Il libro degli inventari è un registro contabile obbligatorio per molte imprese, nel quale vengono annotate, in modo dettagliato e sistematico, le descrizioni e le valutazioni dei beni e delle passività posseduti dall’impresa al momento dell’inizio dell’attività e alla chiusura di ogni esercizio finanziario. Esso rappresenta, quindi, una fotografia patrimoniale dell’azienda in un dato momento temporale.


Il libro degli inventari è un particolare documento che serve, a scopi contabili, come registro che memorizza alcune importanti informazioni sulle attività di tipo commerciale. Ogni attività di questo settore deve tenere un libro degli inventari, che si tratti di un unico imprenditore, oppure di una piccola società, fino alle società di capitali, il libro degli inventari è un adempimento obbligatorio. Sono escluse solamente le piccole attività imprenditoriali, come i piccoli artigiani e coltivatori.

Il libro degli inventari è obbligatorio per chi svolge impresa con regime ordinario, e serve a dare un quadro generale dell’andamento economico dell’impresa in un determinato periodo. Il libro inventari è un adempimento posto a carico dell’imprenditore che esercita un’attività di tipo commerciale. La sua normativa è rinvenibile nell’articolo 2214 c.c. e nell’articolo 14, comma 1, del DPR n. 600/73, obbligatorio per i soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge che per opzione.

Chi è obbligato a tenere traccia di queste importanti informazioni tramite il libro degli inventari, e non vi provvede, può anche essere sanzionato secondo le disposizioni della normativa italiana. Vediamo nel dettaglio cos’è il libro degli inventari, quali funzioni svolge e chi deve necessariamente tenerne uno.


Cos’è il libro degli inventari?

Libro degli inventari
Il libro inventari previsto dall’articolo 2214 del codice civile e dall’articolo 14 del DPR n. 600/73 deve essere redatto all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno. Deve essere numerato progressivamente e vi deve essere apposta la marca da bollo da €. 16,00 ogni 100 pagine.

Il libro inventari è un adempimento posto a carico dell’imprenditore che esercita un’attività di tipo commerciale. Si tratta di un adempimento prescritto sia dalla normativa civilistica (articolo 2214 c.c.) che da quella fiscale (articolo 14, comma 1, del DPR n. 600/73), obbligatorio per i soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge che per opzione.

Il libro degli inventari è un riepilogo periodico che mostra qual è la situazione economica dell’impresa commerciale in un preciso periodo di tempo. Questo libro deve essere scritto all’inizio dell’attività, e successivamente compilato ogni anno dalle imprese commerciali.

Il libro degli inventari contiene tutte le informazioni relative agli attivi e i passivi economici dell’impresa, e il valore del relativo capitale. Questo documento contiene in sostanza il quadro generale dell’impresa, che è rappresentato anche dai beni di natura patrimoniale posseduti.

In questo libro vanno contenute anche tutte le informazioni relative a beni strumentali o beni come macchinari, materie prime, brevetti, impianti, immobili, partecipazioni, crediti e debiti. Si tratta di un documento ufficiale che tiene traccia di tutto ciò di cui l’impresa dispone, ogni anno di attività. Insieme a queste informazioni è indispensabile per l’azienda anche tenere traccia del bilancio di esercizio. Con tutte queste informazioni è anche facilmente comprensibile qual è lo stato di salute di un’impresa commerciale.

Il libro inventari svolge la funzione di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell’impresa con riferimento ad un determinato periodo al fine di fornire le seguenti informazioni, ovvero:

  • L’indicazione e la valutazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
  • La consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
  • Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.

Chi deve tenere un libro degli inventari?

Come abbiamo visto, il libro degli inventari è uno strumento che tutte le attività commerciali devono tenere, e aggiornare progressivamente ogni anno con le informazioni relative al periodo storico. Sono tenuti a conservare e aggiornare il libro degli inventari quegli imprenditori che fanno riferimento a società di capitali, enti pubblici o privati che svolgono attività commerciali, imprenditori individuali che utilizzano una contabilità di tipo ordinario. Risultano esclusi dall’obbligo di tenere traccia delle informazioni sul libro degli inventari i piccoli imprenditori, come ad esempio gli artigiani o i coltivatori, commercianti di piccola dimensione e chi conduce attività di tipo famigliare.

Il libro degli inventari riporta qual è la situazione effettiva in un dato periodo dell’impresa, ed è uno strumento che può essere utilizzato anche da parte del fisco per effettuare eventuali controlli di diversa natura.

In sintesi, possiamo dire che l’obbligo di redazione del libro degli inventari riguarda in particolare le seguenti categorie di soggetti:

  • Società di capitali;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono attività commerciali;
  • SNC, SAS e società equiparate;
  • Imprenditori individuali che esercitano imprese commerciali (sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i soggetti che rientrano nei limiti per la della contabilità semplificata che non hanno optato per la contabilità ordinaria).

A cosa serve il libro degli inventari

Questo strumento utilizzato dalle attività di tipo commerciale offre una fotografia periodo per periodo della situazione economica, patrimoniale e del bilancio di profitto dell’attività. Un’attività commerciale può nel tempo dotarsi di nuovi strumenti e nuovi beni, possedere immobili oppure variare anche di molto le attività e le passività derivate dall’impresa. Tutte queste informazioni si devono obbligatoriamente riportare sul libro degli inventari ogni anno, e il fisco può utilizzarlo per eventuali controlli. Tutto ciò che è strettamente correlato con l’attività commerciale dev’essere riportato all’interno del libro, inclusi eventuali investimenti in azioni, marchi, brevetti, capitale sociale e liquidità.

Ma anche beni di tipo materiale, come materie prime e prodotti tenuti dall’impresa, macchinari, beni mobili. Il libro degli inventari va sottoscritto dall’imprenditore e va conservato per molto tempo, fino ad un arco temporale di 10 anni. Ogni attività tra quelle viste sopra deve provvedere a iniziare il libro degli inventari appena comincia la nuova attività, indicando tutte le informazioni in essere al momento dell’apertura, e successivamente aggiornare la documentazione ogni anno.

Numerazione e bollatura del libro inventari

Art. 2215 c.c. – Numerazione del libro inventari
Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione; si possono utilizzare registri manuali, a modulo continui o a fogli singoli mobili numerati progressivamente senza alcun obbligo di bollatura e di vidimazione (non lasciare spazi in bianco, abrasioni e se è necessaria una cancellazione va eseguita in modo tale che quanto cancellato risulti leggibile“.

La numerazione dei registri deve essere progressiva per anno ovvero ripartire dal numero 1 all’inizio di ogni periodo d’imposta indicando anche l’anno in quattro cifre a cui si riferisce. L’inventario è soggetto all’imposta di bollo, assolta mediante l’apposizione di marche da bollo sulle pagine effettivamente utilizzate (ogni 100 pagine nella misura di €. 16,00, per le società di capitali e di €. 32,00 per le società di persone e le imprese individuali). L’imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento.

La redazione del libro inventari

Il libro degli inventari deve essere redatto, a cura dell’imprenditore, all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità e deve avere le pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità (intendendo per tale quella di riferimento dell’inventario). Non è soggetto a vidimazione iniziale.

All’inizio dell’attività (con riferimento alla data di costituzione/avvio) deve contenere:

  • L’elencazione, la descrizione e la valutazione delle attività conferite;
  • L’elencazione, la descrizione e la valutazione delle (eventuali) passività conferite;
  • Il valore del capitale di conferimento;
  • L’elencazione, la descrizione e la valutazione delle (eventuali) attività e passività dell’imprenditore (solo nel caso di impresa individuale) al momento di inizio dell’attività.

Negli anni successivi, il libro inventari si compone di:

  • Una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale: ovverosia deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
  • Una parte sintetica, contenente il bilancio d’esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa).

Formato elettronico

Il libro inventari può, inoltre, essere formato e tenuto in forma elettronica (articolo 2215-bis c.c.), ma in tal caso sono necessarie la marcatura temporale e la firma digitale dell’imprenditore o di un suo delegato, almeno una volta all’anno.

Pagine eccedenti

Se sono state pre-enumerate con riferimento a un’annualità, pagine eccedenti rispetto a quelle che si sono poi rivelate in effetti necessarie per la stampa del relativo inventario, le restanti possono essere legittimamente utilizzate per dare corso alla stampa dell’inventario dell’esercizio successivo (C.M. 01.08.2002, n. 64/E).

Ad esempio, se si sono già numerate 100 pagine con riferimento all’anno “n”, ma l’inventario di tale anno ha occupato solo 50 pagine, dalla pagina “n”/51 potranno essere riportati i dati dell’inventario relativo all’anno successivo “n+1”

Fogli mobili

È possibile tenere il registro inventari anche mediante fogli mobili (oltre che mediante libri o moduli continui), avendo, però, cura di intestare ciascuna pagina con i dati dell’imprenditore:

  • Nominativo;
  • Denominazione o ragione sociale;
  • codice fiscale e partita Iva.

Non appare possibile tenere più libri degli inventari (Ministero dell’Industria, Circolare 09.01.1997, n. 3407/C), ma, se motivazioni di tipo organizzativo lo rendono preferibile, si possono redigere più registri “non ufficiali“, uno per ciascun elemento patrimoniale (libro dei crediti, libro delle banche, ecc.) o, nel caso di aziende spazialmente diffuse sul territorio, uno per ogni unità locale in cui viene svolta l’attività, in quanto tali registri potranno assolvere alla funzione di rendere, più rapidamente, disponibili le ulteriori informazioni all’Agenzia delle Entrate, in caso di richieste avanzate in sede di accertamento.

L’imprenditore dovrà poi avere cura di riepilogare le risultanze di tali inventari sezionali in un libro inventari “ufficiale“, di sintesi, unitario e cumulativo, munito di sufficiente dettaglio, sul quale andrà poi riportato anche il bilancio dell’esercizio.

Elementi da inserire nel libro inventari

In base alle norme richiamate, si ritiene opportuno redigere l’inventario indicando:

  • Gli immobili, che possono essere individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. ecc.); Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni;
  • Gli impianti, i macchinari, i mobili, indicandoli analiticamente, per singolo cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili);
  • Le rimanenze di materie primesemilavorati, prodotti finiti, articolate per categorie omogenee, evidenziando quantità, unità di misura, valore unitario e complessivo;
  • Brevettimarchidiritti, indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni contrattuali o altro;
  • Le partecipazioni, obbligazioni, altri valori mobiliari, articolate per categorie omogenee, evidenziando classe di titoli, emittente, numero, valore nominale e contabile;
  • crediti e i debiti, distinti per nominativo ed evidenziando natura, importo residuo, scadenza, valuta ed eventuali garanzie;
  • Il denaro e valori in cassa, distinti in relazione alle principali classi di valori e opportunamente numerati;
  • Il capitale sociale e le riserve, indicando le singole poste ed evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale;
  • fondi, distinti per classi, evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale.

Per le classi di valori più affollate (es. le rimanenze, i crediti e i debiti) si può darne una rappresentazione sintetica, rinviando ad altri supporti il dettaglio (come previsto, rispettivamente, dall’articolo 15, DPR n. 600/73). Si ritiene inoltre indispensabile la conservazione delle schede contabili (mastrini) dell’attivo e del passivo al fine di integrare eventuali omissioni di informazioni riscontrate dai verificatori nell’analisi del libro degli inventari.

Inattendibilità delle scritture contabili

L’apparente libertà sui dettagli da fornire nel libro inventari deve essere però messa a confronto con la possibilità che l’Amministrazione finanziaria rilevi nell’assenza o nell’insufficiente informativa dell’inventario una causa di inattendibilità delle scritture contabili, procedendo, di conseguenza, all’accertamento induttivo del reddito.

La Cassazione, con la sentenza 26.05.2003 n. 8273 in tema di contenuto minimo del libro inventari, ha precisato che le carenze nella redazione dell’inventario sono idonee a legittimare l’accertamento induttivo, pur in presenza di un bilancio d’esercizio regolarmente redatto. Ciò significa che non è ammissibile assolvere la redazione dell’inventario con la sola stampa del bilancio d’esercizio, che renderebbe di fatto inutile la sua funzione, rendendolo un duplicato del libro assemblee dove il bilancio deve essere stampato unitamente al verbale che lo approva.

La sottoscrizione del libro inventari

Fra i requisiti formali indispensabili vi è inoltre quello della sottoscrizione dell’inventario da parte dell’imprenditore, sia esso il titolare dell’impresa individuale, piuttosto che il legale rappresentante di una società.

Con la firma apposta in calce al registro, il soggetto che vi è tenuto (titolare dell’impresa individuale o rappresentante legale della società o ente) si assume la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto esposto, e l’adempimento ha un’importanza tale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all’accertamento induttivo del reddito dell’impresa, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente.

Occorre anche ricordare che non è possibile in caso di verifica stampare il registro in presenza dei funzionari dell’amministrazione (cosa possibile invece per le scritture contabili). L’inventario va conservato per 10 anni dall’ultima registrazione e la conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici che ne garantiscano la certezza della data e la non modificabilità dei dati.

Termine per la redazione del libro inventari

Per quanto riguarda il termine di redazione, il comma 3 dell’articolo 2217 c.c. stabilisce che l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Poiché il termine di presentazione della dichiarazione è entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, la redazione e sottoscrizione del libro inventari per una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare deve avvenire entro la fine dell’anno di imposta successivo a quello di cui si riferisce l’inventario.

Il libro degli inventari, come le altre scritture, deve essere conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Conseguenze in caso di mancata o irregolare tenuta del libro

In caso di mancata o irregolare tenuta dell’inventario, il contribuente potrebbe avere sia ripercussioni civilistiche che fiscali ovvero:

  • Il mancato aggiornamento del libro inventari può costituire reato per bancarotta semplice (Cassazione n. 40078-2011);
  • La totale mancanza del registro bancarotta fraudolenta documentale (Cassazione 6191-2011);
  • Ai fini fiscali l’omessa predisposizione dell’inventario, la mancata sottoscrizione dell’inventario, l’omessa indicazione nell’inventario del criterio di valutazione delle rimanenze e la presenza di errori nelle distinte inventariali può dare origine ad un accertamento induttivo.

Conclusioni

Il libro degli inventari rappresenta uno strumento essenziale e obbligatorio per molte imprese, offrendo una visione chiara e dettagliata della situazione patrimoniale aziendale in specifici momenti temporali. La sua corretta tenuta non solo risponde a un obbligo normativo, ma garantisce anche trasparenza e affidabilità nella contabilità dell’impresa. Attraverso questo registro, l’imprenditore può monitorare l’evoluzione dei beni e delle passività dell’azienda, facilitando la pianificazione strategica e la gestione finanziaria. In un contesto economico sempre più complesso e dinamico, la corretta redazione e aggiornamento del libro degli inventari si conferma come una pratica fondamentale per la sostenibilità e la crescita di ogni attività imprenditoriale.

Domande frequenti

Cos’è il libro degli inventari?

È un registro contabile in cui vengono annotate le descrizioni e le valutazioni dei beni e delle passività dell’impresa all’inizio dell’attività e alla fine di ogni esercizio finanziario.

È obbligatorio per tutte le imprese?

No, ma è obbligatorio per molte tipologie di imprese, in base alla normativa contabile e fiscale vigente.

Qual è la differenza tra inventario iniziale e inventario finale?

L’inventario iniziale descrive la situazione patrimoniale all’avvio dell’attività, mentre l’inventario finale riflette la situazione alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Come viene valutato il patrimonio nel libro degli inventari?

La valutazione segue criteri specifici stabiliti dalla normativa contabile e può variare in base alla natura dei beni e delle passività.

È possibile rettificare o modificare il libro degli inventari?

In generale, una volta redatto e chiuso, il libro degli inventari non dovrebbe essere modificato. Tuttavia, in casi eccezionali e giustificati, possono essere apportate rettifiche, che devono essere debitamente motivate e documentate.

Chi è responsabile della corretta tenuta del libro degli inventari?

L’imprenditore o l’amministratore dell’impresa è responsabile della corretta redazione e tenuta del libro degli inventari.

In caso di errori o omissioni nel libro degli inventari, quali sono le possibili conseguenze?

Gli errori o le omissioni possono portare a sanzioni amministrative o fiscali e, in alcuni casi, possono avere implicazioni legali per l’imprenditore o l’amministratore.

Lascia una Risposta