Come fatturare a clienti degli Emirati Arabi e Arabia Saudita: territorialità IVA, prova dello status B2B, codici natura e adempimenti SdI.
L’art. 7-ter DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione IVA i servizi B2B resi a soggetti passivi UAE e KSA. La verifica del TRN in assenza di un sistema equivalente al VIES e la trasmissione via SdI con codice natura N2.2 sono i due nodi operativi che l’operatore italiano deve gestire correttamente.
L’IVA nelle operazioni con gli Emirati Arabi Uniti e gli altri paesi del Golfo seguono la regola generale dell’art. 7-ter DPR 633/72: i servizi B2B resi a soggetti passivi extra-UE sono fuori campo IVA in Italia, con fattura in codice natura N2.2 e trasmissione via SdI. La qualificazione corretta dipende dalla verifica documentale del Tax Registration Number del committente, in assenza di un sistema equivalente al VIES europeo.

Il sistema IVA nei Paesi del Golfo: quadro di riferimento
Per l’operatore italiano che intrattiene rapporti commerciali con controparti del Golfo, il primo elemento da tenere presente è che l’area GCC non è più fiscalmente omogenea. Quattro dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno introdotto un sistema di imposta sul valore aggiunto tra il 2018 e il 2021, mentre Kuwait e Qatar restano ancora privi di IVA. Questa disomogeneità ha conseguenze dirette sulla qualificazione delle operazioni ai fini italiani: operare con un soggetto passivo registrato a VAT negli Emirati è una fattispecie diversa dall’operare con un committente kuwaitiano che, non avendo un sistema IVA locale, non può produrre alcun numero di registrazione fiscale equivalente.
UAE: il VAT al 5% e la Federal Tax Authority
Gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto l’imposta sul valore aggiunto il 1° gennaio 2018 con aliquota ordinaria del 5%, ai sensi del Federal Decree-Law No. 8 of 2017. L’autorità competente è la Federal Tax Authority (FTA), che gestisce la registrazione, la verifica e il contenzioso in materia di VAT. Ogni soggetto registrato riceve un Tax Registration Number (TRN), identificativo a 15 cifre che deve comparire su tutte le fatture fiscali emesse negli UAE. La soglia di registrazione obbligatoria è fissata a 375.000 AED di forniture imponibili su base annua (circa 100.000 euro); quella volontaria a 187.500 AED. Il TRN è verificabile pubblicamente sul portale FTA tramite un’apposita funzione di ricerca, ma, come si vedrà nella sezione dedicata, questa verifica non è equivalente al sistema VIES europeo per modalità, tempistica e certezza giuridica.
Arabia Saudita: dall’aliquota al 5% al 15% della ZATCA
L’Arabia Saudita ha introdotto l’IVA il 1° gennaio 2018 con aliquota del 5%, nell’ambito dello stesso accordo GCC che ha coinvolto gli Emirati. Con Royal Decree No. A/638, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’aliquota è stata triplicata al 15%, una misura adottata in risposta alla crisi fiscale post-pandemica e rimasta invariata fino ad oggi. L’autorità competente è la ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority), che dal 2021 ha assorbito anche le funzioni doganali e di zakat precedentemente gestite da enti separati. Anche il sistema saudita prevede un numero di identificazione fiscale a 15 cifre, con soglia di registrazione obbligatoria a 375.000 SAR annui. Per l’operatore italiano che riceve servizi da un fornitore saudita o presta servizi a un committente KSA, l’aliquota locale non rileva ai fini dell’IVA italiana, ma la verifica dello status di soggetto passivo del committente saudita è condizione necessaria per applicare correttamente la regola B2B dell’art. 7-ter.
Gli altri paesi GCC: Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar
| Paese GCC | IVA introdotta | Data introduzione | Aliquota ordinaria 2026 | Autorità fiscale | Rilevanza per l’operatore italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | Sì | 1° gennaio 2018 | 5% | FTA | TRN verificabile su portale FTA |
| Arabia Saudita | Sì | 1° gennaio 2018 | 15% | ZATCA | Numero ZATCA verificabile; aliquota locale non rileva ai fini IVA italiana |
| Bahrain | Sì | 1° gennaio 2019 | 10% | NBR | Sistema VAT attivo; verifica dello status soggetto passivo necessaria |
| Oman | Sì | Aprile 2021 | 5% | OTA | Sistema VAT attivo; verifica dello status soggetto passivo necessaria |
| Kuwait | No | — | — | — | Nessun numero di registrazione IVA disponibile; committente trattato come soggetto extra-UE senza VAT |
| Qatar | No | — | — | — | Nessun numero di registrazione IVA disponibile; committente trattato come soggetto extra-UE senza VAT |
La distinzione tra paesi GCC con e senza IVA non modifica la qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA italiana, la regola generale dell’art. 7-ter si applica in entrambi i casi se il committente è un soggetto passivo, ma incide sulla documentazione disponibile per provare tale status: un soggetto kuwaitiano o qatariota non può esibire un numero di registrazione VAT e dovrà essere identificato come soggetto passivo attraverso documentazione alternativa (visura camerale locale, contratto, dichiarazione del committente).
La territorialità IVA italiana nelle operazioni con operatori del Golfo
La circostanza che un paese del Golfo abbia introdotto un proprio sistema VAT non modifica in alcun modo le regole italiane di territorialità IVA. L’esistenza del TRN negli Emirati o del numero ZATCA in Arabia Saudita rileva esclusivamente come elemento probatorio per qualificare il committente come soggetto passivo, non come criterio autonomo di territorialità. Le regole applicabili restano quelle del DPR 633/72, artt. 7-ter e seguenti, con le deroghe specifiche per determinate categorie di servizi.
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