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IVA nelle operazioni con i Paesi del Golfo: regole italiane e adempimenti operativi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
9 min di lettura
In sintesi

Come fatturare a clienti degli Emirati Arabi e Arabia Saudita: territorialità IVA, prova dello status B2B, codici natura e adempimenti SdI.

L’art. 7-ter DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione IVA i servizi B2B resi a soggetti passivi UAE e KSA. La verifica del TRN in assenza di un sistema equivalente al VIES e la trasmissione via SdI con codice natura N2.2 sono i due nodi operativi che l’operatore italiano deve gestire correttamente.


L’IVA nelle operazioni con gli Emirati Arabi Uniti e gli altri paesi del Golfo seguono la regola generale dell’art. 7-ter DPR 633/72: i servizi B2B resi a soggetti passivi extra-UE sono fuori campo IVA in Italia, con fattura in codice natura N2.2 e trasmissione via SdI. La qualificazione corretta dipende dalla verifica documentale del Tax Registration Number del committente, in assenza di un sistema equivalente al VIES europeo.

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Il sistema IVA nei Paesi del Golfo: quadro di riferimento

Per l’operatore italiano che intrattiene rapporti commerciali con controparti del Golfo, il primo elemento da tenere presente è che l’area GCC non è più fiscalmente omogenea. Quattro dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno introdotto un sistema di imposta sul valore aggiunto tra il 2018 e il 2021, mentre Kuwait e Qatar restano ancora privi di IVA. Questa disomogeneità ha conseguenze dirette sulla qualificazione delle operazioni ai fini italiani: operare con un soggetto passivo registrato a VAT negli Emirati è una fattispecie diversa dall’operare con un committente kuwaitiano che, non avendo un sistema IVA locale, non può produrre alcun numero di registrazione fiscale equivalente.

UAE: il VAT al 5% e la Federal Tax Authority

Gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto l’imposta sul valore aggiunto il 1° gennaio 2018 con aliquota ordinaria del 5%, ai sensi del Federal Decree-Law No. 8 of 2017. L’autorità competente è la Federal Tax Authority (FTA), che gestisce la registrazione, la verifica e il contenzioso in materia di VAT. Ogni soggetto registrato riceve un Tax Registration Number (TRN), identificativo a 15 cifre che deve comparire su tutte le fatture fiscali emesse negli UAE. La soglia di registrazione obbligatoria è fissata a 375.000 AED di forniture imponibili su base annua (circa 100.000 euro); quella volontaria a 187.500 AED. Il TRN è verificabile pubblicamente sul portale FTA tramite un’apposita funzione di ricerca, ma, come si vedrà nella sezione dedicata, questa verifica non è equivalente al sistema VIES europeo per modalità, tempistica e certezza giuridica.

Arabia Saudita: dall’aliquota al 5% al 15% della ZATCA

L’Arabia Saudita ha introdotto l’IVA il 1° gennaio 2018 con aliquota del 5%, nell’ambito dello stesso accordo GCC che ha coinvolto gli Emirati. Con Royal Decree No. A/638, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’aliquota è stata triplicata al 15%, una misura adottata in risposta alla crisi fiscale post-pandemica e rimasta invariata fino ad oggi. L’autorità competente è la ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority), che dal 2021 ha assorbito anche le funzioni doganali e di zakat precedentemente gestite da enti separati. Anche il sistema saudita prevede un numero di identificazione fiscale a 15 cifre, con soglia di registrazione obbligatoria a 375.000 SAR annui. Per l’operatore italiano che riceve servizi da un fornitore saudita o presta servizi a un committente KSA, l’aliquota locale non rileva ai fini dell’IVA italiana, ma la verifica dello status di soggetto passivo del committente saudita è condizione necessaria per applicare correttamente la regola B2B dell’art. 7-ter.

Gli altri paesi GCC: Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar

Paese GCCIVA introdottaData introduzioneAliquota ordinaria 2026Autorità fiscaleRilevanza per l’operatore italiano
Emirati Arabi Uniti1° gennaio 20185%FTATRN verificabile su portale FTA
Arabia Saudita1° gennaio 201815%ZATCANumero ZATCA verificabile; aliquota locale non rileva ai fini IVA italiana
Bahrain1° gennaio 201910%NBRSistema VAT attivo; verifica dello status soggetto passivo necessaria
OmanAprile 20215%OTASistema VAT attivo; verifica dello status soggetto passivo necessaria
KuwaitNoNessun numero di registrazione IVA disponibile; committente trattato come soggetto extra-UE senza VAT
QatarNoNessun numero di registrazione IVA disponibile; committente trattato come soggetto extra-UE senza VAT

La distinzione tra paesi GCC con e senza IVA non modifica la qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA italiana, la regola generale dell’art. 7-ter si applica in entrambi i casi se il committente è un soggetto passivo, ma incide sulla documentazione disponibile per provare tale status: un soggetto kuwaitiano o qatariota non può esibire un numero di registrazione VAT e dovrà essere identificato come soggetto passivo attraverso documentazione alternativa (visura camerale locale, contratto, dichiarazione del committente).

La territorialità IVA italiana nelle operazioni con operatori del Golfo

La circostanza che un paese del Golfo abbia introdotto un proprio sistema VAT non modifica in alcun modo le regole italiane di territorialità IVA. L’esistenza del TRN negli Emirati o del numero ZATCA in Arabia Saudita rileva esclusivamente come elemento probatorio per qualificare il committente come soggetto passivo, non come criterio autonomo di territorialità. Le regole applicabili restano quelle del DPR 633/72, artt. 7-ter e seguenti, con le deroghe specifiche per determinate categorie di servizi.

La regola B2B: servizi generici a soggetti passivi UAE e KSA

Quando il committente è un soggetto passivo stabilito negli Emirati, in Arabia Saudita o in uno degli altri paesi GCC con sistema VAT attivo, si applica la regola generale dell’art. 7-ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72: la prestazione di servizi non si considera effettuata nel territorio dello Stato e risulta quindi fuori campo IVA in Italia. Il presupposto territoriale non si realizza perché il committente è stabilito all’estero. L’operatore italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA italiana, con la dicitura “operazione non soggetta — art. 7-ter co. 1 lett. a) DPR 633/72” e codice natura N2.2. La qualificazione come “fuori campo IVA” ha una conseguenza tecnica rilevante: a differenza delle operazioni esenti, le operazioni fuori campo per carenza del presupposto territoriale non incidono sul pro-rata di detrazione, poiché sono assimilate alle operazioni imponibili ai fini dell’art. 19-bis DPR 633/72.

La regola B2C: servizi a privati non soggetti passivi degli Emirati

La fattispecie B2C, committente privato, non soggetto passivo, residente negli Emirati o in Arabia Saudita, richiede un’analisi distinta che molti operatori trascurano. La regola generale dell’art. 7-ter, co. 1, lett. b), stabilisce che i servizi resi a committenti non soggetti passivi da prestatori italiani si considerano effettuati in Italia: l’IVA italiana sarebbe quindi applicabile. Tuttavia, per specifiche categorie di servizi l’art. 7-septies DPR 633/72 introduce una deroga rilevante: quando tali servizi sono resi a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità europea, l’operazione non si considera effettuata in Italia ed è fuori campo IVA. Le categorie coperte dall’art. 7-septies rilevanti nei rapporti con operatori Gulf includono: le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale (lett. c); le prestazioni pubblicitarie (lett. b); le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (lett. d); le prestazioni rese tramite mezzi elettronici (lett. i). Per questi servizi resi a un privato residente negli Emirati o in Arabia Saudita, la fattura è emessa fuori campo IVA con codice natura N2.2 e dicitura riferita all’art. 7-septies.

Le deroghe: servizi in deroga agli artt. 7-quater e 7-quinquies

Per alcune categorie di servizi in deroga il legislatore ha previsto criteri di territorialità autonomi, che si applicano indipendentemente dallo status del committente, soggetto passivo o privato, e che prevalgono sulla regola generale dell’art. 7-ter. Nei rapporti con operatori Gulf, le deroghe più frequenti riguardano: i servizi relativi a beni immobili (art. 7-quater, lett. a), rilevanti nel luogo in cui è situato l’immobile, quindi fuori campo IVA italiana se l’immobile è negli Emirati; i servizi di trasporto passeggeri (art. 7-quater, lett. b), rilevanti in proporzione alle distanze percorse; le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche ed educative (art. 7-quinquies), rilevanti nel luogo in cui l’attività è materialmente svolta. Un’impresa italiana che eroga un servizio di formazione in loco a Dubai applicherà le regole dell’art. 7-quinquies, non la regola generale del committente: l’operazione sarà fuori campo IVA italiana perché l’attività è svolta fuori dal territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che il committente sia o meno soggetto passivo UAE.

Il problema della prova: il TRN non è il VIES

L’applicazione corretta della regola B2B dell’art. 7-ter richiede che il committente Gulf sia effettivamente un soggetto passivo ai fini IVA nel proprio paese. Questa condizione non può essere assunta per presunzione: deve essere verificata e documentata dall’operatore italiano prima dell’emissione della fattura. È qui che emerge la differenza strutturale più rilevante rispetto ai rapporti con committenti UE, una differenza che l’Agenzia delle Entrate non ha mai affrontato con una circolare specifica dedicata ai paesi GCC, lasciando l’operatore privo di un riferimento di prassi consolidato.

Come verificare il TRN UAE sul portale FTA

La Federal Tax Authority mette a disposizione uno strumento di verifica pubblica del TRN accessibile sul portale ufficiale tax.gov.ae, nella sezione “TRN Verification” (dal 2023 integrata anche nel portale EmaraTax). La procedura richiede l’inserimento del numero a 15 cifre e il superamento di un CAPTCHA; il sistema restituisce in tempo reale il nome del soggetto registrato e lo stato della registrazione. Il TRN UAE inizia sempre con il prefisso 100 e segue il formato 100-XXXX-XXXX-XXXX. La verifica è pubblica e non richiede credenziali. L’elemento critico rispetto al VIES è che il portale FTA conferma l’esistenza e il nome del soggetto registrato, ma non attesta lo status di soggetto passivo ai sensi del diritto IVA italiano né produce una risposta con valore probatorio equivalente a quello riconosciuto dalla giurisprudenza UE alla consultazione VIES. L’operatore italiano deve quindi conservare screenshot datati della verifica, abbinati alla documentazione contrattuale, come prova della diligenza esercitata.

Come verificare il numero ZATCA per i soggetti sauditi

La ZATCA dispone di un servizio di verifica analogo, accessibile sul portale zatca.gov.sa nella sezione “E-Services → General Services → Verification Services”. La ricerca può essere effettuata inserendo il numero fiscale a 15 cifre (che inizia sempre con la cifra 3, es. 300XXXXXXXXXXX), il numero del certificato VAT o il numero di registrazione commerciale (CR Number). Il sistema restituisce nome del contribuente, stato della registrazione e dati del certificato. A differenza del portale FTA, il portale ZATCA consente anche la ricerca per CR Number, elemento utile quando il committente saudita non fornisce spontaneamente il numero VAT ma è identificabile tramite la propria registrazione commerciale. Anche in questo caso, la verifica va documentata e conservata agli atti.

Documentazione raccomandata in assenza di un sistema VIES equivalente

Il sistema VIES europeo opera come motore di ricerca interconnesso alle banche dati nazionali dei 27 Stati membri: la risposta “valido” ha un preciso valore nella prassi delle verifiche fiscali italiane, al punto che la Corte di Giustizia UE ha più volte riconosciuto la buona fede dell’operatore che si è affidato a una verifica VIES positiva. Nessun sistema equivalente esiste per i paesi GCC: la verifica FTA o ZATCA è uno strumento utile ma non produce lo stesso effetto protettivo sul piano della buona fede qualificata. In assenza di prassi specifica dell’Agenzia delle Entrate sul punto, nella pratica professionale è prudente costruire un fascicolo documentale composto da almeno tre elementi:

1. Evidenza della verifica sul portale ufficiale: screenshot datato della verifica TRN su portale FTA o ZATCA, da conservare agli atti per ogni operazione o almeno con periodicità annuale per i rapporti continuativi.

2. Documentazione contrattuale: contratto o ordine di acquisto che identifichi il committente come soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività d’impresa, con indicazione del TRN/numero ZATCA sul documento.

3. Dichiarazione del committente: per i paesi GCC privi di IVA (Kuwait, Qatar) o nei casi in cui la verifica online non fosse possibile, una dichiarazione scritta del committente attestante la propria qualifica di soggetto passivo ai fini della normativa locale, unitamente alla visura camerale o licenza commerciale locale (trade licence), costituisce la documentazione alternativa più robusta disponibile.

Il rischio di una qualificazione errata, committente B2B trattato come B2C con conseguente omessa applicazione dell’IVA italiana, espone l’operatore alle sanzioni dell’art. 6 D.Lgs. 471/97, che per omessa applicazione dell’IVA su operazioni imponibili è pari al 70% dell’imposta non applicata, salvo ravvedimento operoso.

Tabella decisionale: come qualificare l’operazione e cosa indicare in fattura

Le variabili che determinano il trattamento IVA di un’operazione con una controparte Gulf sono tre: la natura del committente (soggetto passivo verificato, soggetto passivo non verificato, privato), il tipo di servizio (generico o in deroga) e il paese del committente (con o senza sistema VAT attivo). La tabella che segue incrocia queste variabili e indica per ciascuna fattispecie la qualificazione dell’operazione, il riferimento normativo, il codice natura da usare in fattura elettronica e l’adempimento SdI.

CommittenteTipo di servizioPaese GulfQualificazioneNormaCodice naturaAdempimento SdI
Soggetto passivo — TRN/ZATCA verificatoGenerico (consulenza, IT, marketing, ecc.)UAE, KSA, Bahrain, OmanFuori campo IVAArt. 7-ter co. 1 lett. a) DPR 633/72N2.2Fattura elettronica via SdI, cod. dest. XXXXXXX. Nessun INTRASTAT
Soggetto passivo — TRN/ZATCA verificatoIn deroga (immobili, trasporti, eventi)Tutti i paesi GCCFuori campo IVA se l’elemento di collegamento è fuori ItaliaArtt. 7-quater / 7-quinquies DPR 633/72N2.2Fattura elettronica via SdI. Verificare caso per caso il criterio di collegamento
Soggetto passivo — non verificato (TRN non confermato)QualsiasiTutti i paesi GCCRischio riqualificazione B2C: IVA italiana applicabileArt. 7-ter co. 1 lett. b) DPR 633/72In caso di riqualificazione: fattura con IVA 22%. Sanzione 70% ex art. 6 D.Lgs. 471/97 se l’IVA non è stata applicata
Privato (B2C) — non soggetto passivoConsulenza, legale, pubblicitario, elettronico (categorie art. 7-septies)UAE, KSA, Bahrain, Oman, Kuwait, QatarFuori campo IVA per deroga B2C extra-UEArt. 7-septies DPR 633/72N2.2Fattura elettronica via SdI. Bollo virtuale €2 se importo > €77,47
Privato (B2C) — non soggetto passivoServizio generico NON rientrante nell’art. 7-septiesTutti i paesi GCCImponibile IVA in ItaliaArt. 7-ter co. 1 lett. b) DPR 633/72Fattura con IVA 22% (o aliquota specifica). Operazione rilevante in Italia
Soggetto passivo — paese senza VATGenericoKuwait, QatarFuori campo IVA se documentato lo status di soggetto passivo con mezzi alternativiArt. 7-ter co. 1 lett. a) DPR 633/72N2.2Fattura elettronica via SdI. Documentare con trade licence e dichiarazione del committente

Due precisazioni operative di rilievo pratico. La prima riguarda la dicitura in fattura: per le operazioni fuori campo ex art. 7-ter la formula corretta è “Operazione non soggetta, art. 7-ter co. 1 lett. a) DPR n. 633/72”; per quelle ex art. 7-septies verso privati extra-UE la formula è “Operazione non soggetta, art. 7-septies DPR n. 633/72”. Diciture generiche come “fuori campo IVA” o “operazione internazionale” non sono sufficienti e possono essere contestate in sede di verifica. La seconda precisazione riguarda il pro-rata di detrazione: le operazioni fuori campo per carenza del presupposto territoriale non concorrono al denominatore del pro-rata ex art. 19-bis DPR 633/72, a differenza delle operazioni esenti che invece lo penalizzano. Questo elemento va tenuto presente nella pianificazione IVA dell’operatore con flussi significativi verso i paesi del Golfo.

Gli adempimenti operativi: SdI, codici natura e bollo

La corretta qualificazione dell’operazione ai fini della territorialità IVA è solo il primo livello di analisi. Il secondo riguarda gli adempimenti formali che l’operatore italiano deve rispettare indipendentemente dal fatto che l’operazione sia fuori campo IVA: trasmissione al Sistema di Interscambio, scelta del codice natura corretto, gestione dell’imposta di bollo. Sono tre aree in cui gli errori operativi sono frequenti e generano contestazioni autonome rispetto alla qualificazione sostanziale dell’operazione.

La fattura elettronica verso committenti Gulf: come compilarla

L’obbligo di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) per le operazioni verso soggetti esteri non stabiliti in Italia non deriva dall’obbligo generalizzato di e-fattura, che riguarda le sole operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, ma dall’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015, che ha sostituito il vecchio esterometro trimestrale con la trasmissione puntuale di ogni operazione transfrontaliera tramite SdI. La fattura elettronica verso un committente UAE o KSA va quindi trasmessa al SdI con le seguenti specifiche tecniche:

Codice destinatario: XXXXXXX (sette X — codice convenzionale per soggetti esteri non dotati di codice SdI).

Campo IdPaese: codice ISO del paese del committente (AE per UAE, SA per Arabia Saudita, BH per Bahrain, OM per Oman, KW per Kuwait, QA per Qatar).

Codice natura IVA: N2.2 per le operazioni fuori campo per carenza del presupposto territoriale, sia ex art. 7-ter che ex art. 7-septies. Il codice N2.1 è riservato alle operazioni fuori campo per altre ragioni (es. art. 15 DPR 633/72) e non va usato per le operazioni con soggetti Gulf.

Dicitura obbligatoria in fattura: come già indicato nella tabella decisionale, la formula generica “fuori campo IVA” non è sufficiente. Va indicata la norma specifica: “Operazione non soggetta — art. 7-ter co. 1 lett. a) DPR n. 633/72” per il B2B, oppure “Operazione non soggetta — art. 7-septies DPR n. 633/72” per il B2C con servizi in deroga verso privati extra-UE.

La trasmissione della fattura elettronica al SdI sostituisce integralmente l’obbligo di comunicazione dell’esterometro per quella specifica operazione, ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015. L’operatore è comunque tenuto a consegnare o trasmettere il documento al committente estero nelle modalità concordate contrattualmente, il transito dal SdI non esaurisce l’obbligo di consegna al destinatario.

L’assenza dell’obbligo INTRASTAT per le operazioni extra-UE

Le operazioni con soggetti stabiliti nei paesi GCC non generano alcun obbligo di presentazione del modello INTRASTAT. Gli obblighi INTRASTAT riguardano esclusivamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE. I paesi del Golfo sono paesi extra-UE a tutti gli effetti: né UAE, né Arabia Saudita, né gli altri stati GCC rientrano nel territorio doganale o fiscale dell’Unione europea. L’assenza dell’obbligo INTRASTAT vale per tutte le tipologie di operazione, servizi B2B, servizi B2C in deroga, cessioni di beni in esportazione, e non è condizionata dall’importo dell’operazione né dalla frequenza dei rapporti commerciali.

Il bollo virtuale sulle fatture fuori campo IVA

Le fatture emesse fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro per ciascun documento di importo superiore a 77,47 euro, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72. L’obbligo si applica sia alle fatture B2B ex art. 7-ter che a quelle B2C ex art. 7-septies. Per le fatture elettroniche trasmesse via SdI, il bollo non va applicato fisicamente sul documento ma assolta in modo virtuale: l’operatore indica il valore “SI” nel campo <BolloVirtuale> del tracciato XML e versa trimestralmente l’importo cumulativo tramite modello F24 con codice tributo 2501, entro i termini ordinari previsti dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche. L’omessa indicazione del bollo virtuale su fatture che ne richiedono l’applicazione espone a una sanzione dal 100% al 500% dell’imposta omessa, ai sensi dell’art. 25 DPR 642/72.

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IVA con soggetti Gulf: il rischio è nella documentazione, non solo nella norma

Applicare correttamente l’art. 7-ter ai rapporti con UAE e Arabia Saudita richiede di verificare e documentare lo status di soggetto passivo del committente in assenza di un sistema equivalente al VIES: un’errata qualificazione B2B/B2C espone alla sanzione del 70% dell’IVA non applicata ex D.Lgs. 87/2024. Un’analisi con contratti e fatture alla mano permette di verificare la correttezza degli adempimenti già adottati e strutturare correttamente i flussi futuri.

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Domande frequenti

Le operazioni con aziende degli Emirati Arabi Uniti sono sempre fuori campo IVA in Italia?

Non automaticamente. L’art. 7-ter DPR 633/72 esclude dal campo IVA italiano i soli servizi B2B resi a soggetti passivi UAE verificati tramite TRN sul portale FTA. Se lo status non è documentato, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’operazione come B2C e richiedere l’IVA italiana.

Quali paesi del Golfo hanno un sistema IVA attivo nel 2026?

Nel 2026 hanno un sistema IVA attivo: UAE (5%, dal 1° gennaio 2018, autorità FTA), Arabia Saudita (15%, dal 1° luglio 2020, autorità ZATCA), Bahrain (10%, dal 1° gennaio 2022, autorità NBR) e Oman (5%, dall’aprile 2021, autorità OTA). Kuwait e Qatar non hanno ancora introdotto l’IVA.

Che codice natura IVA si usa nella fattura elettronica per un cliente UAE soggetto passivo?

Per i servizi generici B2B resi a soggetti passivi UAE o KSA, il codice natura corretto è N2.2 — operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale ex art. 7-ter co. 1 lett. a) DPR 633/72. Il codice N2.1 è riservato ad altre fattispecie di esclusione e non va usato per operazioni con paesi Gulf.

È obbligatorio presentare il modello INTRASTAT per le operazioni con UAE e Arabia Saudita?

No. Il modello INTRASTAT è obbligatorio esclusivamente per operazioni con soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE. UAE, Arabia Saudita e tutti i paesi GCC sono paesi extra-UE: nessun obbligo INTRASTAT si applica, indipendentemente dall’importo della singola operazione o dal volume annuo.

Come si documenta lo status di soggetto passivo di un’azienda kuwaitiana o qatariota, paesi privi di IVA?

Kuwait e Qatar non hanno introdotto l’IVA: nessun numero di registrazione VAT è disponibile. Per applicare l’art. 7-ter DPR 633/72 in regime B2B è necessario documentare lo status con trade licence locale, contratto commerciale e dichiarazione scritta del committente attestante la qualifica di operatore economico.

Il bollo da 2 euro si applica anche alle fatture verso privati residenti negli Emirati Arabi Uniti?

Sì. Le fatture fuori campo IVA emesse verso privati extra-UE ai sensi dell’art. 7-septies DPR 633/72 per importi superiori a 77,47 euro sono soggette al bollo di 2 euro. Nelle fatture elettroniche il bollo è virtuale: va indicato nel campo BolloVirtuale del tracciato XML e versato tramite F24 con codice tributo 2501.

Una holding UAE che acquista servizi di consulenza dalla controllante italiana: come si qualifica l’operazione ai fini IVA?

Se la holding UAE è registrata a VAT con TRN verificato sul portale FTA e svolge attività economica reale, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter co. 1 lett. a) DPR 633/72. Se la holding è una struttura senza sostanza economica, lo status di soggetto passivo può essere contestato con conseguente riqualificazione dell’operazione.

L’Arabia Saudita rientra nella black list ai fini dell’IVA italiana?

No. La black list fiscale italiana (DM 4 maggio 1999 e successive modifiche) opera ai fini delle imposte dirette e della disciplina CFC, non ai fini IVA. Per l’imposta sul valore aggiunto, l’Arabia Saudita è un paese extra-UE: si applica la regola generale di territorialità dell’art. 7-ter DPR 633/72.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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