Fatturazione elettronica: le novità in vigore dal 1 aprile

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Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo codice “Tipo Documento” TD29 per la regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari. Le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica erano già state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.

Il codice TD29 consente di comunicare le omissioni o irregolarità senza l’obbligo di emettere autofattura e versare l’IVA, riducendo l’onere amministrativo per i contribuenti.

Gli aggiornamenti recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:

  • Nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
  • Nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20; 
  • Aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
  • Eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione alcuni servizi gratuiti per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice, al fine di predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche:

  • Procedura web, che oltre a predisporre consente anche di trasmettere le fatture elettroniche;
  • Software per PC fisso disponibile, con la sua guida;
  • App denominata “Fatture” disponibile negli store IOS o Android.

Novità sistema sanzionatorio tributario

La riforma delle sanzioni tributarie, di cui al D.lgs. n. 87/2024, ha modificato la regolamentazione delle fatture omesse o irregolari, semplificando le modalità di regolarizzazione. Prima dell’entrata del decreto in commento, il cessionario o committente che non riceveva una fattura nei termini previsti o riceveva una fattura errata era obbligato a emettere un’autofattura (TD20) e versare l’IVA circa l’operazione non documentata. Le novità previste della riforma hanno semplificato il sistema sanzionatorio tributario, rendendo più agevole il processo di regolarizzazione delle irregolarità fiscali.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo, il cessionario o committente che non riceve la fattura o riceve una fattura irregolare dovrà comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare. Inoltre, sono state ridotte le sanzioni, in quanto la mancata comunicazione dell’irregolarità comporta una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, mentre, le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 rimangono soggette a sanzioni più severe, pari al 100% dell’imposta dovuta.

Il nuovo codice TD29 è una semplificazione prevista per il processo di regolarizzazione delle irregolarità, permettendo al contribuente di correggere la propria posizione senza dover incorrere in ulteriori adempimenti finanziari.

Cosa cambia dal 1° Aprile 2025?

A partire da aprile 2025 diventa quindi operativa la nuova modalità di regolarizzazione delle fatture irregolari tramite il codice TD29. Si utilizzerà il codice tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.

Il file TD29 rappresenta una mera comunicazione, non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

    Per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, il cessionario o committente non dovrà più emettere un’autofattura (TD20) e pagare l’IVA per correggere la situazione. Ma si dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare.

    La comunicazione dovrà avvenire attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice Tipo Documento TD29.

    Nuovo Codice TD29

    Il nuovo codice TD29 è volto a semplificare la comunicazione delle irregolarità o delle omissioni nelle fatture elettroniche, permettendo di regolarizzare gli errori senza dover versare l’IVA con l’invio dell’autofattura con codice TD20.

    La compilazione del TD29 comporta l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando un file XML.

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione del campo cedente/prestatore occorre ricordare che TD29 non è un’autofattura, quindi non è permesso che il cedente e il cessionario siano lo stesso soggetto, poiché ciò genera un errore di tipo 00471.

    Il cedente/prestatore deve essere un operatore nazionale, se il campo Id Paese del cedente ha un valore diverso da IT, il file verrà scartato con il codice errore 00473. Inoltre, occorre indicare la partita IVA del cedente/prestatore, in mancanza di questo, il file verrà respinto con l’errore 00475.

    Codice TD20

    Il codice TD20 rimarrà in uso per alcune situazioni. Il vecchio codice TD20, dopo il 1° aprile 2025, resta attivo limitatamente alla regolarizzazione relativa al meccanismo del reverse charge e agli acquisti intracomunitari o prestazioni da soggetti UE, secondo l’articolo 46, comma 5, del D.L. 331/1993.

    Il codice TD29 riguarda soltanto le fatture che presentano irregolarità legate alla mancata emissione o a errori nei dettagli della fattura stessa.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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