammontare dei debiti sociali è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione dei creditori. Per cause legittime si deve fare riferimento al pegno, privilegio e ipoteca.

I liquidatori, quindi, sono tenuti ad effettuare il pagamento dei creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati (classico caso della banca con ipoteca sull’immobile societario), e sui costi della liquidazione (professionisti intervenuti nel processo di liquidazione). Fatto questo si devono liquidare i creditori privilegiati di tipo generale, ad esempio i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, e gli artigiani (vedasi quanto previsto dall’art. 2751-bis c.c.). Infine, devono essere soddisfatti i creditori chirografari nella misura in cui l’attivo societario lo consente.

La cosa più importante da sapere in questa fase è che vi sono delle importanti responsabilità per i liquidatori. Infatti, in caso di violazione di questi principi legati al soddisfacimento dei creditori, a fronte di una incapienza dell’attivo societario, il liquidatore è personalmente responsabile. Questo per il danno subito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione risulti essere stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori dello stesso grado (con privilegio speciale, generale, o chirografari). Al verificarsi di questa ipotesi il risarcimento del danno per il creditore corrisponde all’importo che lo stesso avrebbe avuto diritto a ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato i criteri dettati dal codice civile. Naturalmente tale responsabile deve essere dimostrata in giudizio.

Responsabilità del liquidatore e cancellazione della società

L’art. 2495, co. 1, Codice civile prevede che approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese. Il successivo co. 3 prevede che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi“.

Qualora la società venga estinta senza aver pagato tutti i creditori, i crediti sopravvivono all’estinzione della società, ma non possono essere più fatti valere nei confronti di essa. La società non è più esistente come soggetto di diritto. I debiti, in questo caso, dovranno essere pagati da soggetti diversi. Come indicato il co. 3 dell’art. 2495 c.c. individua due categorie di soggetti che possono rispondere dei debiti della società estinta. Si tratta dei:

  • Soci della società;
  • Liquidatori della società.

I soci rispondono direttamente dei debiti della società nel limite del patrimonio loro trasferito per effetto della liquidazione. I liquidatori, invece, rispondono personalmente solo in caso di eventuali colpe nella fase di liquidazione che possono aver provocato un danno alla soddisfazione dei creditori.

Le responsabilità personali del liquidatore di SRL

Possiamo dire, quindi, che pur in mancanza di espressi riferimenti legislativi, alla gestione liquidatoria devono applicarsi i principi generali in materia di responsabilità patrimoniale, primo tra tutti il criterio della parità di trattamento fra i creditori, con obbligo del liquidatore di procedere al soddisfacimento dei creditori sociali, per conto della società debitrice, in ottemperanza al principio della par condicio creditorum e nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione (art. 2741, comma 2, c.c.). Questo significa, in buona sostanza, che i liquidatori sono chiamati ad effettuare il pagamento dei debiti della società accertandone preventivamente l’esatta composizione e graduando i relativi creditori alla luce delle prelazioni esistenti (anche attraverso procedure di circolarizzazione). Questo aspetto è molto importante e tutela in modo consistente il creditore che, molto spesso, nella fase di liquidazione rischia di perdere il soddisfacimento del proprio credito. In questo senso la condotta del liquidatore che, in una situazione d’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla massa dei debiti:

  • Esegue pagamenti in via preferenziale ad alcuni creditori o
  • Non estingue preventivamente crediti assistiti da cause di prelazione,

realizza una violazione degli obblighi contrattuali, tale da far incorrere il liquidatore in responsabilità illimitata ex art. 2495, comma 2, c.c. laddove a tali pagamenti consegua, nel bilancio finale di liquidazione, un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione. In questo caso il creditore rimasto insoddisfatto è chiamato a far valere la responsabilità personale ed illimitata del liquidatore. Per far questo deve dimostrare il danno subito in virtù del mancato soddisfacimento. Mentre, il liquidatore per liberarsi dalla responsabilità deve dimostrare che l’azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori.


Conclusioni

La procedura di liquidazione volontaria per una SRL è una fase importante, anche se finale, del ciclo di vita della società. Ci sono importanti interessi in gioco, sia per i soci della società che hanno deciso di interrompere l’attività economica, sia per i creditori sociali che temono di perdere i loro crediti. In questa procedura particolare attenzione deve essere posta sulla figura del liquidatore che assume un ruolo fondamentale. E’ lui a cui è demandata la procedura volta alla liquidazione del patrimonio sociale (cercando di ottenere il massimo dalla liquidazione dei beni), ma anche la procedura di identificazione di tutti i creditori e delle specifiche clausole di prelazione di ognuno. Il soddisfacimento degli stessi in ordine ai criteri della par conditio creditorum in relazione alla massa attiva disponibile è il cuore di questa procedura. Per questo motivo, al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni, è opportuno identificare preliminarmente le competenza e l’esperienza del soggetto chiamato ad assumere questa funzione. Solo in questo modo, infatti, soci e creditori possono essere maggiormente tutelati in una procedura complessa come quella che porta all’estinzione di una società di capitali.

Domande frequenti

Cos’è la liquidazione di una SRL?

La liquidazione di una SRL è il processo attraverso il quale si procede alla chiusura dell’attività della società, alla vendita dei beni e al pagamento dei debiti, con la successiva distribuzione dell’eventuale residuo ai soci.

Quando è necessario procedere alla liquidazione?

La liquidazione può essere necessaria per vari motivi, come la scadenza del termine di durata della società, la volontà dei soci, l’insolvenza o altri motivi previsti dallo statuto o dalla legge.

Chi è il liquidatore?

Il liquidatore è la persona incaricata di gestire il processo di liquidazione. Può essere un socio, un amministratore o un terzo nominato dai soci o dal tribunale.

Quali sono i passaggi principali della liquidazione?

I passaggi includono la nomina del liquidatore, l’inventario dei beni, il pagamento dei debiti, la vendita dei beni, la redazione del bilancio di liquidazione e la distribuzione del residuo ai soci.

Cosa succede ai debiti della società?

I debiti devono essere pagati prima di procedere alla distribuzione del residuo. Se i beni non sono sufficienti a coprire i debiti, i creditori possono avere diritto a un rimborso parziale.

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