Home Fisco Nazionale Professioni 7 domande per valutare il regime forfettario

7 domande per valutare il regime forfettario

Aprire partita IVA in regime forfettario. Scopri in 7 domande se il regime della flat tax delle partite IVA è il regime che fa al caso tuo. Di seguito un percorso suddiviso in domande per scegliere al meglio.

0

La valutazione di convenienza tra i regimi fiscali per chi apre partita IVA non è mai semplice. Il nostro legislatore ha previsto diversi regimi fiscali applicabili a chi decide di mettersi in proprio. Considerate le tantissime richieste che ci arrivano su questo argomento abbiamo deciso di dedicare questo articolo nel fornire alcuni test da effettuare per valutare la convenienza per l’applicazione del regime forfettario.

Attualmente, infatti, questo regime fiscale è quello che offre la tassazione migliore. Tuttavia, non è detto che questo regime sia quello più conveniente fiscalmente in ogni caso. Di seguito, il nostro test di convenienza fiscale. Qualora al termine dello stesso tu abbia ancora dubbi puoi contattarci per ricevere una consulenza personalizzata, ed eventualmente essere seguito da un dottore Commercialista esperto per la tua attività di lavoro autonomo o di impresa.

Test di convenienza per il regime forfettario

In questo test abbiamo raccolto sette domande che devi porti se stai per aprire una partita IVA per valutare la convenienza nell’applicazione del regime forfettario. Se hai dubbi sul rispetto dei requisiti previsti per il regime forfettario, puoi confrontarti con il tuo Commercialista, oppure contattarci per ricevere una consulenza personalizzata. Ogni situazione, infatti, è diversa e deve essere valutata nel suo complesso, sia in relazione alle condizioni personali del soggetto che di quelle dell’attività che sta svolgendo.

Di seguito il nostro test per la valutazione di convenienza verso il regime forfettario.

1) Il contribuente può beneficiare di deduzioni o detrazioni IRPEF significative?

Chi opta per il forfettario versa un’imposta sostitutiva (al 15% o, per le start-up, al 5%), da cui non è possibile “scaricare” gli oneri detraibili o deducibili che abbattono l’IRPEF. Caso classico da valutare riguarda le detrazioni fiscali per l’edilizia (ristrutturazioni, con detrazione 50%, riqualificazione energetica, al 65%, oppure i lavori che concorrono alla detrazione al 110%). Allo stesso modo oneri deducibili da considerare sono quelli legati ai contributi versati a forme di previdenza complementare, oppure le detrazioni per coniuge a carico o per figli a carico di età superiore ai 21 anni (quelli di età inferiore concorrono all’assegno unico ed universale).

L’aspetto da valutare è l’impatto di questi oneri sul reddito del contribuente per capire quale potrebbe essere l’onere fiscale che si può risparmiare con una tassazione IRPEF (rispetto al forfettario). Questa valutazione è influenza dalla possibilità, per il contribuente di percepire ulteriori redditi imponibili IRPEF, che potrebbero permettere di usufruire del forfettario e continuare a sfruttare questi oneri deducibili e detraibili. E’ il caso di redditi da lavoro dipendente (sotto la soglia prevista per l’applicazione del forfettario, o redditi fondiari). In ogni caso, indispensabile è una valutazione comparativa tra tassazione IRPEF e tassazione flat. Se l’IRPEF risultante dopo l’applicazione di deduzioni e detrazioni (contando anche alle addizionali) è inferiore all’imposta sostitutiva del forfait, può convenire applicare la tassazione ordinaria.

Il forfettario conviene quasi sempre se il contribuente ha altri redditi soggetti a IRPEF sui quali “scaricare” i bonus (ad esempio, lavoro dipendente anche part-time, pensione o redditi da fabbricati non soggetti a cedolare secca). Applicare il regime forfettario con la presenza contemporanea di redditi IRPEF, consente di ottimizzare la pressione fiscale e scaricare i bonus IRPEF.


2) Il contribuente sostiene costi dell’attività molto elevati in relazione al reddito?

Come sappiamo, il contribuente che applica il regime forfettario determina il proprio reddito imponibile applicando al fatturato specifici coefficienti di redditività. Ad esempio, i professionisti, applicano il coefficiente di redditività del 78% del reddito. Questo significa che non vi è la possibilità di scaricare direttamente i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività dal fatturato generato. L’unica eccezione riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno, che possono essere portati a riduzione del reddito.

Solitamente, i coefficienti di redditività sono più vantaggiosi rispetto alla deduzione delle singole spese sostenute. Quindi, ad esempio, per un professionista sfruttare il coefficiente di redditività può essere vantaggioso, in quanto una parte del fatturato finirà per rientrare nel coefficiente di costo forfettario (in questo caso del 22%). In altri casi, invece, il forfait può non rivelarsi conveniente per chi sostiene costi elevati, come ad esempio, per gli e-commerce, che devono acquistare beni e materiali, soprattutto se si effettuano acquisti dall’estero, e non è possibile nemmeno detrarre l’IVA versata sugli acquisti.

3) Il contribuente percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione?

L’accesso al regime forfetario è precluso al contribuente che ha un rapporto di lavoro dipendente ancora in essere e con relativo reddito percepito annualmente che supera la soglia di 30.000 euro, poiché risulta integrata la causa ostativa, che si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Il lavoro dipendente, anche di fonte estera, percepito nell’anno precedente a quello di applicazione del regime flat, ne è una causa ostativa, questo anche in caso di reddito percepito all’estero.

Il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario (vedi la risposta ad interpello 24.05.2021, n. 368 dell’Agenzia delle Entrate).

Altro aspetto da considerare sul lavoro dipendente riguarda la possibilità di emettere fattura nei confronti del proprio ex datore di lavoro. Nel caso in cui questo tipo fatturazione sia prevalente (quindi maggiore del 50% del fatturato) dall’anno successivo non è possibile continuare ad operare in regime forfettario.

La valutazione di questi aspetti in un ottica di lungo periodo può fare la differenza nella scelta di applicazione del regime forfettario.

4) Il contribuente partecipa a società o associazioni professionali?

Non possono applicare il regime forfettario i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a:

  1. Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari;
  2. Controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  3. Associazioni in partecipazione.

Aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86. Una partecipazione qualificata in una società presenta i seguenti requisiti (articolo 2359 c.c.):

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Queste cause di esclusione devono essere verificate nell’anno di applicazione del regime. E non nell’anno precedente. Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è quello relativo all’esercizio da parte della SRL di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni“. Quindi, riepilogando, affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime forfettario è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio. La finalità perseguita è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“. La norma non richiede, peraltro, che l’attività del socio sia svolta (prevalentemente o meno) nei riguardi della SRL. Qualora, però, quest’ultima non svolga, ad esempio, delle prestazioni del socio in Regime Forfettario non sembrerebbe verificarsi l’ipotesi del frazionamento dell’attività.

5) Il contribuente svolge attività economica verso “privati“?

L’emissione di fatture o corrispettivi senza dover addebitare l’IVA rende possibile attuare politiche di prezzo legate alle prestazioni che diventano concorrenziali e vantaggiose per l’utente o comunque – se si mantiene inalterata la tariffa applicata quando il contribuente applicava il regime ordinario/semplificato – si avrà una ottimizzazione dei guadagni. Il regime forfettario, sicuramente, aiuta il lavoratore autonomo a poter proporre prezzi più competitivi rispetto a quelli degli altri contribuenti che operano in regimi ove è obbligatoria l’applicazione dell’IVA. Questo aspetto determina un vantaggio per tutti quei professionisti o imprenditori che vendono beni o servizi a consumatori “privati” (non dotati di partita IVA).

6) Il contribuente opera con rimanenze di magazzino?

Una valutazione di lungo periodo deve essere effettuata per quei lavoratori autonomi la cui attività prevede le rimanenze di magazzino. Infatti, in caso di ingresso nel regime forfettario, il contribuente che applicava un regime IVA è chiamato a versare l’IVA sull’importo delle rimanenze di merci presenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Lo stesso ragionamento vale per i beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali), per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di acquisto (o di ultimazione) per i fabbricati. Idem per i servizi non ancora consumati (es. maxi-canone leasing). Questo tipo di valutazione, anche se a prima vista potrebbe non preoccupare, occorre valutare la situazione in un ottica di lungo periodo ove si potrebbe in futuro verificare una situazione di ingresso nel regime di tassazione flat.

7) Il contribuente opera con l’ausilio di collaboratori?

Per poter esercitare in regime forfettario è necessario che siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

  • Lavoro accessorio,
  • Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
  • Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
  • Le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Questo significa che per operare in regime forfettario è sicuramente opportuno valutare le collaborazioni da lavoratori autonomi, piuttosto che attraverso il lavoro dipendente.

La gestione dell’IVA nei rapporti con altri professionisti/imprese in regime forfettario

La non applicazione dell’IVA in regime forfettario può rappresentare una valida ragione per l’applicazione di questo regime fiscale. I soggetti in regime forfettario non addebitano l’IVA ai clienti e simmetricamente non detraggono l’IVA sugli acquisti. Questa disposizione implica che:

  • Se il soggetto opera con imprese/professionisti, si verifica per il soggetto forfettario una perdita pari all’ammontare di IVA a credito non detratta, mentre sul lato attivo vi è il beneficio di avere vantaggi rispetto ai prezzi praticati da soggetti che applicano l’IVA;
  • Se il soggetto opera con consumatori finali vi è il vantaggio di non dover considerare l’IVA nel prezzo di vendita del bene o del servizio.

Altro effetto legato alla valutazione sull’adozione del regime forfettario riguarda il peso che assume l’ammontare della rettifica della detrazione IVA, legata ai beni strumentali.

Regime forfettario: consulenza fiscale

In questo articolo abbiamo riassunto alcune domande che puoi porti per valutare la convenienza all’applicazione del regime forfettario. Il consiglio che posso darti è quello di valutare attentamente la tua situazione, non solo nel breve, brevissimo periodo ma anche nel futuro. I possibili passaggi dal regime forfettario alla contabilità semplificata e poi da questa di nuovo al regime forfettario possono rivelarsi problematici.

Se hai dubbi riguardanti la possibilità di applicare il regime forfettario alla tua situazione personale, contattaci per avere una consulenza personalizzata. Al link seguente puoi trovare il form di contatto per avere la nostra consulenza ed effettuare una valutazione numerica per l’applicazione del Regime Forfettario alla tua situazione personale. Non aspettare, affidati ad un dottore Commercialista preparato.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    Exit mobile version