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Indetraibilità oggettiva Iva: le fattispecie

I principali casi di indetraibilità oggettiva dell'Iva assolta sugli acquisti, secondo quanto previsto dell'articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72: si tratta dei mezzi di trasporto, alimenti e bevande, trasporto persone, omaggi e spese di rappresentanza.

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Il principio di detrazione dell’Iva è sancito dall’articolo 19 del DPR n. 633/1972, secondo cui l’imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuate “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione“, stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.

Il principio di inerenza per la detraibilità dell’Iva deve tuttavia deve essere coordinato con le disposizioni relative all’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, che sono contenute negli articoli 19, 19-bis e 19-bis 1) del DPR n. 633/72 e riguardano:

  • L’Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72);
  • L’Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (articoli 19, comma 4, e 19-bis, comma 2, del DPR n. 633/72);
  • L’Iva indetraibile da “pro-rata“, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/72).

L’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/1972, riguardante l’indetraibilità oggettiva, elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza. Si tratta di una casistica in cui il legislatore è intervenuto per indicare situazioni in cui vi è oggettivamente l’impossibilità di detrarre Iva (in modo totale o parziale) in relazione a specifiche casistiche, che di seguito andiamo ad individuare.

Le casistiche di indetraibilità oggettiva dell’Iva

L’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72 individua le ipotesi tassative di esclusione o di riduzione della detrazione Iva. Si tratta dell’Iva relativa:

  • All’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di mezzi di trasporto;
  • Alle somministrazioni di alimenti e bevande (salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa);
  • Alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro;
  • All’acquisto, compreso il leasing, alla manutenzione, al recupero e alla gestione di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa, salvo che per:
    • Le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati (o porzioni di fabbricato);
    • Gli esercenti attività che effettuano locazioni di immobili rientranti tra le operazioni esenti di cui all’articolo 10 n. 8 del DPR n. 633/72, qualora il soggetto passivo eserciti anche attività imponibili che comportino la riduzione del pro-rata.

Acquisto di mezzi di trasporto

L’Iva afferente i veicoli non rientranti nelle fattispecie tassativamente previste dall’articolo 19-bis 1) comma 1 del DPR n. 633/72 può essere detratta secondo i principi generali dettati dall’articolo 19. Spetta, in tal caso, al contribuente l’onere di dimostrare che l’effettivo utilizzo del veicolo configura un’ipotesi di detraibilità. Ai fini della detraibilità, assumono rilevanza centrale le definizioni di:

  • Beni oggetto dell’attività propria dell’impresa – Quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata. E’ il caso del commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, ecc.;
  • Beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa – I beni strumentali utilizzati nell’attività propria dell’impresa sono quelli impiegati esclusivamente come mezzo nell’esercizio dell’attività; gli stessi, diversamente da quelli oggetto dell’attività propria, non sono idonei a qualificare la natura dell’attività svolta;
  • Attività propria dell’impresa.

Veicoli stradali a motore

Per veicoli stradali a motore si intendono “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto“. L’Iva relativa ai veicoli stradali a motore, fatta eccezione per i ciclomotori e motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c., è detraibile nella misura del 40%, se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione (articolo 19-bis 1) comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72).

La limitazione della detrazione riguarda l’Iva assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali. Si tratta dei veicoli a motore, esclusi i trattori agricoli o forestali:

  • Normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o di beni;
  • La cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg.;
  • Il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Spese con detrazione Iva limitata

Le spese in oggetto riguardano: l’acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili; la fabbricazione; l’acquisto intracomunitario; l’importazione; il leasing; il noleggio; la modificazione, la riparazione e la manutenzione; e le spese relative alle cessioni o alle prestazioni effettuate in relazione al veicolo e al suo uso, compresi i carburanti e i lubrificanti. La limitazione del diritto di detrazione non si applica ai veicoli: rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo; utilizzati come taxi; utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida; utilizzati per noleggio o leasing; utilizzati dai rappresentanti di commercio.

Utilizzo rifatturato al dipendente

I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti con l’addebito di un corrispettivo per l’utilizzo privato degli stessi si considerano utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa. Nello specifico, si assume come “valore normale” quello determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del DPR n. 917/86, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’Iva compresa in detto importo. La base imponibile è quindi calcolata sulla base delle Tariffe ACI, considerando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km annui, previo scorporo dell’Iva.

Utilizzo da parte di agenti e rappresentanti

L’articolo 19-bis 1) comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72 individua due ipotesi in cui la detrazione forfetaria del 40% non trova comunque applicazione:

  • Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
  • Veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa (sono tali, ad esempio, i veicoli acquistati da un rivenditore, ovvero quelli acquistati dalle società di noleggio).

In dette circostanze la detrazione deve essere parametrata all’utilizzo concreto dei veicoli nell’esercizio dell’impresa; ne consegue che, in presenza di detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto, un eventuale utilizzo privato da parte dei proprietari configura un’ipotesi di autoconsumo da assoggettare ad Iva, con base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettera c) del DPR n. 633/72.

Carburanti e lubrificanti

L’acquisto/importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, al pari delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3 del DPR n. 633/72 (prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili, aventi per oggetto la produzione di beni, nonché per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili) e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

Pedaggi autostradali

Dal primo gennaio 2008 è detraibile l’Iva relativa alle prestazioni di transito stradale, prevista dall’articolo 19-bis 1) comma 1 lettera d) del DPR n. 633/72. Resta, invece, totalmente indetraibile l’Iva relativa al transito autostradale delle autovetture e degli autoveicoli, di cui all’articolo 54 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs. n. 285/92 (Circolare 55/E/2007  Agenzia delle Entrate).

Aeromobili

L’imposta assolta in relazione all’acquisto/importazione di aeromobili è detraibile a condizione che gli stessi (articolo 19-bis 1) comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72):

  • Formino oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • Ovvero, siano destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La detrazione riguarda anche l’Iva versata per:

  • L’acquisto/importazione di carburanti e lubrificanti;
  • La locazione finanziaria e il noleggio;
  • La manutenzione e riparazione;
  • Le spese per componenti e ricambi;
  • Le spese di impiego e custodia.

È totalmente indetraibile l’Iva assolta sull’acquisto di un aeromobile (e sui relativi costi di funzionamento e manutenzione) da parte di una Srl che svolga attività di rappresentanza di commercio.

Telefoni cellulari

La detrazione Iva sui telefoni cellulari è regolata dal principio di inerenza secondo cui l’imposta assolta è recuperabile in funzione del loro utilizzo nell’attività d’impresa o di arte o professione. La detrazione ordinaria prevista per l’Iva sui telefoni cellulari è del 50%. In caso di detrazione superiore al 50% (quindi di indetraibilità oggettiva inferiore al 50%) è previsto che l’Amministrazione finanziaria possa procedere con dei controlli (articolo 1, comma 255 della Legge n. 244/2007). Pertanto, nella dichiarazione Iva il soggetto che detratto l’Iva sugli acquisti, importazioni o spese di gestione dei telefoni cellulari in misura superiore al 50%, è tenuto a compilare il rigo VA5. Inoltre, le istruzioni relative al modello di dichiarazione Iva, relativamente alla compilazione di detto rigo, precisano che la compilazione è prevista anche nel caso in cui la detrazione effettiva risulti poi ridotta, ad esempio, a seguito dell’applicazione del pro-rata.

Alimenti, bevande e prestazioni alberghiere

Per le operazioni di somministrazioni di alimenti e bevande e per le prestazioni alberghiere è prevista la detraibilità dell’imposta assolta ai sensi dell’articolo 83 comma 28-bis del D.L. n. 112/2008 (conv. Legge n. 133/2008) che ha modificato l’articolo 19-bis 1) lettera e) del DPR n. 633/72. Ai fini della detrazione in oggetto devono ricorrere i presupposti, formali e sostanziali, previsti dalla disciplina Iva. Pur trattandosi di prestazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 22 n. 2 del DPR n. 633/72, per poter fruire della detrazione è necessario il possesso della fattura, richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Nello specifico, dalla fattura deve risultare distintamente indicata l’imposta relativa alla prestazione fruita. Inoltre, seppure l’annotazione del numero di partita Iva del committente non sia obbligatoria, può risultare utile riportarla in fattura quando quest’ultimo è una persona fisica al fine di agevolare la compilazione del quadro VT della dichiarazione Iva annuale (Circolare n. 53/E/2008 Agenzia delle Entrate).

Il secondo requisito previsto ai fini della detrazione riguarda l’annotazione del documento nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 del DPR n. 633/72). L’annotazione può essere operata con la procedura semplificata di cui all’articolo 6 del DPR n. 695/96, ossia registrando un unico documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 154,94 euro. La detrazione, come anticipato, presuppone il nesso di inerenza della spesa, preordinata alla produzione di operazioni imponibili o ad esse assimilate rispetto all’attività d’impresa o di arte o professione esercitata (articolo 19, comma 3 del DPR n. 633/72).

Partecipazione a convegni

Il D.L. n. 112/2008 ha rimosso, in via generale, il divieto di detrazione per le spese di ristorazione ed alberghiere, escludendo dalla limitazione a quelle sostenute in relazione alla partecipazione (anche dei relatori) a convegni, congressi e simili.

Acquisto di alimenti e bevande

L’imposta relativa all’acquisto diretto o all’importazione di alimenti e bevande, ove estranea all’attività d’impresa, resta indetraibile, come previsto dalla lettera f) dell’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72. Tuttavia, l’indetraibilità oggettiva relativa a tale fattispecie è a rischio di censura comunitaria, perché in contrasto sia con la generale previsione di detraibilità per le spese inerenti all’attività economica esercitata, sia con la clausola di “standstill” contenuta nell’articolo 176 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Prestazioni rese da agenzie di viaggio

Alle agenzie di viaggio è concessa la facoltà, per le prestazioni concernenti l’organizzazione di convegni, congressi e simili, di optare per l’applicazione del regime Ivaordinario“, in luogo di quello speciale (articolo 74-ter, comma 8-bis del DPR n. 633/72). L’efficacia della norma resta, tuttavia, subordinata alla concessione, da parte del Consiglio UE, di una deroga, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE. Dalla disciplina Iva delle agenzie di viaggio si evince che il regime ordinario trova, di fatto, già applicazione laddove le prestazioni concernenti l’organizzazione di convegni, congressi e simili siano trattate come servizi singoli all’interno del pacchetto turistico offerto ai clienti finali. In caso di opzione per il regime ordinario, è possibile esercitare il diritto di detrazione dell’Iva assolta sui servizi acquistati, purché si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per le prestazioni in relazione alle quali l’agenzia di viaggio ha optato per l’applicazione del regime ordinario. In caso di applicazione sia del regime ordinario, sia di quello speciale, è obbligatorio registrare separatamente le operazioni riconducibili ai due regimi.

Per approfondire: “Agenzie di viaggio: regime speciale Iva“.

Organizzazione di convegni

È detraibile l’Iva relativa ai servizi alberghieri e di ristorazione acquistati da un’impresa per essere ceduti ai propri clienti nell’ambito di un pacchetto che comprende l’organizzazione di convegni, nonché la gestione dell’immagine e lo sviluppo delle pubbliche relazioni. Ai fini della detrazione, occorre distinguere a seconda che le spese alberghiere e di ristorazione siano inerenti:

  • All’attività propria dell’impresa;
  • Ovvero, ad attività accessorie od occasionali all’attività propria dell’impresa.

Per verificare se l’acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione formi oggetto dell’attività propria dell’impresa occorre individuare l’attività effettivamente svolta, non essendo sufficiente il dato meramente formale risultante dall’atto costitutivo.

Se le spese alberghiere e di ristorazione sono inerenti all’attività propria dell’impresa, l’impresa organizzatrice può detrarre la relativa Iva. La fattura deve distintamente indicare i servizi alberghieri e di ristorazione e il relativo corrispettivo deve essere assoggettato ad imposta con l’aliquota ridotta del 10%. Il corrispettivo relativo all’attività convegnistica deve essere, invece, assoggettato a Iva con l’aliquota ordinaria. La fatturazione dettagliata consente al cliente di operare correttamente la deducibilità dal reddito delle spese relative all’acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione, nella misura del 75% prevista dagli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86. Se le spese alberghiere e di ristorazione sono inerenti ad attività accessorie od occasionali, l’imposta assolta a monte è indetraibile (indetraibilità oggettiva). Il relativo corrispettivo, da riaddebitare al cliente, deve essere indicato in fattura con Iva calcolata in base all’aliquota ordinaria.

Trasporti di persone

È indetraibile l’Iva relativa alle prestazioni di trasporto di persone. La detrazione è ammessa se le predette prestazioni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa acquirente (articolo 19-bis 1) comma 1, lettera e) del DPR n. 633/72). Le prestazioni in oggetto si riferiscono esclusivamente ai contratti di trasporto instaurati tra il vettore e l’utente del servizio e non ai rapporti contrattuali intercorsi tra il committente e il vettore. Questi ultimi possono, invece, configurarsi, a seconda dalle modalità di esecuzione del servizio, come contratti di appalto o di noleggio di autoveicoli con conducente. Di conseguenza, è detraibile l’imposta relativa ai contratti d’appalto stipulati tra il committente ed il vettore per il trasporto degli operai che devono raggiungere lo stabilimento di produzione.

Spese di rappresentanza

Vi è indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo non superiore a 50,00 euro (articolo 19-bis 1) comma 1, lettera h) del DPR n. 633/72). Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per contro, non costituiscono spese di rappresentanza gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa.

Alimenti e bevande

La detraibilità, per i beni di costo unitario non superiore a €. 50,00, vale anche nel caso in cui gli omaggi siano costituiti da alimenti e bevande (es. bottiglie di vino). Gli stessi, rientrando tra le spese di rappresentanza, sono assoggettati alla disciplina prevista dall’articolo 19-bis 1) comma 1, lettera h), con la conseguente detraibilità dell’imposta per i beni di costo unitario non superiore a €. 50,00 nonostante la lettera f) dell’articolo 19-bis 1) preveda l’indetraibilità oggettiva dell’imposta relativa all’acquisto di alimenti e bevande.

Omaggi ai dipendenti

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Di conseguenza, la relativa Iva è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2 n. 4 del DPR n. 633/72.

Per approfondire: “Spese di rappresentanza“.

Manifestazioni a premi

L’Iva relativa all’acquisto/importazione di beni/servizi utilizzati per l’effettuazione delle manifestazioni a premio è oggetto di indetraibilità oggettiva (articolo 19, comma 2 del DPR n. 633/72). L’indetraibilità oggettiva, riferita esclusivamente ai beni/servizi messi in palio trova fondamento nell’irrilevanza, ai fini Iva, della successiva assegnazione dei premi ai soggetti aggiudicatari. La norma, infatti, dispone che non si considerano cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al RDL n. 1933/38, articolo 2, comma 3 lettera m) del DPR n. 633/72. La finalità di tale esclusione risiede nella difficoltà tecnica della riscossione di un’Iva in assenza di un corrispettivo e nell’effetto disincentivante alla partecipazione a tali manifestazioni in caso di obbligo, da parte dei vincitori del premio, di versare l’imposta a fronte di un bene/servizio acquistato a titolo gratuito.

Indetraibilità oggettiva

L’indetraibilità oggettiva Iva non si estende anche ai beni/servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazione a premio (salvo l’esistenza di preclusioni di carattere oggettivo o soggettivo). Per i beni/servizi oggetto della manifestazione a premio che non danno diritto alla detrazione, nemmeno parziale, dell’Iva a monte, risulta integrata la previsione di cui all’articolo 19, comma 2 del DPR n. 633/72. In tali casi non deve essere versata l’imposta sostitutiva del 20%, in quanto l’indetraibilità dell’imposta, sia pure per motivi diversi da quelli legati alla destinazione del bene a premio, rappresenta pur sempre una forma di tassazione (alternativa) del premio. I beni/servizi il cui commercio (o la cui produzione) rientra nell’attività propria dell’impresa possono costituire “premio” a condizione che, all’atto della loro destinazione (a “premio“):

  • Sia operata la rettifica della detrazione (di cui all’articolo 19-bis 2) comma 1 del DPR n. 633/72), se i beni/servizi assegnati sono stati acquistati o prodotti a decorrere dal 1998;
  • Sia corrisposta l’imposta sostitutiva del 20%, se i beni/servizi assegnati sono stati acquistati o prodotti prima del 1998.

Immobili ad uso abitativo

Fatta eccezione per le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione di fabbricati (o porzioni di fabbricato) abitativi, non è ammessa in detrazione l’Iva (indetraibilità oggettiva) relativa (articolo 19-bis 1) comma 1 lettera i) del DPR n. 633/72):

  • All’acquisto dei fabbricati;
  • Alla locazione, manutenzione, recupero o gestione degli stessi.

Restano escluse dall’indetraibilità Iva, in riferimento all’acquisto di fabbricati abitativi, solo le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati o il loro ripristino, ai sensi delle modifiche apportate dall’articolo 35, comma 8, lettera b) del D.L. n. 223/2006.

Vi è anche indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa alle spese di recupero di tali fabbricati. Se gli interventi riguardano fabbricati strumentali, la detrazione compete ove il cambio di destinazione catastale (passaggio da immobile strumentale ad abitativo) sia successivo alla ristrutturazione.

Immobili abitativi destinati ad attività d’impresa

È detraibile l’Iva sulle spese per l’acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di fabbricati abitativi impiegati come beni strumentali nell’esercizio di un’attività turistico-alberghiera, in quanto i proventi di tale attività sono imponibili con aliquota del 10%, ex n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72. In particolare, la detraibilità è prevista per gli immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (es. gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili Iva. In tale ipotesi, i predetti immobili abitativi devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura. Per cui le relative spese di acquisto e manutenzione non soggiacciono all’indetraibilità oggettiva di cui all’articolo 19-bis 1) comma 1 lettera i) del DPR n. 633/72.

Conclusioni

In conclusione, l’indetraibilità oggettiva dell’Iva è un tema complesso che tocca diversi aspetti della fiscalità e della gestione aziendale. È evidente che questa normativa ha un impatto significativo sulle decisioni economiche e di bilancio delle imprese, specialmente quelle che si occupano di beni e servizi con limitazioni nella detraibilità dell’Iva. La comprensione accurata delle regole sull’indetraibilità oggettiva è fondamentale per evitare errori nella dichiarazione e nella gestione delle imposte, che potrebbero portare a sanzioni o a perdite finanziarie.

È importante che le aziende, guidate dai propri consulenti fiscali, valutino attentamente i casi in cui l’Iva non è detraibile e pianifichino di conseguenza le loro strategie di spesa e investimento. Questo può includere la valutazione dell’impatto fiscale delle spese aziendali e l’ottimizzazione delle scelte di acquisto in modo da minimizzare l’onere fiscale.

Inoltre, le aziende devono rimanere aggiornate sulle evoluzioni legislative in questo campo, poiché le norme fiscali sono soggette a frequenti cambiamenti e aggiornamenti che possono influenzare la detraibilità dell’Iva.

Domande frequenti

Quali sono i principali casi di indetraibilità oggettiva dell’IVA?

L’IVA è oggettivamente indetraibile per acquisti come i mezzi di trasporto, alimenti e bevande (salvo che costituiscano l’oggetto dell’attività dell’impresa), spese di rappresentanza e acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa, a meno che non rientrino in alcune specifiche eccezioni.

Cosa si intende per IVA soggettivamente indetraibile?

L’IVA è soggettivamente indetraibile quando un contribuente soggetto ad imposta svolge attività particolari, come quelle mediche o didattiche, che sono esenti da IVA. In questi casi, il contribuente non può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

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