Interposizione

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    Che cos’è l’interposizione di persona o di ente?

    Il fenomeno dell’interposizione fittizia di persone o di enti in ambito tributario è un fenomeno che negli ultimi anni è notevolmente cresciuto. La norma di riferimento è data dall’art. 37, co. 3 del DPR n. 600/73, secondo il quale:

    In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona“.

    In pratica, la norma permette all’Amministrazione finanziaria di poter imputare al contribuente redditi di cui appaiono titolari altri soggetti. Questo nel caso in cui si possa dimostrare, anche grazie a presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore (per il tramite di interposta persona). Fenomeni di interposizione in ambito fiscale possono esserci tutte le volte in cui un soggetto pone in essere un’azione al solo fine di non vedersi imputare o veder imputare ad altro (soggetto o ente) gli effetti (sotto il profilo patrimoniale o reddituale) che invece sarebbero gravate su di lui.

    Un esempio classico di interposizione in ambito fiscale si presenta nel momento in cui un soggetto costituisce un trust in cui conferisce i suoi beni, ma questi continua ad esserne l’effettivo beneficiario. Oppure, può trattarsi del caso di una persona fisica che appare come socio di una SRL ma che, in realtà appare come “prestanome” di un altro soggetto che è il reale socio della società (titolare effettivo delle quote).

    L’interpello ordinario preventivo

    Il successivo co. 3-bis, tuttavia, prevede una disciplina preventiva di cui può fruire il contribuente. “Il contribuente può comunque richiedere un parere all’amministrazione in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente“. Pertanto, il contribuente ha la possibilità di presentare un’istanza di interpello all’Amministrazione finanziaria, in via preventiva, per capire se vi possono essere profili di elusività nell’operazione che sta per apprestarsi a compiere. In questo modo può ricevere un parere (vincolante per la sola Amministrazione finanziaria) che può guidarlo verso il fare o non fare una determinata operazione.

    Rimborso del reddito da parte del soggetto meramente interposto

    Il co. 4 dell’art. 37 del DPR n. 600/73 prevede la possibilità per il soggetto titolare apparente del reddito di poter chiedere a rimborso le maggiori imposte pagate. Questo, a condizione che sia possibile provare il pagamento di tali maggiori imposte nei limiti del maggior tributo accertato nei confronti del possessore reale del reddito in misura della rideterminazione dell’imposta operata dall’Ufficio. Il rimborso delle imposte viene erogato solo se l’accertamento effettuato nei confronti del titolare del reddito è definitivo.

    Interposizione, simulazione e reato

    Deve essere evidenziata l’irrilevanza penale del comportamento elusivo del contribuente, qualora (e solo qualora) gli siano estranei i caratteri della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza, come previsti dalla normativa tributaria. Tuttavia, nel caso in cui in caso di accertamento venga riscontrato un comportamento simulatorio, l’Amministrazione finanziaria (ex art. 347 c.p.p.) ha l’obbligo di trasmettere la notizia di reato.

    Interposizione fittizia 

    L’interposizione fittizia ricorre nel caso di separazione tra situazione esteriore e sostanziale. In pratica, ci si trova in presenza di un accordo in cui si attribuisce la qualità di parte del contratto ad un soggetto che resta estraneo al rapporto stesso, limitandosi a prestare il proprio nome nello stesso, senza entrare nel merito.

    Interposizione reale

    L’interposizione reale (o rappresentanza indiretta), si verifica nel solo caso di accordo tra interponente e interposto, con quest’ultimo che si impegna a ritrasferire il bene o il diritto all’interponente successivamente. Sostanzialmente, la differenza tra interposizione fittizia e reale risiede nel concreto comportamento degli interessati.

    Interposizione di ente o persona ed obblighi di monitoraggio fiscale

    L’interposizione è un fenomeno che impatta, sotto il profilo fiscale, non solo sulle imposte dirette, ma anche sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali o finanziarie detenute all’estero da parte di soggetti (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) fiscalmente residenti in Italia.

    L’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi ai fini del monitoraggio riguarda anche il possesso di investimenti esteri e di attività estere di natura finanziaria detenute per il tramite di interposta persona (art. 37, co. 3 DPR n. 600/73). Può essere il caso, ad esempio, di soggetti che detengono attività o disponibilità estere patrimoniali “formalmente” intestate d un trust (sia esso residente che non residente), come anche ad una società (ad esempio una SCI francese). In questi casi, ogni qualvolta, l’ente societario rappresenti un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, (titolari effettivi del patrimonio), l’ente deve essere considerato come meramente interposto ed il patrimonio (con i relativi redditi) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Le stesse considerazioni devono ritenersi valide anche in caso di attività che sono solo formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri soggetti fittiziamente interposti (rispetto al soggetto che realmente detiene la disponibilità dei beni detenuti all’estero).

    Articoli di approfondimento sull’interposizione in ambito tributario

     

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