Gli artt. 2 - 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata vanno pagate entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria. Il regime del lieve inadempimento è volto ad evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti. Per questo, alcuna decadenza si verifica per inadempimenti dovuti a:
- insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
- tardivo versamento non superiore a sette giorni.
Che cos'è il lieve inadempimento di un avviso bonario?
Gli artt. 2 - 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata dell'avviso bonario devono essere versate nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione bonaria. L'art. 15-ter del DPR n. 602/73 prevede un particolare regime, c.d. "lieve inadempimento", volto ad evitare che possa esserci una decadenza dalla rateazione per irregolarità poco consistenti. In virtù di questa disciplina non si verifica l'inadempimento in caso di:
Versamento insufficiente dell'importo della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
Tardivo versamento non superiore a sette giorni.
Questo tipo di inadempimento, quindi, viene considerato lieve in quanto non in grado di compromettere l'intera rateazione. In caso di rateazione degli avvisi bonari, il mancato pagamento della prima rata ovvero delle rate diverse entro il termine di pagamento della successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Tuttavia, la decadenza è esclusa in caso di "lieve inadempimento". Con questo istituto è possibile salvare la rateazione quando si commettono errori o omissioni di gravità trascurabile.
Casistiche del lieve inadempimento
Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:
Il versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro. L'omissione è reiterabile: per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine;
Il versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento. In pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade.
Sulla base del dato normativo, il limite dei 10.000,00 euro pare l'unica condizione per vagliare se il versamento insufficiente (delle intere somme o della prima rata) sia o meno idoneo a disconoscere la definizione (vedasi l'utilizzo della locuzione "in ogni caso"). Resta confermata la decadenza dalla rateazione qualora il contribuente non versa la prima rata. Oppure in caso di mancato pagamento di una delle rate successive div...
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