La Legge n. 49/2023 (pubblicata in G.U. n. 104 del 5 maggio 2023) “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“, ha previsto l’applicazione dell’equo compenso per i liberi professionisti. Questa norma si pone l’obiettivo di garantire ai professionisti un compenso adeguato al valore della loro prestazione e a rafforzare la loro tutela nei rapporti contrattuali con imprese specifiche, considerate contraenti forti per natura, dimensioni o fatturato.
Sono previste alcune regole e standard minimi cui alcune aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. L’obiettivo è quello di garantire una retribuzione adeguata a chi svolge per loro un lavoro di tipo intellettuale.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è l’equo compenso dei professionisti?
- Quando si applica la legge sull’equo compenso?
- Mancato rispetto della disciplina: nullità delle clausole
- Tutela del professionista in caso di violazioni dal committente
- Sanzioni da parte degli ordini professionali
- Equo compenso solo per un pubblico limitato di professionisti
- Domande frequenti
Che cos’è l’equo compenso dei professionisti?
Si tratta un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali per le varie categorie di professionisti.
Le disposizioni dell’art. 13 della Legge n. 49/23 prevedono un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, in modo da salvaguardare il professionista, che nella maggioranza dei casi si ritrova in una situazione di debolezza contrattuale, nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei committenti forti, come banche, assicurazioni e imprese con più di 50 dipendenti o con fatturato superiore a 10 milioni di euro.
La norma prevede il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro del professionista, ma non solo. Negli ultimi anni, è cambiato più volte il calcolo delle tariffe e dei parametri, per la determinazione dei compensi professionali. Dopo la liberalizzazione delle tariffe nel 2006, si è deciso di optare per la definizione di parametri professionali, che definiscono gli importi di riferimento, stabiliti per ciascuna categoria e attività, mediante decreto ministeriale. Il compenso del professionista potrà ritenersi equo se è proporzionato ai seguenti elementi:
- Quantità e qualità del lavoro svolto;
- Contenuto e caratteristiche della prestazione professionale:
- Compensi previsti dalla disciplina ministeriale, ai sensi dei D.M. 140/2012 e D.M. 17 giugno 2016.
L’equo compenso per i liberi professionisti esisteva già, tuttavia non c’era alcun tipo di vincolo per le aziende e riguardava soltanto quelli per cui esisteva un ordine professionale.
Per quali professionisti si applica?
L’equo compenso riguarda sia le professioni per cui esiste un ordine professionale ma anche quelle che non ce l’hanno, le c.d. professioni “non ordinistiche”. In particolare, il compenso deve essere conforme ai compensi (parametri professionali) previsti:
- Per i liberi professionisti iscritti a un ordine professionale i valori sono indicati nel Decreto Ministeriale 140 del 2012, ad eccezione per gli avvocati, in quanto l’ordine nel 2022 ha introdotto parametri aggiornati.
- Per i liberi professionisti non appartenenti a un ordine i valori sono stabiliti in nuovi parametri attraverso un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni. Le imprese potranno non rispettare questi valori nel caso in cui dovessero concordare nuovi parametri convenzionali con gli ordini professionali competenti per il loro settore.
Cosa sono i parametri professionali?
I parametri professionali sono criteri stabiliti da decreti ministeriali per determinare il compenso per le prestazioni professionali di diverse categorie di professionisti. Questi parametri servono a calcolare la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
I parametri previsti dai decreti ministeriali rappresentano il documento centrale su cui si basa l’equo compenso. Da evidenziare che deve essere effettuato un importante lavoro di aggiornamento. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della norma i parametri di riferimento delle prestazioni professionali devono essere aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.
Quando si applica la legge sull’equo compenso?
La legge si applica ai rapporti professionali che riguardano la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) regolati da convenzioni e relativi allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:
- Imprese bancarie, assicurative e loro controllate, mandatarie;
- Imprese con più di 50 lavoratori;
- Imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- Pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Mancato rispetto della disciplina: nullità delle clausole
Le clausole che violano la disciplina in materia di equo compenso, sono da ritenersi nulle, con conseguente conservazione delle altre parti del contratto. Saranno quindi nulle tutte quelle clausole che prevedono:
- Compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso;
- Vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- Chiedano al professionista l’anticipazione di spese;
- Attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del servizio reso;
- Diano al cliente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali oppure concedano al cliente la possibilità di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del con tratto oppure concedano la possibilità di richiedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- Impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione;
- Prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- Prevedano, in caso di nuovo accordo che la nuova disciplina sui compensi (se implicante compensi inferiori ai precedenti) si applichi agli incarichi pendenti o non ancora fatturati;
- Riconoscano il compenso per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- Obblighino il professionista a rimborsare al cliente che richieda l’utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, formazione e servizi di assistenza tecnica il costo di tali servizi.
Tutela del professionista in caso di violazioni dal committente
I professionisti possono impugnare davanti al Tribunale competente le convenzioni, i contratti, gli esiti delle gare, gli affidamenti, gli elenchi di fiduciari o qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo. Il professionista può chiedere l’annullamento degli accordi e la rideterminazione del compenso secondo i Parametri ministeriali. Al termine del giudizio, al professionista, oltre alla differenza tra quanto già percepito e l’equo compenso, può essere riconosciuto un indennizzo fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Sanzioni da parte degli ordini professionali
Il professionista che non applica le disposizioni sull’equo compenso può essere sanzionato dal proprio Ordine professionale: i professionisti che pattuiscono un compenso non equo sono soggetti a sanzioni disciplinari dei rispettivi Ordini e Collegi professionali ed all’adozione di specifiche norme deontologiche. In questo contesto gli Ordini ed i Collegi sono chiamati a rivedere il Codice deontologico inserendo sanzioni per il professionista che consegna un preventivo non equo ossia “non proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri“.
La norma prevede anche l’istituzione di un osservatorio nazionale al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella legge. Viene affidato, inoltre, agli Ordini professionali la vigilanza sull’applicazione della norma.
Equo compenso solo per un pubblico limitato di professionisti
Le disposizioni si rivolgono agli iscritti agli ordini e collegi professionali e alle professioni non riconosciute, di cui al comma 2 dell’art. 1, legge n. 4/2013. Si riferiscono, inoltre, a prestazioni d’opera intellettuale. Nello specifico, rientrano le prestazioni professionali, che sono svolte nei confronti di:
- Banche e assicurazioni;
- Imprese con più di 50 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi;
- Pubblica Amministrazione e società partecipate pubbliche.
Questi paletti, inseriti nel disegno di legge, fanno in modo che la garanzia di un compenso equo scatterà solo per un pubblico ristretto di professionisti. I dati si riferiscono a 27.000 pubbliche amministrazioni e 51.000 aziende private, che rispettano le soglie di fatturato e dipendenti. Se si pensa che su un totale di sei milioni di imprese private, solo più di 33.000 raggiungono la soglia dei 50 dipendenti, a cui si aggiungono altre 35.165 in base al fatturato, la situazione per i professionisti non è così rosea. Nella realtà questi parametri sono falsati in negativo, in quanto la maggioranza di aziende, con più di 50 lavoratori, conta anche su un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Sono oltre 18.000, le aziende in possesso di entrambi i requisiti. Ciò significa che solo poco più di 17.000 imprese private saranno obbligate a rispettare i parametri relativi all’equo compenso.
La norma prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati mediante azione di classe. La quale può essere intrapresa individualmente da ciascun professionista, dal Consiglio nazionale dell’Ordine cui il professionista è iscritto o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
Domande frequenti
Viene calcolato in base ai parametri stabiliti da decreti ministeriali per le diverse categorie professionali. Questi parametri servono a determinare la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
La legge prevede sanzioni in caso di violazioni. Ad esempio, le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata sono nulle. Inoltre, il professionista ha diritto ad un indennizzo a favore del professionista e può agire in giudizio.
Per sapere se il tuo compenso è equo, puoi confrontarlo con i parametri stabiliti da decreti ministeriali per la tua categoria professionale. Questi parametri servono a determinare la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
I parametri sono stabiliti da decreti ministeriali per le diverse categorie professionali. Questi parametri servono a determinare la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.