Il soggetto titolare di un opera giuridicamente tutelata può concedere a terzi il suo sfruttamento economico in cambio di un reddito. Solitamente si tratta di una percentuale sulle vendite accompagnata da una quota fissa. Quando tale contratto relativo allo sfruttamento economico del diritto di autore è effettuato tra due controparti residenti in Paesi diversi si parla di royalty in ambito internazionale. In queste situazioni è opportuno tenere presenti alcune caratteristiche che contraddistinguono questo tipo di operazioni. Faccio riferimento alla ritenuta in uscita ("withholding tax") che viene applicata alle royalty transfrontaliere, e alla possibilità di eliminare o ridurre tale ritenuta in base alla disciplina Convenzionale.
Allo stesso modo, oggetto di attenzione devono essere anche le royalty in entrata, percepite da soggetti italiani che hanno ceduto all'estero lo sfruttamento economico delle stesse. Per fare un esempio, classico caso dell'autore di un libro che cede ad Amazon lo sfruttamento economico dello stesso, in cambio di una percentuale sulla vendita. Di seguito, quindi, puoi trovare tutte le informazioni utili sulla disciplina fiscale che riguarda le royalty per lo sfruttamento economico del diritto di autore in ambito internazionale.
Royalty nel sistema tributario italiano
Le royalty relative allo sfruttamento economico del diritto di autore rappresentano elementi di reddito caratterizzati, da diversi trattamenti nel nostro ordinamento:
Si tratta di redditi da lavoro autonomo, quando percepiti dall'autore;
Si tratta di redditi di impresa, quando percepiti da soggetto diverso dall'autore persone fisica, oppure quando sono percepiti da un soggetto in forma di impresa.
In ognuno di questi casi le royalty assumono particolari caratteristiche quando sono erogate o percepite in ambito internazionale. Infatti, le royalties erogate a soggetti non residenti sono, generalmente, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 30% (articolo 25, comma 4, del DPR n. 600/73). Questa ritenuta deve essere applicata su una base imponibile che dipende dal titolo a fronte del quale il compenso è stato erogato.
Royalties per diritto di autore: definizione interna
Nel nostro ordinamento tributario è l'articolo 26-quater, comma 3, del DPR n. 600/73 a stabilire quali siano, fiscalmente, i compensi che possono essere considerati royalty per diritto di autore. Tale definizione è poi confermata anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, che nella Circolare n. 47/E/2005 ammette le stesse categorie di canoni, anche ai fini di chiarire la territorialità degli stessi. Secondo la norma interna, costituiscono royalty per diritto di autore i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
Del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
Di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni...
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