La sentenza n. 37939/2025 della Corte di Cassazione chiarisce quando l'interposizione fittizia di redditi ad un soggetto diversi configura reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37939 depositata il 21 novembre 2025, ha precisato che l'imputazione fittizia di redditi ad un soggetto diverso da quello che e effettivamente li possiede non può configurare abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/00, ma potrebbe integrare la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/00. Questa decisione delimita rilevanti conseguenze sulla punibilità penale delle operazioni fraudolente nel contesto internazionale.
La decisione riveste particolare interesse per i professionisti che assistono gruppi societari con articolazioni internazionali, poiché delinea con precisione quando determinate condotte fuoriescono dall'area della mera pianificazione fiscale aggressiva per entrare nel perimetro della rilevanza penale tributaria.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della sentenza, è necessario richiamare le principali disposizioni normative in gioco:
L'art. 37, comma 3, DPR n. 600/73: interposizione fittizia
La norma stabilisce che: "sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".
Si tratta di una specifica disposizione antielusiva che consente all'Amministrazione finanziaria di riattribuire i redditi al soggetto effettivo, disconoscendo l'interposizione fittizia di persone fisiche o giuridiche.
L'art. 10-bis, L. n. 212/00: abuso del diritto
Questa disposizione, introdotta e riformulata dal D.Lgs. n. 128/15, disciplina l'abuso del diritto fiscale, definito come una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Il comma 12 precisa che "l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando le violazioni di specifiche disposizioni tributarie".
Il comma 13 stabilisce il principio fondamentale: "Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie".
L'art. 3, D.Lgs. n. 74/00: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La fattispecie penale punisce chi, "fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 4, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria", indica in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro.
L'art. 1, comma 1...
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