L'art. 375 co. 2 del DLgs. 14/2019 ha inserito il nuovo co. 2 dell'art. 2086 c.c., ai sensi del quale l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'art. 375 co. 1 del DLgs. 14/2019, inoltre, ha sostituito la rubrica dell'art. 2086 c.c., che è passata da "Direzione e gerarchia dell'impresa" a "Gestione dell'impresa".

Ambito di applicabilità

Tale dovere investe, innanzitutto, le società di persone e quelle di capitali, ma non solo. Quanto alle società di persone, l'art. 377 co. 1 del DLgs. 14/2019 aveva sostituito il co. 1 dell'art. 2257 c.c., in tema di società semplice, stabilendo che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086 co. 2 c.c., sopra ricordato, e che spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Tale previsione è stata poi sostituita dall'art. 40 co. 1 del DLgs. 147/2020 con la seguente:

"L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri".

Al riguardo si tenga presente che analoga disposizione non è espressamente ripetuta per le SNC e le SAS, ma:

l'art. 2293 c.c. stabilisce che la snc è regolata dalle norme del relativo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo relativo alla società semplice;l'art. 2315 c.c. stabilisce che alla sas si applicano le disposizioni relative alla snc.

Entrata in vigore

Gli artt. 375 e 377 del D.lgs.. 14/2019, che hanno introdotto le novità richiamate, sono entrati in vigore il 16.3.2019; 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 389 co. 2 del D.lgs. 14/2019). Le correzioni apportate dal D.lgs.. 147/2020 agli articoli del codice civile già modificati dall'art. 377 del DLgs.14/2019, invece, sono in vigore dal 20.11.2020 (art. 42 del D.lgs. 147/2020). Le novità apportate dal D.lgs. 83/2022, infine, sono in vigore dal 15.7.2022, in coincidenza con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.lgs.. 14/2019) nel suo complesso.

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L'obbligo di istituire adeguati assetti era già presente nel sistema in forza delle previsioni contenute nell' art. 2381 c.c. Tale disciplina, peraltro, si è rivelata, alla prova dei fatti, non propr...

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