Certificazione Unica forfettari 2025: addio dal 2025

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Eliminata la certificazione unica che i sostituti di imposta devono emettere verso i soggetti in regime forfettario a partire dal periodo di imposta 2024 (adempimenti 2025).

A partire dal periodo di imposta 2024, il Decreto Semplificazione per gli Adempimenti Fiscali (D.Lgs. n. 1 del 2024, art. 29 – G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024) ha eliminato l’obbligo della Certificazione Unica per i soggetti che adottano il regime forfettario o di vantaggio.

Di conseguenza, i soggetti in regime forfettario o in regime dei minimi non sono più tenuti a ricevere la Certificazione Unica per i compensi percepiti dal periodo d’imposta 2024. Tale decisione si basa sulla disponibilità automatica dei dati relativi ai compensi dei soggetti in regime forfettario e minimi presso gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il sistema di Interscambio, rendendo superflua la compilazione della Certificazione Unica.

Il Modello della Certificazione Unica 2025 è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate e reso disponibile dallo scorso 15 gennaio. Contestualmente sono state fornite le istruzioni per la sua compilazione, stabilendo la scadenza per la consegna ai lavoratori entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica).

Per le certificazioni uniche che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di consegna è prorogato al 31 ottobre 2025, ovvero la scadenza per la presentazione del Modello 770.

Stop alla Certificazione unica per i forfettari

Le fatture emesse dai forfettari a partire dal 1° gennaio 2024 transitano esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha direttamente accesso a tutte le informazioni relative ai compensi percepiti dai forfettari, rendendo superflua la CU.

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 1/24 rubricato “Rimozione della Certificazione Unica per i Soggetti Forfettari e di Vantaggio“, modifica l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 datato 22 luglio 1998, aggiungendo un nuovo paragrafo, il 6-septies, che esenta tali soggetti dagli obblighi di compilazione della Certificazione Unica a partire dal periodo 2024. 

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

Questo nuovo paragrafo esenta tali soggetti dalla ricezione della Certificazione unica, da parte dei committenti, a partire dal 2024. Pertanto, l’obbligo di inviare la Certificazione Unica ai soggetti che applicano il regime forfettario o di vantaggio viene eliminato a partire dall’anno d’imposta 2024. Infatti, l’ultima CU inviata per i forfettari è stata quella dello scorso anno (CU 2024 relativa ai compensi corrisposti nel 2023).

Di fatto, l’eliminazione della CU per i soggetti titolari di partita IVA in regime dei minimi o forfettario, determina un alleggerimento degli adempimenti fiscali a carico dei sostituti d’imposta. Si discute da tempo la possibilità di una eliminazione totale della Certificazione dei sostituti d’imposta, ma al momento tale decisione sembra ancora rimandata al futuro.

Dichiarazione precompilata anche i forfettari

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari comporta anche un’ulteriore semplificazione: a partire dal periodo di imposta 2024, sarà infatti disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche per le partite IVA in regime forfettario. Questo significa che accedendo al portare dedicato dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile accedere alla dichiarazione predisposta sulla base delle fatture emesse nel periodo d’imposta, andando a semplificare gli oneri burocratici dei forfettari, che avranno la possibilità di controllare i dati presenti (eventualmente modificarli) ed inviare telematicamente la propria dichiarazione dei redditi. Naturalmente, è sempre consigliabile analizzare la propria situazione con il proprio commercialista di fiducia, al fine di evitare di commettere possibili errori ed individuare eventuali inesattezze o mancanze nella precompilata stessa.

Nonostante l’eliminazione della CU, restano alcuni obblighi per i forfettari:

  • Comunicazione dei redditi percepiti attraverso il Modello Redditi PF (anche precompilato);
  • Conservazione della documentazione contabile per fini di controllo;
  • Rispetto delle regole sulla fatturazione elettronica (obbligatoria).

Se sei un forfettario e desideri approfondire i tuoi obblighi fiscali, contattaci per una consulenza fiscale personalizzata.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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