- Introduzione di una flat tax incrementale al 15% con tetto massimo di 40.000 euro per il periodo di imposta 2023;
- La base imponibile è calcolata come differenza tra il reddito imponibile dell’anno oggetto di dichiarazione ed il più elevato reddito del triennio precedente;
- Applicabile da persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione intellettuale diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/14.
Come funziona la flat tax incrementale?
L’art. 1, co. 55 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), prevede una interessante forma di agevolazione per le partite Iva individuali che non applicano il regime forfettario (ex Legge n. 190/14). Si tratta di una c.d. “flat tax incrementale“, applicabile sia dagli esercenti attività di impresa, arte o professione intellettuale in forma individuale.
La norma prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF (ex art. 11 del TUIR) e delle relative addizionali, calcolabile sul reddito maturato nel periodo oggetto di dichiarazione (a partire dal 2023) in eccedenza rispetto al valore più elevato riscontrato nel triennio precedente.
Deve essere tenuto presente che la disposizione in commento, nel testo in vigore al momento, fa esplicito riferimento al reddito determinato nel 2023, pertanto, la sua applicazione appare destinata ad una unica annualità.
Profilo soggettivo
Per quanto riguarda il profilo soggettivo di applicazione della disposizione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione fino al prossimo 15 giugno una bozza di circolare. Sulla base delle informazioni sinora a disposizione la norma riguarda le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione intellettuale (comprese le imprese familiari) che non stanno applicando il regime forfettario. La bozza della circolare precisa che non è sufficiente la mera titolarità del reddito d’impresa (ex art. 55 del TUIR) o di lavoro autonomo professionale (ex art. 53 co. 1 del TUIR), facendo espresso riferimento all’esercizio effettivo dell’attività. Questo, inevitabilmente, andrebbe a significare che rimarrebbero esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.
Una precisazione deve essere effettuata per quanto riguarda il regime forfettario. Sono escluse, infatti, le persone fisiche che applicano il regime forfettario, salve l’ipotesi per cui si verifichi la fuoriuscita immediata a seguito del superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso il reddito deve essere ricalcolato per l’intero anno con le modalità ordinarie, ed in questo caso la norma troverebbe applicazione.
Profilo oggettivo
Per quanto riguarda il profilo oggettivo la disposizione riguarda sia i redditi di impresa che i redditi che derivano da attività professionali. Non vi sono riferimenti al regime contabile applicato, rendendo possibili sia la contabilità semplificata che quella ordinaria, l’unica esclusione è l’applicazione del regime forfettario nel periodo di imposta. Anche in relazione a questo punto mancano dei chiarimenti importanti non essendoci riferimenti al fatto che la non applicazione regime forfettario riguardi il solo periodo di imposta oggetto di dichiarazione o anche il triennio precedente, ovvero la base di riferimento da considerare per individuare il reddito di importo più elevato.
Per quanto riguarda il triennio precedente oggetto di osservazione non vi sono chiarimenti per le nuove attività che non possono avere un triennio di riferimento. Anche in questo caso si attende una possibile modifica in sede parlamentare.
Come si calcola la flat tax incrementale?
L’applicazione della tassazione agevolata del 15% si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (incrementale) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Deve essere evidenziato che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.
La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In pratica, i passaggi da seguire dovrebbero essere così riassunti:
- Calcolare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente (c.d. “quota incrementale“);
- Sottrarre dalla quota incrementale la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022 (quindi sulla quota incrementale stessa);
- Sul reddito incrementale risultante dal calcolo (nel limite massimo di 40.000 euro) deve essere applicata l’aliquota del 15%.
Deve essere evidenziato che l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF (ed alle addizionali) secondo i criteri ordinari. Sul punto, per il calcolo dell’IRPEF della quota di reddito eccedente, devono essere applicate le aliquote IRPEF dovute senza considerate la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (art. 3, co. 3, lett. a) del TUIR).
Nel caso in cui il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita è da ritenersi irrilevante.
Si rappresenta, infine, che, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che aderiscono al regime forfetario), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria) e RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata).
Rilevanza della base imponibile per deduzioni detrazioni e bonus
La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva, per specifica disposizione, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Sulla base del testo attualmente in essere, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta successivo. A tali fini, infatti, deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.
Questo meccanismo metterebbe i contribuenti nella condizione di pagare acconti IRPEF non sulla quota parte di reddito assoggettata ad IRPEF nell’anno oggetto di dichiarazione (al netto della quota incrementale) ma avendo come base di calcolo la base imponibile che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie. Pertanto, se venisse confermato questo meccanismo, si complicherebbe la situazione dei contribuenti creando possibili squilibri sul versamento degli acconti di imposta per il 2024.
Esempio di calcolo
Ipotizziamo un professionista con un reddito del 2023 pari a 100.000 euro e redditi registrati nel triennio precedente pari a 60.000 euro nel 2020, 70.000 nel 2021 e 75.000 nel 2022. La quota incrementale di reddito è pari a 25.000 euro (100mila – 75mila). A questo punto deve essere applicata la franchigia del 5% da calcolare sul reddito più elevato del triennio (75.000), pari a 3.750 euro . La base imponibile è, quindi, pari a 21.250 euro, sulla quale deve essere applicata la flat tax del 15%, per 3.187,50 euro. Sulla restante quota di reddito (78.750 euro) resterebbe ferma l’imposizione progressiva (con IRPEF pari a 26.763 euro, oltre addizionali). La tassazione complessiva, in questo caso è pari a 29.950 euro. Ricordiamo che l’importo massimo della base imponibile è fissato per legge a 40.000 euro.
Nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria IRPEF l’imposta sarebbe pari a 35.900 euro. Il vantaggio derivante dall’applicazione della flat tax incrementale è pari a 5.950 euro.
Quanto conviene scegliere la flat tax incrementale?
Questa disposizione di favore, per l’attuale normativa, può essere di convenienza per tutte quelle partite Iva il cui reddito consente di determinare una base imponibile vicina al tetto massimo consentito di 40mila euro. La convenienza è tanto maggiore quanto si supera lo scaglione più elevato del 43% di IRPEF (sopra i 50mila euro), anche in relazione al fatto che la flat tax esonera dal versamento delle addizionali IRPEF. Nelle intenzioni del governo, la flat tax incrementale dovrebbe generare un meccanismo incentivante a favore di chi crea ricchezza. Questo anche in ottica di favorire la spinta a fatturare ed evitare meccanismi fraudolenti. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che, l’anno 2022 che sta terminando potrebbe spingere professionisti ed imprenditori a spostare il pagamento di fatture al 2023 per favore questo meccanismo di formazione di base imponibile incrementale.
Deve essere evidenziato che, quella indicata, rappresenta una prima possibile interpretazione della norma in attesa dell’approvazione del testo definitivo ed in attesa che arrivino i primi chiarimenti ufficiali. Vi terremo informati sull’aggiornamento di questa disposizione.
Flat tax incrementale nel quadro LM
La flat tax incrementale trova spazio all’interno del quadro LM del modello redditi, all’interno della sezione II.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’imposta segue le stesse disposizioni valide per le imposte sui redditi. Pertanto si rende applicabile:
- L’istituto della rateazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97;
- Il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (con la maggiorazione dello 0,40%);
- Il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 13/24).
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, nella sezione “Erario” utilizzando il codice tributo 1731.