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Royalty internazionali nella cessione del diritto di autore

Fisco InternazionaleRoyalty internazionali nella cessione del diritto di autore

La tassazione delle royalty per sfruttamento del diritto di autore in ambito internazionale. Ritenuta ordinaria in uscita del 30% sulle royalty, ridotta poi in base alle Convenzioni internazionali. Nei rapporti intracomunitari tra società la ritenuta può essere evitata applicando al Direttiva n. 2003/49/CE.

Il soggetto titolare di un opera giuridicamente tutelata può concedere a terzi il suo sfruttamento economico in cambio di un reddito. Solitamente si tratta di una percentuale sulle vendite accompagnata da una quota fissa. Quando tale contratto relativo allo sfruttamento economico del diritto di autore è effettuato tra due controparti residenti in Paesi diversi si parla di royalty in ambito internazionale. In queste situazioni è opportuno tenere presenti alcune caratteristiche che contraddistinguono questo tipo di operazioni. Faccio riferimento alla ritenuta in uscita (“withholding tax“) che viene applicata alle royalty transfrontaliere, e alla possibilità di eliminare o ridurre tale ritenuta in base alla disciplina Convenzionale.

Allo stesso modo, oggetto di attenzione devono essere anche le royalty in entrata, percepite da soggetti italiani che hanno ceduto all’estero lo sfruttamento economico delle stesse. Per fare un esempio, classico caso dell’autore di un libro che cede ad Amazon lo sfruttamento economico dello stesso, in cambio di una percentuale sulla vendita. Di seguito, quindi, puoi trovare tutte le informazioni utili sulla disciplina fiscale che riguarda le royalty per lo sfruttamento economico del diritto di autore in ambito internazionale.

Royalty nel sistema tributario italiano

Le royalty relative allo sfruttamento economico del diritto di autore rappresentano elementi di reddito caratterizzati, da diversi trattamenti nel nostro ordinamento:

  • Si tratta di redditi da lavoro autonomo, quando percepiti dall’autore;
  • Si tratta di redditi di impresa, quando percepiti da soggetto diverso dall’autore persone fisica, oppure quando sono percepiti da un soggetto in forma di impresa.

In ognuno di questi casi le royalty assumono particolari caratteristiche quando sono erogate o percepite in ambito internazionale. Infatti, le royalties erogate a soggetti non residenti sono, generalmente, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 30% (articolo 25, comma 4, del DPR n. 600/73). Questa ritenuta deve essere applicata su una base imponibile che dipende dal titolo a fronte del quale il compenso è stato erogato.

Royalties per diritto di autore: definizione interna

Nel nostro ordinamento tributario è l’articolo 26-quater, comma 3, del DPR n. 600/73 a stabilire quali siano, fiscalmente, i compensi che possono essere considerati royalty per diritto di autore. Tale definizione è poi confermata anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, che nella Circolare n. 47/E/2005 ammette le stesse categorie di canoni, anche ai fini di chiarire la territorialità degli stessi. Secondo la norma interna, costituiscono royalty per diritto di autore i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso:

  • Del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
  • Di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
  • Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Royalties per diritto di autore: definizione convenzionale

Accanto alla normativa nazionale deve essere tenuta in considerazione anche la disciplina convenzionale, contenuta nella Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questa disciplina, tuttavia, offre una diversa nozione di royalty. In particolare, l’articolo 12, paragrafo 2, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni definisce royalty i compensi di qualsiasi natura per l’uso o il diritto di uso:

  • Del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche;
  • Di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Il modello OCSE di Convenzione internazionale non ricomprende espressamente tra le royalties né i compensi per l’uso, o il diritto d’uso, del software, né i compensi per l’uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tuttavia, per quanto riguarda i software, occorre precisare che vi è una indicazione di inclusione ricavabile dalla lettura del Commentario al modello OCSE sull’art. 12, ove ad alcune condizioni è possibile includere anche i software nella definizione dell’art. 12.

Le royalties per sfruttamento del diritto di autore prodotte all’estero da soggetti residenti

La prima fattispecie da affrontare è quella relativa a royalty percepite all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Questi compensi, infatti, se percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito del percipiente. Rileva, infatti, per i soggetti percipienti, il criterio della word-wide taxation ai sensi dell’art. 3 del TUIR. In questa situazione si assiste ad un fenomeno di doppia tassazione del reddito, qualora anche lo Stato di uscita dei canoni, preveda una tassazione degli stessi. In questi casi l’eliminazione della doppia imposizione economica delle royalty deve avvenire guardano sia alla normativa convenzionale (ove esistente), ed al credito per imposte estere, di cui all’art. 165 del TUIR.

Possiamo riassumere che il percepimento di royalties da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia, persona fisica, comporta una doppia tassazione del reddito qualora lo Stato che eroga tali proventi prevede l’applicazione di una ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“). Tale ritenuta deve essere analizzata anche nell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni (ove esistente) tra l’Italia e lo Stato estero in questione. Infatti, la Convenzione potrebbe prevedere l’applicazione di una ritenuta con aliquota inferiore.

Soggetti IRPEF beneficiari dei canoni

Per quanto riguarda le persone fisiche soggette a tassazione IRPEF, è necessario fare riferimento all’articolo 67, comma 1, lettera g) del TUIR. Norma che fa rientrare nella categoria dei “redditi diversi”, quelli riguardanti l’utilizzazione economica delle opere di ingegno, brevetti, processi e formule e know how industriale, commerciale e scientifico. Tale disposizione deve però essere letta in relazione all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR. Norma secondo la quale i medesimi redditi, se non conseguiti nell’ambito di imprese commerciali rientrano tra quelli di lavoro autonomonon professionale”. Quindi, dalla lettura combinata delle due disposizioni si evince che:

  • Se il beneficiario è l’autore o inventore, i redditi hanno natura di redditi di lavoro autonomo;
  • Se, invece, il beneficiario ha acquisito il bene immateriale dal cui sfruttamento economico deriva il reddito – a titolo oneroso o a titolo gratuito (es. erede dell’autore o dell’inventore) – il reddito ritratto ha natura di reddito diverso.

Infine, se, poi, il soggetto IRPEF percepisce le royalties nell’ambito dell’impresa esercitata, i redditi concorrono integralmente alla formazione della base imponibile, così come sono ammesse in deduzione le relative spese su base analitica.

Royaltis per diritto di autore come lavoro autonomo

Nel caso in cui le royalty per lo sfruttamento del diritto di autore rientrino tra i redditi di lavoro autonomo interviene l’articolo 54, comma 8, del TUIR. La norma prevede che tali canoni concorrano alla formazione del reddito complessivo dell’autore o inventore nella misura forfettaria:

  • Del 75% se l’autore ha età superiore a 35 anni;
  • Del 60% se l’autore ha età inferiore a 35 anni.

Analogamente, secondo l’articolo 71 comma 1 del TUIR, i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali da parte dei soggetti diversi dall’autore o inventore sono determinati allo stesso modo. Anche in questo caso si applica all’ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta una percentuale di riduzione forfetaria del 25%, se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso. Nessuna riduzione è, invece, ammessa per i diritti pervenuti per successione o donazione. Quale che sia la natura del provento (reddito da lavoro autonomo o reddito diverso), la presenza di abbattimenti forfettari fa si che non si possa dedurre analiticamente alcuna spesa.

Soggetti IRES beneficiari dei canoni

Per i soggetti beneficiari che operano in forma di impresa, quindi soggetti IRES, non sono previste modalità particolari di tassazione. Questi redditi, infatti, sono considerati e rientranti totalmente nel reddito di impresa. Le royalty di fonte estera per le società concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRES in Italia. In questo caso, tuttavia, non essendoci deduzioni forfettarie sono ammesse deduzioni di spese. Le deduzioni, in questo caso devono essere analitiche e supportate da documentazione. In questo caso il reddito percepito dai canoni di fonte estera dovrà essere fatturato, secondo le ordinarie disposizioni fiscali.

Soggetto erogante non residente

Il soggetto estero erogante i canoni, abbiamo visto essere non residente in Italia, e non dotato di stabile organizzazione in Italia. Questo significa che egli non può essere considerato tra i soggetti considerati sostituti di imposta, di cui all’articolo 25, comma 1, del DPR n 600/73. Tale fattispecie determina il fatto che non potrà esserci ritenuta fiscale italiana su questi compensi. Gli stessi, infatti, dovranno essere obbligatoriamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Può trattarsi a seconda dei casi del modello Redditi PF, SP o SC. In alcuni casi, se prevista dalle Convenzioni internazionali potrà essere applicata sulla roiyalty in uscita una ritenuta prevista dall’ordinamento nazionale dello Stato della fonte (che eroga il reddito). Nel caso in cui tale ritenuta in uscita venga applicata integralmente, mentre la convenzione preveda un importo inferiore, il percipiente italiano ha facoltà di far rispettare la Convenzione internazionale. E’ comunque facoltà, e non obbligo della controparte estera di applicare la ritenuta ridotta convenzionale, nel caso in cui il soggetto italiano abbia i requisiti per poterne beneficiare. E’ importante ricordare, infatti, che la responsabilità legata alla corretta applicazione della ritenuta in uscita è del soggetto erogante il reddito che, in relazione alla documentazione prodotta dal prestatore, potrà decidere se applicare o meno le disposizioni convenzionali (ove più favorevoli).


Le royalties per sfruttamento del diritto di autore prodotte in Italia da soggetti non residenti

Andiamo ad analizzare, adesso, come operare nella situazione opposta, ovvero il caso in cui le royalty siano erogate da azienda italiana a soggetto non residente. L’articolo 23, comma 2, lettera c) del TUIR considera prodotti in Italia, se corrisposti da soggetti residenti:

i compensi per l’utilizzazione di opere di ingegno, di brevetti industriali e marchi di impresa. Nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”

La lettera f) dello stesso articolo aggiunge poi che si considerano prodotti in Italia anche i redditi derivanti dall’utilizzo di beni mobili che si trovano nel territorio dello Stato. La territorialità per quanto riguarda l’imposizione reddituale di queste royalty ha parametri di natura differente a seconda delle tipologia di reddito. In particolare:

  • Le royalty generiche per lo sfruttamento dei beni immateriali si considerano in ogni caso prodotte in Italia se il soggetto che le eroga è un soggetto fiscalmente residente in Italia. Territorialità legata alla residenza dell’erogante;
  • Le royalty per la locazione di veicoli, macchine ed altri beni mobili, invece, sono soggette ad un criterio di territorialità legato alla localizzazione dell’attività o del bene.

Applicazione della ritenuta a titolo di imposta

Per quanto riguarda le modalità di imposizione delle royalty in uscita, prodotte in Italia ed erogate a soggetti non residenti, il DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta. Si tratta di una ritenuta fiscale che esclude ogni adempimento dichiarativo in Italia. Questo, naturalmente, a patto che tale provento sia l’unico realizzato in Italia dal soggetto non residente. In ogni caso, la ritenuta grava sia sulle royalty generiche, sia sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano in Italia. Questo secondo l’articolo 25, comma 4 del DPR n. 600/73. In entrambi i casi, la ritenuta non è applicata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La ritenuta è in ogni caso operata anche se il soggetto non residente percepisce il provento in regime di impresa (fatto salvo il caso delle stabili organizzazioni). Si applica, infatti, il principio del trattamento isolato dei singoli redditi, che prevede l’adozione delle regole caratteristiche relative a ciascuna delle categorie reddituali alle quali può essere ricondotto il provento. Tuttavia, benché l’articolo 12 del modello OCSE di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni preveda l’imposizione esclusiva delle royalty nello Stato di residenza del beneficiario, l’Italia non ha recepito tale principio, salvo alcuni limitati casi. Rimane, quindi, il potere dello Stato italiano di prelevare l’imposta in uscita, anche se in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Le ritenute in uscita su royalty generiche

Le royalties generiche sono disciplinate nell’ambito della normativa italiana dall’articolo 67, comma 1, lettera g) del TUIR. L’ammontare imponibile di tali redditi è determinato in base all’importo percepito, ridotto forfettariamente del 25% (o 40% a seconda dei casi). Questo a norma dell’articolo 71, comma 1, del TUIR.

La ritenuta a titolo di imposta del 30%, deve quindi essere operata sul 75% del compenso erogato al soggetto non residente. Di fatto, il prelievo ammonta al 22,50% dell’ammontare corrisposto dall’azienda erogante italiana. In questa categoria di royalties non rientrano le somme percepite al fronte di cessione di beni immateriali. Tali royalty, invece, si originano a seguito del diritto di utilizzazione dei beni immateriali oggetto del contratto. Oppure, quando siamo di fronte alla cessione parziale del diritto di sfruttamento, sotto forma di riproduzione dell’opera o di distribuzione della stessa.

Nella tabella che segue si evidenzia la natura del reddito di alcune fattispecie tipiche dei contratti commerciali di settore. Qualora il reddito abbia natura di reddito d’impresa, non vi è obbligo di operare le ritenute previste per le royalties.

Tabella: natura del reddito legato ad operazioni legate al diritto di autore

Di seguito il riepilogo della natura del reddito in relazione al titolo per cui sono erogati i compensi legati allo sfruttamento economico del diritto di autore. Vediamo di seguito la tabella riassuntiva:

Titolo per cui sono erogati i compensiNatura del redditoFonte
Riproduzione e distribuzione del software e di banche datiRoyalties, sempre che la legislazione dello Stato interessato assoggetti il software alla disciplina del diritto d’autoreCommentario art. 12 modello OCSE
Licenza d’uso del software, senza diritto alla riproduzioneReddito d’impresaCommentario art. 12 modello OCSE

R.M. 30.7.1997 n. 169/E
Cessione di know-howRoyaltiesCommentario art. 12 modello OCSE
Diffusione radiofonica di opere teatrali e letterarie e recitazioniRoyaltiesRis. Agenzia Entrate 9.2.2004 n. 12
Riproduzioni di opere fotograficheRoyaltiesCommentario art. 12 modello OCSE
Download musica e prodotti digitali senza diritto di riproduzioneReddito d’impresaCommentario art. 12 modello OCSE
Fornitura di servizi di assistenza tecnicaReddito d’impresaR.M. 30.4.97 n. 99/E
Acquisto di software e successiva commercializzazione, secondo lo schema della concessione di venditaRoyaltiesRis. Agenzia Entrate 3.4.2008 n. 128

Le ritenute in uscita su royalty per sfruttamento di beni mobili

Una seconda tipologia di compensi che danno origine a Royalty deriva dall’uso, o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. La Circolare n 47/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nozione comprende beni utilizzati nello svolgimento di attività industriali, commerciali o di servizi. Tali beni sono:

  • Macchinari per la produzione di manufatti;
  • Robot industriali;
  • Container e macchine per l’edilizia (es. gru e betoniere);
  • Macchine per l’agricoltura (es. trattori e trebbiatrici)
  • Veicoli (es. automobili, treni, aerei e navi).

Anche in questo caso la base imponibile ai sensi della normativa nazionale per l’applicazione della ritenuta è disciplinata dall’articolo 71, comma 2, del DPR n 917/86. Tale valore è dato dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti la loro produzione. Per tali compensi, se erogati a soggetti non residenti, la ritenuta deve essere applicata sul compenso lordo. Ovvero il compenso senza il riconoscimento alcuno di spese inerenti, ne in via forfettaria, ne in via analitica. In quanto trattasi di prelievo a titolo definitivo.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Il trattamento riservato alle royalties dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Itala rappresenta, con tutta probabilità, la deroga più evidente dei trattati italiani rispetto al modello OCSE di trattati internazionali. L’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto modello prevede, infatti, che le royalties corrisposte da una persona residente in uno Stato ad un’altra persona residente in un altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo siano assoggettate ad imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Come evidenziato dal Commentario OCSE all’articolo 12 del modello di Convenzioni (paragrafo 37), l’Italia – presumibilmente per il suo status di importatore netto di tecnologia – si è riservata il diritto di tassare alla fonte le royalties in uscita (con ciò determinando un analogo trattamento ai canoni erogati da soggetti esteri a persone residenti in Italia).

Come rilevato dal Commentario all’articolo 12, rientrano nella definizione di royalties delineate dai trattati bilaterali anche i compensi pagati non in modo “volontario“. Bensì a seguito dell’utilizzo illegittimo di beni immateriali coperti dal diritto d’autore. Sebbene, come già evidenziato, l’art. 12 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni non ricomprenda espressamente tra le royalties i corrispettivi per il software, il Commentario supplisce a tale carenza, analizzando in maniera compiuta i casi in cui i pagamenti sono qualificati come royalties (art. 12). Rispetto a quelli in cui i pagamenti rappresentano utili d’impresa, imponibili secondo le regole dell’art. 7.

Eliminazione della doppia imposizione internazionale sulle royalty

Una volta individuate le due fattispecie possibili di applicazione delle ritenute sulle royalty per sfruttamento del diritto di autore in ambito internazionale è evidente la situazione di doppia imposizione. Questa fattispecie si genera a seguito dell’applicazione della ritenuta nello Stato di erogazione del canone e per la successiva tassazione dello stesso nello Stato di residenza fiscale. La doppia imposizione che grava sulle royalties per diritto di autore può essere eliminata attraverso il ricorso alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Nonché, nell’ambito dei rapporti intracomunitari che vedono coinvolte società di capitali del medesimo gruppo. Andiamo ad analizzare, di seguito, entrambe le possibilità offerte per l’eliminazione della ritenuta in uscita sulle royalties in ambito internazionale.

Deve essere tenuto in considerazione che se le royalties concorrono alla formazione del reddito in Italia in misura parziale, nella stessa misura è ridotto il credito per le imposte pagate all’estero (principio di diritto Agenzia delle Entrate 29.5.2019 n. 15, con riferimento alle royalties detassate con il regime di patent box).

Tipologie di Royalty nel modello OCSE

Vediamo nella tabelle seguente tutte le tipologie di Royalty ammesse all’interno del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.

Titolo a fronte del compensoNatura del reddito Articolo modello OCSE
Acquisto on line di beni materialiReddito d’impresaart. 7
Acquisto on line e download di prodotti digitaliReddito d’impresaart. 7
Acquisto on line e download di prodotti digitali per scopi commerciali di sfruttamento del copyrightRoyaltiesart. 12
Aggiornamenti e integrazioniReddito d’impresaart. 7
Aggiornamenti e integrazioniReddito d’impresaart. 7
Software di durata limitata e altre licenze per informazioni digitaliReddito d’impresaart. 7
Software ad uso singolo e altri prodotti digitaliReddito d’impresaart. 7
Application hosting (licenza separata)Reddito d’impresaart. 7
Application hosting (contratto congiunto)Reddito d’impresaart. 7
Application Service Provider (ASP)Reddito d’impresaart. 7
Corrispettivi per licenze ASPReddito d’impresaart. 7
Hosting del sito internetReddito d’impresaart. 7
Manutenzione del softwareReddito d’impresaart. 7
Data warehousingReddito d’impresaart. 7
Assistenza tecnica sulla rete di computerReddito d’impresaart. 7
Funzioni di ricerca datiReddito d’impresaart. 7
Consegna di dati esclusivi o ad alto valore aggiuntoReddito d’impresaart. 7
PubblicitàReddito d’impresaart. 7
Accesso elettronico a servizi di consulenza professionaleReddito d’impresaart. 7
Informazioni tecniche (es. trasferimento di know-how)Royaltiesart. 12
Informazioni periodicheReddito d’impresaart. 7
Accesso ad un sito internet interattivoReddito d’impresaart. 7
Portali per shopping on lineReddito d’impresaart. 7
Aste on lineReddito d’impresaart. 7
Sales referral programsReddito d’impresaart. 7
Content acquisition transactions
Il gestore del sito internet paga il proprietario per il diritto di riprodurre sul suo sito il contenuto
Royaltiesart. 12
Content acquisition transactions
Il gestore del sito internet acquisisce il copyright del contenuto
Reddito d’impresaart. 7
Trasmissioni in tempo reale via internetReddito d’impresaart. 7
Carriage fees e Iscrizioni ad un sito internet che consente il download dei prodotti digitaliReddito d’impresaart. 7

Software che rientra tra le royalties

Sono identificati come royalty da diritto di autore quelle che riguardano i software nei seguenti casi:

  • Trasferimento di una parte dei diritti sul software, senza il trasferimento del diritto di proprietà. I pagamenti rientrano tra le royalties se, in mancanza di tale trasferimento l’utilizzo del software risultasse illegittimo;
  • Cessione di tutti i diritti connessi al software: i pagamenti rientrano nel reddito di impresa;
  • Acquisto del software per uso personale o commerciale: i pagamenti rientrano nel reddito di impresa;
  • Diritto di sfruttamento del copyright: i pagamenti rientrano tra le royalties. Questo in quanto il cessionario ha il diritto di riprodurre o distribuire al pubblico il bene immateriale;
  • Cessione (totale o parziale) del copyright. I pagamenti rientrano nella disciplina sul reddito di impresa;
  • Mera concessione in uso del programma, esclusa ogni forma di duplicazione o riproduzione. I pagamenti rientrano nel reddito di impresa;
  • Estensioni della licenza (in senso quantitativo e non temporale). I pagamenti rientrano nel reddito di impresa. Questo a condizione che il software venga duplicato limitatamente alle copie necessarie per l’utilizzo da parte degli utenti. Ad esempio della rete aziendale;
  • Contratti misti. Ad esempio cessione di software unitamente all’assistenza tecnica. E’ opportuno separare i corrispettivi in quanto l’assistenza tecnica non rientra tra le royalties.

Va detto che, trattandosi di compensi legati, in genere, ad attività di elevato contenuto tecnologico, sorgono spesso dubbi in merito alla corretta qualificazione della fattispecie, che spesso obbligano la prassi internazionale ad individuare dei “punti di confine“.

Esenzione per le royalty infragruppo in ambito comunitario

Ai sensi dell’articolo 26-quater del DPR n. 600/73 sono esentate da ritenuta in uscita le royalty e gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati UE. Il regime di esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26-quater comma 3 del DPR n. 600/73 si applica ai compensi di qualsiasi natura percepiti per la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. Comprese le pellicole cinematografiche e i software, i brevetti ed i marchi di fabbrica o di commercio, i disegni, modelli, progetti o formule, ed attrezzature industriali. Inoltre le esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

Esenzione sulle royalty: i requisiti

L’esenzione sulla ritenuta in uscita si applica soltanto in presenza di specifici requisiti di carattere soggettivo. Requisiti legati alla natura giuridica del soggetto che procedere al pagamento delle royalties e al rapporto di partecipazione che tale soggetto ha con il beneficiario delle medesime. Per quanto riguarda il primo aspetto, ai fini dell’esenzione il soggetto che paga le royalties deve necessariamente essere una SPA, una SAPA, una SRL o un ente commerciale residente. Ente soggetto ad IRES, senza fruire di regimi di esonero, ovvero una stabile organizzazione di un’impresa non residente, anche essa soggetta ad IRES. Questo purché i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione. Con riferimento, invece, al rapporto di partecipazione, l’esenzione riguarda solamente i pagamenti effettuati all’interno del medesimo gruppo societario.

Il rapporto partecipativo

Ai sensi dell’art. 26-quater comma 2 del DPR n. 600/73, infatti, l’esenzione spetta se:

  • La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società non residente beneficiaria (royalties pagate alla propria società partecipata);
  • La società non residente beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società erogante (royalties pagate alla propria società partecipante);
  • Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria (royalties pagate tra società “sorelle“).

In maniera del tutto analoga a quanto previsto per altri regimi comunitari che consentono di escludere l’imposizione di taluni proventi nello Stato della fonte (es. dividendi), l’art. 26-quater comma 2 del DPR n. 600/73 vincola l’esenzione al mantenimento delle partecipazioni minime di cui sopra per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2005, il momento in cui verificare il requisito dell’ininterrotto possesso è quello del pagamento delle royalties. Qualora il periodo annuale si compia successivamente al pagamento dei canoni, il sostituto residente dovrebbe, quindi, applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del DPR n. 600/73 all’atto del pagamento delle somme.

Al compiersi del periodo annuale di possesso, sarebbe poi possibile avanzare richiesta di rimborso al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E/2009, l’esenzione non può essere fatta valere nel caso di partecipazioni detenute in via indiretta.

Ulteriori condizioni

L’articolo 26-quater comma 4 del DPR n. 600/73 pone ulteriori condizioni perché le royalties “in uscita” possano non essere assoggettate a ritenuta:

  • Le società beneficiarie delle royalties devono essere residenti in uno degli Stati membri ed ivi essere assoggettate all’imposta sulle società senza fruire di regimi di esonero;
  • Le royalties medesime devono essere assoggettate all’imposta sulle società nello Stato di residenza della società beneficiaria;
  • Le società non residenti che percepiscono le royalties devono esserne le beneficiarie effettive.

Accertamenti dell’Amministrazione finanziaria sulle royalties internazionali

Nel corso del tempo l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria si è concentrata sull’analisi delle operazioni infragruppo in ambito internazionali. In particolare anche con riferimento alla royalties pagate da società italiane verso società estere. Il motivo di tale interessamento non può che rinvenirsi nel fatto che, teoricamente, queste operazioni potrebbero comportare uno spostamento di base imponibile verso l’estero.

Gli elementi si cui si basano queste attività di accertamento possono essere ricondotti in due diverse casitiche:

  • L’applicazione della clausola del beneficiario effettivo. Si tratta di una clausola antielusiva che ha l’obiettivo di evitare fattispecie di pianificazione fiscale aggressiva, in quanto disincentiva eventuali passaggi di flussi reddituali da parte di società interposte (c.d. “conduit“) nei confronti di altre società (magari situate in giurisdizioni maggiormente favorevoli) effettivi beneficiari di questi redditi;
  • Il controllo sull’inerenza e la congruità dei costi sostenuti dall’impresa residente, ai fini della deducibilità delle royalties corrisposte all’estero.

Clausola del beneficiario effettivo

La clausola del beneficiario effettivo è situata all’interno del modello di Convenzione OCSE, negli articoli, 10, 11 e 12. La ratio di questa clausola è quella di impedire che alcuni enti abbiano la possibilità di beneficiare dei regimi convenzionali relativi a dividendi, interessi e royalties, attraverso l’utilizzo di società interposte verso la vera società beneficiaria. In pratica, al posto dell’ordinaria aliquota di tassazione delle royalties in uscita dall’Italia (del 30%, ex art. 25, co. 4 del DPR n. 600/73) è possibile applicare una ritenuta ridotta del 5% nel caso in cui il soggetto percettore ne risulti essere anche il titolare effettivo (come previsto dal Modello OCSE). Per la verifica dello status di beneficiario effettivo è necessaria presenza, in capo al destinatario, di determinati requisiti: residenza fiscale nel Paese estero della società concedente la licenza e l’imponibilità dei canoni in quello Stato.

Tale circostanza può essere accertata mediante la ricezione da parte del soggetto italiano erogante i canoni del certificato di residenza fiscale rilasciato dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Inoltre, il soggetto beneficiario non deve avere alcun obbligo di trasferire tale reddito ad altro ente.

Controlli sui costi sostenuti dall’impresa

I costi sostenuti da un’impresa residente per il pagamento delle royalties verso concedente non residente devono rispettare il principio di inerenza. Tali costi, quindi, devono essere inerenti all’attività concretamente svolta dall’impresa e devono, quindi, essere prodromici ad un potenziale incremento dei ricavi d’impresa. Il tema è sicuramente complesso, tenendo in considerazione che l’Amministrazione finanziaria non dispone del potere di poter sindacare eventuali scelte imprenditoriali riguardanti gli investimenti effettuati volti all’incremento del volume di vendita.

Consulenza fiscalità internazionale

Se hai letto con interesse questo articolo significa che hai un forte interesse per quanto riguarda la disciplina sulle royalty per diritto di autore in ambito internazionale. Come hai visto si viene a creare una situazione di doppia imposizione sulle royalty transfrontaliere e per questo motivo devi conoscere come superare questa problematica guardando alla normativa fiscale nazionale, ma soprattutto alle convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore. Solo in questo modo potrai valutare la corretta applicazione della ritenuta in uscita e l’applicazione del credito per imposte estere nello Stato di residenza fiscale.

Per questo motivo se hai bisogno di un commercialista esperto in questo ambito, sono a tua disposizione. Compila il form di contatto seguente e potrai metterti in contatto con me in breve tempo. Analizzerò in concreto la  tua situazione personale e sarò pronto ad indirizzarti al meglio per raggiungere i tuoi obiettivi. Solo in questo modo, infatti, potrai evitare di commettere errori ed operare nel modo corretto in relazione alla tua situazione personale.


Fonti:

  • Risposta ad interpello n. 493 del 21 ottobre 2020;
  • Agenzia delle Entrate – Scheda Convenzioni contro le doppie imposizioni;
  • Eutekne – Scheda Royalties;
  • Provvedimento 10 luglio 2013 – Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana o l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva “madre-figlia“) e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva “interessi e canoni”), nonché approvazione del modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti.

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