Finanziamenti delle holding: deduzione interessi passivi

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Le società holding ricorrono a finanziamenti per acquistare partecipazioni o per soddisfare il fabbisogno finanziario proprio e del gruppo. Tuttavia, la deducibilità fiscale degli interessi passivi dipende dalla natura della società e dal regime fiscale applicabile.

Il trattamento fiscale degli interessi passivi

Il regime fiscale degli interessi passivi varia a seconda della forma giuridica della holding e della sua attività principale. Volendo schematizzare possiamo individuare le seguenti casistiche a seconda della tipologia societaria che richiede i finanziamenti:

  • Società semplici: non possono dedurre gli interessi passivi, poiché il TUIR non contempla la nozione di reddito di capitale negativo. Questo significa che eventuali finanziamenti non producono un beneficio fiscale per la società;
  • Società di persone (SNC e SAS): gli interessi passivi sono deducibili se inerenti all’attività di impresa, secondo l’art. 61 del TUIR. Tuttavia, la deducibilità non è automatica e richiede la dimostrazione dell’inerenza dell’onere finanziario all’attività imprenditoriale;
  • Società di capitali (SRL, SPA, SAPA): applicano la regola del ROL (Risultato Operativo Lordo) per determinare la quota di interessi passivi deducibile, secondo l’art. 96 del TUIR. Questo meccanismo consente di limitare la deducibilità ai ricavi operativi, evitando eccessivi vantaggi fiscali per le imprese altamente indebitate.

Vediamo, di seguito, le casistiche che si possono presentare.

Deducibilità interessi passivi per le holding soggette a IRPEF

Per i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa, l’art. 61 del TUIR prevede che gli interessi passivi su finanziamenti inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra:

  • L’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e
  • L’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Questo regime riguarda, quindi, le holding che sono società di persone commerciali, ossia le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Inoltre, la norma in argomento si applica sia ai soggetti in contabilità semplificata che ai soggetti in contabilità ordinaria. Resta fermo, però, che per i soggetti in contabilità semplificata gli interessi passivi sono deducibili secondo il “criterio di cassa“.

Deducibilità interessi passivi per le holding soggette a IRES

L’art. 96 del TUIR prevede un diverso trattamento per i soggetti IRES, distinguendo tra:

  • Società di partecipazione non finanziaria, che applicano la regola del ROL per la deducibilità degli interessi passivi;
  • Intermediari finanziari e imprese di assicurazione, per i quali gli interessi passivi sono integralmente deducibili o deducibili al 96%. Per questi ultimi viene prevista:
    • L’integrale deducibilità degli interessi per gli intermediari finanziari secondo la definizione dell’art. 162-bis del TUIR;
    • La deducibilità parziale del 96% degli interessi passivi per le SGR, le SIM, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.

Il monitoraggio del ROL per le holding industriali

Le holding industriali (SRL, SPA, SAPA) deducono gli interessi passivi secondo il sistema del monitoraggio del ROL, che prevede:

  1. La deduzione fino alla concorrenza degli interessi attivi;
  2. La deduzione della quota eccedente nel limite del 30% del ROL.

Il ROL si calcola come differenza tra valore e costi della produzione (art. 2425 c.c.), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lett. a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Questo meccanismo mira a garantire che la deducibilità degli interessi passivi sia proporzionata alla capacità dell’impresa di generare reddito operativo.

Riporto degli interessi passivi e ROL

Se in un esercizio gli interessi passivi superano la somma di:

  • Interessi attivi di competenza;
  • Interessi attivi riportati da periodi precedenti;
  • 30% del ROL dell’anno;
  • 30% del ROL riportato da anni precedenti,

essi possono essere dedotti nei periodi successivi. Questo consente alle imprese di gestire la variabilità del loro risultato operativo, garantendo comunque una certa flessibilità fiscale.

Dal D.Lgs. n. 142/18 emergono due elementi rilevanti:

  • L’eliminazione dell’esclusione dei componenti straordinari nel calcolo del ROL, ampliando così la base imponibile per la deducibilità degli interessi.
  • Il riporto dell’eccedenza del ROL limitato a 5 anni, rendendo più stringente la disciplina rispetto al passato.

Interessi passivi e leasing

Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC-adopter), gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing sono soggetti alla disciplina dell’art. 96 del TUIR. Per gli IAS-adopter, l’IFRS 16 prevede invece una contabilizzazione distinta degli interessi passivi, in quanto il metodo di rilevazione contabile differisce. Le aziende devono quindi prestare attenzione alla corretta classificazione contabile degli oneri finanziari per evitare errori nella dichiarazione dei redditi.

Impatti fiscali della vendita di partecipazioni

Quando una holding vende una partecipazione, il trattamento fiscale degli interessi passivi connessi all’operazione dipende dalla metodologia contabile adottata e dalla natura dell’operazione. In generale, il costo fiscale della partecipazione viene determinato in base al corrispettivo contrattuale, indipendentemente dall’eventuale rilevazione contabile di oneri finanziari dovuti a dilazioni di pagamento. Questo principio garantisce che il valore fiscale delle partecipazioni non sia influenzato artificialmente da strutture di finanziamento particolari.

Per esempio, supponiamo che una holding acquisti una partecipazione per 1 milione di euro con pagamento dilazionato in 5 anni, senza interessi espliciti. Secondo il principio del costo ammortizzato, la contabilità potrebbe registrare un onere finanziario implicito derivante dalla dilazione del pagamento. Tuttavia, ai fini fiscali, il costo della partecipazione rimane pari a 1 milione di euro, senza considerare eventuali interessi figurativi che potrebbero emergere dalla contabilizzazione. Questo approccio previene un’alterazione del valore della partecipazione e assicura che eventuali plusvalenze o minusvalenze siano calcolate in modo oggettivo e conforme alle norme tributarie.

Consulenza fiscale online

Le regole fiscali sulla deducibilità degli interessi passivi nelle holding sono complesse e variano a seconda della natura giuridica della società e della sua attività. Per massimizzare le agevolazioni fiscali, è fondamentale comprendere il funzionamento del ROL e delle norme di riferimento, adottando strategie di gestione finanziaria e fiscale adeguate.

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