IRAP: i chiarimenti sulla modalità di versamento dell’imposta. Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto, è dovuto il relativo acconto. L’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II rata dell’acconto ed il saldo. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, riguardante il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Il Decreto Rilancio ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’importo del versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

IRAP

Decreto Rilancio e IRAP: i chiarimenti sulla modalità di versamento dell’imposta

A tale previsione il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che la stessa non trova applicazione per talune categorie di soggetti.

Ne consegue che, in tema di IRAP:

  • Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • L’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II rata dell’acconto ed il saldo;
  • Le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati. Per cui la norma in commento esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, esercizi c.d. a cavallo. Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento

Infatti:

  • Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l’acconto per il periodo d’imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

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