L’energia fotovoltaica sia per uso domestico che per uso commerciale, beneficia di alcuni sgravi fiscali volti ad incentivare la produzione di energia pulita.
L’energia fotovoltaica costituisce una fonte rinnovabile di energia di origine solare. Rappresenta una modalità di produzione dell’energia mediante l’impiego di fonti alternative rispetto alle tradizionali risorse ed è un obiettivo che le istituzioni hanno teso ad incentivare introducendo misure atte a favorirne la diffusione.
Il vero vantaggio per il soggetto produttore, tuttavia, riguarda la possibilità di non limitarsi ad un mero autoconsumo, ma al contrario, cedere l’energia esuberante sul mercato. Infatti, il produttore di energia fotovoltaica può alternativamente:
- Provvedere alla cessione in rete dell’energia in surplus tramite vendita diretta (tramite iscrizione al mercato dell’energia elettrica), o vendita indiretta (tramite una convenzione con il gestore dell’energia);
- Provvedere ad uno scambio sul posto, con il quale l’impresa distributrice di energia effettua ogni anno una verifica del saldo tra energia utilizzata e quella immessa in rete.
Il beneficio economico derivante dall’autoconsumo non è tassabile, in quanto derivante dalla riduzione dei prelievi di energia dalla rete nazionale. E’ invece soggetto a tassazione l’introito derivante dalla cessione dell’energia alla rete elettrica.
Fiscalità diretta dei ricavi da cessione di energia
Un soggetto che realizza un impianto fotovoltaico, sarà sicuramente interessato ad un utilizzo proprio dell’energia prodotta, o in alternativa, ad un uso cosiddetto promiscuo. Infatti, ai fini delle imposte dirette, un uso strettamente “domestico” non avrà rilevanza ai fini Irpef, in quanto si tratta esclusivamente di un’attività volta a rendere l’impianto elettrico autosufficiente. Allo stesso modo, anche la tariffa incentivante, rappresentando un contributo a fondo perduto, non rientra in alcuna fattispecie imponibile di cui all’articolo 6 del Tuir.
Nel caso opposto, invece, quando si produce energia fotovoltaica eccedente il mero consumo privato, ai fini delle imposte dirette, come evidenziato anche dalla C.M. n. 46/E/07, il discrimine per il trattamento fiscale è dato dalla potenza nominale dell’impianto installato e dal posizionamento dello stesso.
- Impianti al servizio della casa installati con Pn ≤ 20 kw – Quando l’impianto di energia fotovoltaica è posizionato sul tetto della casa o nell’area pertinenziale della stessa, esso deve essere considerato ad uso prevalentemente privatistico, con conseguente impossibilità di riscontrare un’attività commerciale abituale. Per quanto riguarda la cessione di energia in esubero, in ipotesi di scambio sul posto, l’immissione di energia in rete non rileva ai fini fiscali, mentre in caso di cessione di energia, i proventi che se ne conseguono rilevano ai fini Irpef come redditi diversi, essendo configurabile un’attività commerciale svolta in maniera non abituale (art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir). La base imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e i costi specificatamente sostenuti per ottenerli. I proventi non devono essere assoggettati ad Iva. Per quanto riguarda la tariffa incentivante, di cui al conto energia, avremo che la stessa:
- Ai fini delle imposte dirette è irrilevante;
- Ai fini dell’Iva la tariffa non rileva per mancanza dei requisiti soggettivo e oggettivo;
- Non è soggetta a ritenuta di acconto ex articolo 28 DPR n. 600/73;
- Impianti con Pn ≥20 kw – In questo caso la tariffa incentivante, ai fini delle imposte dirette rileverà come contributo in conto esercizio ai sensi dell’articolo 85 del Tuir. Ai fini Iva non è rilevante per carenza del requisito soggettivo e oggettivo. E’ soggetta a ritenuta del 4%, per la parte relativa alla vendita. In caso di cessione dell’energia avremo:
- Ai fini delle imposte dirette i ricavi della vendita sono ordinari componenti positivi di reddito e l’impianto fotovoltaico concorrerà alla formazione del reddito quale bene a fecondità ripetuta;
- Ai fini Irap i ricavi concorrono in via ordinaria;
- Ai fini Iva i corrispettivi percepiti sono rilevanti con conseguente obbligo di assoggettazione. In questo caso, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, DPR 633/72 si potrà detrarre l’Iva assolta per l’acquisto in proporzione alla quota di energia prodotta e venduta;
- Impianti installati da lavoratori autonomi – In caso dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico da parte di un lavoratore autonomo, vi possono essere diversi possibili casi:
- Utilizzo dell’impianto ad uso esclusivo dell’attività – La tariffa incentivante percepita rileva così: ai fini delle imposte dirette non vi è rilevanza. Ai fini iva non rileva per mancanza del requisito soggettivo e oggettivo. L’imposta assolta sull’acquisto sarà detraibile, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633/72;
- Utilizzo promiscuo dell’impianto – In caso di utilizzo sia per l’attività di lavoro autonomo che per usi domestici, valgono per la tariffa incentivante, le considerazioni di cui sopra. Unica eccezione è data dall’ammortamento dell’impianto che in questo caso può essere fatto, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del Tuir, nella misura del 50%;
- Cessione dell’energia prodotta in eccesso – Nel caso in cui si proceda alla vendita dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso, si è in presenza di un’attività commerciale che comporta anche l’adozione della contabilità separata ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 36 DPR n. 633/72. La tariffa incentivante rileverà ai fini Irpef in proporzione all’energia venduta. Valgono le altre considerazioni viste in precedenza. I ricavi della vendita di energia concorreranno alla formazione della base imponibile dell’imposizione diretta che dell’Irap e saranno assoggettati ad Iva. Per quanto riguarda la quota di ammortamento, seguirà le regole proprie del reddito di lavoro autonomo.
- Impianti installati nell’attività commerciale – Per le persone fisiche e giuridiche che realizzano un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale, la tariffa incentivante assume natura di contributo in conto esercizio sempre rilevante ai fini fiscali. A tal fine sarà il pieno concorso alla determinazione del reddito di impresa, sia per quanto riguarda i possibili componenti negativi, attraverso gli ammortamenti ed i costi di manutenzione, sia per quanto attiene ai positivi, come la tariffa incentivante, sia i ricavi di vendita dell’energia fotovoltaica, con l’unica differenza che in questo caso l’IVA è detraibile per intero, ai sensi dell’art.19 DPR 633/72, in quanto relativa ad operazioni svolte nell’ambito di attività commerciale da parte di soggetti passivi d’imposta.
Fiscalità indiretta sull’energia fotovoltaica
L’acquisto di un impianto fotovoltaico, o la sua realizzazione, scontano un’aliquota IVA agevolata al 10%, per effetto del n. 127-quinques) della Tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/72, ai sensi del quale l’aliquota si applica anche agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore/energia e di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica o eolica. Nel caso in cui l’acquisto dei pannelli fotovoltaici venga effettuato all’estero, presso soggetti extra-Ue, si sconterà comunque un’aliquota Iva del 10%.