La soglia scende a 100.000€ e i dividendi salgono al 16%: cosa cambia per chi ha una SRL in Romania e le opzioni per adeguarsi o chiudere.
Dal 1° gennaio 2026 la soglia del regime microimprese rumeno (OUG 156/2024) scende a € 100.000 e l’imposta sui dividendi sale dal 10% al 16% (Legge 141/2025). Chi ha già una SRL deve scegliere tra assumere un dipendente, passare al 16% ordinario o chiudere la società.
Il regime microimprese Romania 2026 impone alle SRL rumene già costituite una scelta operativa entro l’anno: il plafond di fatturato scende a € 100.000 (OUG 156/2024) e resta un’unica aliquota dell’1% sui ricavi, ma solo se la società mantiene almeno un dipendente a tempo pieno o un amministratore con contratto di mandato retribuito. Chi supera la soglia passa automaticamente e senza possibilità di rientro nell’anno all’imposta ordinaria sul profitto del 16%, dal trimestre di sforamento.
A questo si aggiunge un secondo cambiamento, distinto dalla soglia: dal 1° gennaio 2026 l’imposta sui dividendi sale dal 10% al 16% (Legge 141/2025), riducendo il vantaggio netto anche per chi resta nel regime agevolato. Per il socio italiano le opzioni pratiche sono tre: assumere un dipendente per restare nell’1%, accettare il passaggio al 16% ordinario, oppure avviare la chiusura della società. Ognuna ha conseguenze fiscali diverse in Italia, dal rischio CFC alla tassazione dell’avanzo di liquidazione, che vanno valutate prima di decidere.

Regime microimprese Romania 2026: soglia e condizioni
Dal 1° gennaio 2026 una SRL rumena resta nel regime microimprese solo se rispetta cumulativamente cinque condizioni, tra cui una soglia di fatturato dimezzata rispetto al 2025 e l’obbligo di un dipendente. Chi non le rispetta tutte passa automaticamente all’imposta sul profitto ordinaria.
La soglia di accesso al regime è stata ridotta in due tappe dall’OUG 156/2024: € 250.000 per l’anno fiscale 2025, verificati sui ricavi realizzati entro il 31 dicembre 2024, e € 100.000 dal 2026, verificati sui ricavi realizzati entro il 31 dicembre 2025 al cambio BNR di quella data. La riduzione non è un’ipotesi in discussione, ma norma già in vigore.
Il secondo cambiamento riguarda l’aliquota. Fino al 2025 il regime prevedeva due scaglioni, 1% fino a € 60.000 di ricavi e 3% oltre tale soglia. L’OUG “trenuleț” 89/2025 ha eliminato questa differenziazione: dal 1° gennaio 2026 resta un’aliquota unica dell’1% sui ricavi per tutte le microimprese eligibili, indipendentemente da codice CAEN, livello di fatturato entro il plafone o numero di dipendenti. Chi ha letto la disciplina 2025 deve aggiornare questo dato.
Le condizioni per mantenere lo status, disciplinate dall’art. 47 del Codul Fiscal (Legea 227/2015) come modificato da OUG 156/2024 e OUG 8/2026, sono cumulative: fatturato sotto i € 100.000; capitale sociale detenuto da soggetti privati, non dallo Stato; almeno un dipendente a tempo pieno oppure un amministratore con contratto di mandato retribuito; nessun socio titolare di oltre il 25% in due o più microimprese contemporaneamente; deposito nei termini dei bilanci annuali.
Sul piano operativo, l’OUG 8/2026 (25 febbraio 2026, Monitorul Oficial n. 147) ha esteso da 30 a 90 giorni il termine entro cui una società di nuova costituzione deve soddisfare la condizione del dipendente per accedere al regime dal primo anno. Per le società già esistenti il termine resta di 30 giorni: se l’unico dipendente cessa il rapporto, la società ha 30 giorni per assumerne uno nuovo, a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, oppure per attivare un contratto di mandato retribuito per l’amministratore.
Il mancato rispetto anche di una sola condizione, o il superamento della soglia di fatturato nel corso dell’anno, comporta il passaggio all’imposta sul profitto ordinaria del 16% a partire dal trimestre in cui si verifica lo sforamento, senza possibilità di rientrare nel regime agevolato nello stesso anno fiscale.
| Condizione | Requisito 2026 | Norma |
|---|---|---|
| Fatturato | Sotto 100.000 € (cambio BNR 31.12.2025) | OUG 156/2024 |
| Aliquota | 1% unico sui ricavi | OUG 89/2025 |
| Personale | 1 dipendente full-time o mandato retribuito | Art. 47 Codul Fiscal |
| Capitale | Detenuto da privati | Art. 47 Codul Fiscal |
| Partecipazioni | Nessun socio >25% in altra microimpresa | Art. 47 Codul Fiscal |
Dividendi al 16% dal 2026: la correzione rispetto al pillar
L’imposta sui dividendi distribuiti da società rumene sale dal 10% al 16% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal regime fiscale della società erogante. La modifica è stata introdotta dalla Legge n. 141/2025, pubblicata nel Monitorul Oficial n. 699 del 25 luglio 2025, che ha riformulato l’art. 43, co. 2, del Codul Fiscal (Legea 227/2015): l’imposta si stabilisce applicando un’aliquota del 16% sul dividendo lordo corrisposto. La norma riguarda i dividendi in senso generale, non è una regola specifica per le microimprese: si applica quindi anche alle società nel regime ordinario al 16% descritto in H2-1.
Esiste un’eccezione transitoria puntuale: per i dividendi distribuiti sulla base di situazioni patrimoniali intermedie redatte nel corso dell’esercizio 2025, l’aliquota resta al 10%, anche se la distribuzione formale avviene successivamente, e senza conguaglio in sede di approvazione del bilancio annuale 2025. Chi ha deliberato acconti dividendi su bilanci infrannuali 2025 non subisce quindi l’aumento retroattivamente su quelle somme specifiche.
Capitale minimo e rischio scioglimento d’ufficio
Una società costituita con il vecchio capitale simbolico di 1 leu, o rimasta a lungo inattiva senza formalizzare la chiusura, può oggi trovarsi esposta a uno scioglimento avviato non dal socio, ma dall’autorità stessa.
La Legea 239/2025 ha eliminato la possibilità di costituire una SRL con capitale sociale simbolico di 1 leu: il minimo è ora fissato a 500 lei. Se il fatturato netto della società supera 400.000 lei, il capitale minimo richiesto sale a 5.000 lei. Il versamento segue termini precisi: almeno il 30% del capitale sottoscritto entro i primi tre mesi dalla costituzione, il resto entro dodici mesi. Per le società costituite prima della riforma con capitale sotto le nuove soglie, la legge prevede un termine di adeguamento; il mancato adeguamento espone la società al rischio di scioglimento richiesto dall’ONRC o da un terzo interessato.
La stessa legge amplia inoltre i criteri con cui una società può essere dichiarata “inattiva” dal registro, includendo situazioni prima non previste: l’assenza di un conto bancario rumeno attivo e il mancato deposito dei bilanci nei termini di legge rientrano ora esplicitamente tra i presupposti. Una società dichiarata inattiva può essere successivamente sciolta e cancellata d’ufficio se non torna operativa entro l’intervallo stabilito dalla norma.
Questo punto riguarda in modo specifico chi ha aperto una SRL rumena anni fa, l’ha lasciata sostanzialmente ferma senza un vero seguito amministrativo, e oggi si trova a dover scegliere: la scelta, a questo punto, non è più solo tra restare nel regime micro o chiudere volontariamente, ma tra regolarizzare la posizione societaria (capitale, conto bancario, bilanci) o lasciare che sia il registro rumeno ad avviare la cancellazione d’ufficio, con tempistiche e conseguenze fuori dal controllo del socio.
Le tue opzioni se hai già una SRL in Romania
Chi ha già una SRL rumena nel regime microimprese affronta quattro verifiche in sequenza. L’esito di ciascuna determina l’opzione concreta da percorrere, non un principio generale.
Bivio 1: Il fatturato 2025 supera i € 100.000?
→ Se no, la società può restare nel regime microimprese per il 2026, a condizione di soddisfare anche il bivio 2. Passa alla verifica successiva.
→ Se sì, la società è già fuori dal regime micro dal trimestre di sforamento: si applica l’imposta ordinaria al 16% (H2-1). Non ha senso valutare l’assunzione di un dipendente per restare micro: la decisione da qui in avanti è tra mantenere la società nel regime ordinario o avviarne la chiusura (bivio 4).
Bivio 2: La società ha un dipendente a tempo pieno o un amministratore con mandato retribuito?
→ Se sì, la condizione è soddisfatta: verificare comunque le altre condizioni cumulative di H2-1 (capitale privato, soglia 25% partecipazioni, bilanci depositati) prima di considerare la posizione stabile.
→ Se no, restano 30 giorni dalla cessazione dell’eventuale rapporto precedente (o 90 giorni se la società è di nuova costituzione) per regolarizzare. Se la regolarizzazione non è economicamente sostenibile rispetto al fatturato della società, valutare direttamente il bivio 4.
Bivio 3: Oltre un terzo dei proventi della società deriva da royalties, management fee, interessi o dividendi infragruppo (passive income)?
→ Se no, il rischio CFC descritto in H2-8 è verosimilmente non rilevante, indipendentemente dall’aliquota effettiva bassa scontata in Romania: la struttura resta un’attività attiva genuina.
→ Se sì, la combinazione con l’aliquota effettiva bassa del regime micro rende necessaria una verifica puntuale del test ETR prima di qualunque altra decisione: vedi H2-8.
Bivio 4: La società, in vista di una chiusura, non ha debiti verso fornitori, ANAF, banche o dipendenti, e tutti i soci sono d’accordo sulla ripartizione dell’attivo netto?
→ Se sì, è accessibile la procedura di chiusura semplificata (dissoluzione e liquidazione contestuali, senza liquidatore, tempi 1-3 mesi): H2-6.
→ Se no, si applica la procedura ordinaria in due fasi con nomina di un liquidatore e termine di opposizione dei creditori di 30 giorni: H2-6.
I punti critici da presidiare
Quando ci si trova di fronte a valutazioni di questo tipo ci sono elementi che devono essere attentamente valutati. Sottovalutare una di queste indicazioni significa rischiare di mettere a repentaglio l’investimento effettuato.
Il mandato retribuito attivato solo sulla carta
Nella prassi professionale un caso ricorrente riguarda società che, per restare nel regime micro senza assumere un vero dipendente, attivano un contratto di mandato per l’amministratore con un compenso fissato al minimo tecnico consentito, senza che corrisponda a un’attività di gestione effettivamente svolta e documentabile. La condizione formale dell’art. 47 del Codul Fiscal risulta soddisfatta, ma in caso di verifica l’assenza di sostanza dietro il mandato espone su due fronti contemporaneamente: la perdita retroattiva dello status micro in Romania e, se l’amministratore è lo stesso socio italiano che di fatto gestisce la società dall’Italia, un elemento a sfavore nella valutazione della sede di direzione effettiva ai fini dell’esterovestizione. La soluzione adottata nella nostra esperienza è documentare in modo puntuale le funzioni gestionali svolte dal titolare del mandato, con verbali e corrispondenza datati, non limitarsi al contratto formale.
Royalties infragruppo e test CFC mai verificato
Un caso frequente riguarda strutture in cui la SRL rumena fattura management fee o royalties a una società collegata, spesso italiana, mentre il socio ha sempre ragionato sul vantaggio fiscale in termini di sola aliquota rumena, senza mai calcolare il test ETR di cui a H2-8. Quando oltre un terzo dei proventi rientra nel passive income, la combinazione con l’aliquota effettiva compressa dal regime a fatturato rende concreto il rischio di imputazione per trasparenza in capo al socio italiano, con effetto retroattivo sugli anni non ancora prescritti. Nella nostra esperienza, in questi casi la verifica del test ETR andrebbe fatta prima di decidere se restare nel regime micro o passare all’ordinario, perché l’esposizione CFC pregressa non si risolve cambiando regime per l’anno in corso.
La società lasciata ferma, mai chiusa formalmente
Un caso ricorrente è quello del socio che ha smesso di operare con la SRL rumena da tempo, senza però avviare la procedura di chiusura: nessun bilancio depositato, conto bancario rumeno inattivo o chiuso. Con l’ampliamento dei criteri di inattività introdotto dalla Legea 239/2025, questa situazione oggi espone a un procedimento di scioglimento d’ufficio avviato dal registro, con tempistiche e conseguenze che il socio non controlla, incluse eventuali sanzioni per omesso deposito accumulate nel frattempo. La soluzione adottata nella prassi è verificare preventivamente la posizione presso l’ONRC e l’ANAF prima che sia il registro a muoversi autonomamente, e valutare a quel punto se percorrere la chiusura volontaria semplificata descritta in H2-6.
Acconti dividendi deliberati a cavallo tra 2025 e 2026
Un caso tecnico che genera incertezza riguarda le società che hanno distribuito acconti su dividendi nel 2025 sulla base di situazioni patrimoniali intermedie, ma con pagamento effettivo o delibera formale slittati ai primi mesi del 2026. L’aliquota del 10% si applica solo se la situazione patrimoniale intermedia è stata redatta nel corso del 2025, indipendentemente da quando avviene il pagamento materiale: un dettaglio che, nella nostra esperienza, va verificato sulla data del documento contabile sottostante e non sulla data dell’incasso, per evitare di applicare l’aliquota sbagliata in dichiarazione.
Chiudere una SRL in Romania: procedura e tempi
La chiusura di una società rumena segue tre fasi distinte disciplinate dalla Legea 31/1990 (Legea societăților): dissoluzione, liquidazione e cancellazione dal registro. La delibera che avvia il processo, secondo l’art. 235 della stessa legge, deve indicare esplicitamente la dissoluzione con nomina del liquidatore, salvo che ricorrano le condizioni per la procedura semplificata. La gestione pratica presso il Registrul Comerțului (ONRC) è regolata dalla Legea 265/2022.
Quando la società non ha debiti verso fornitori, ANAF, banche o dipendenti, e tutti i soci approvano all’unanimità la delibera e la ripartizione dell’attivo netto, è accessibile la procedura semplificata, consolidata dalla Legea 265/2022 e in vigore dal 26 novembre 2022. In questo caso dissoluzione e liquidazione avvengono contestualmente in un’unica delibera, senza nomina di un liquidatore e senza il termine di opposizione dei creditori di 30 giorni, perché la dichiarazione di assenza di debiti ne elimina il presupposto. I tempi complessivi, dalla delibera assembleare alla cancellazione, sono indicativamente di 1-3 mesi. Per una società di piccole dimensioni e inattiva, il costo complessivo, incluso il commercialista rumeno che segue la pratica, si attesta indicativamente sui 2.000-3.000 RON.
Quando questi presupposti non ricorrono, società con debiti, soci non unanimi, o necessità di un liquidatore terzo, si applica la procedura ordinaria, articolata in due fasi separate presso l’ONRC. Nella prima fase si deposita la delibera assembleare di dissoluzione e liquidazione, insieme alla documentazione richiesta dal registro; la delibera viene quindi pubblicata nel Monitorul Oficial, e da questa pubblicazione decorre un termine di 30 giorni entro cui chiunque, incluso il fisco rumeno, può proporre opposizione. Solo dopo la scadenza di questo termine, e dopo che il liquidatore ha completato le operazioni patrimoniali, si accede alla seconda fase: deposito del bilancio di liquidazione approvato, del progetto di riparto dell’attivo netto e del certificato fiscale rilasciato dall’ANAF che attesta l’assenza di debiti residui, con contestuale richiesta di cancellazione dal registro.
In entrambe le procedure, prima della cancellazione definitiva, la società rumena deve calcolare, trattenere e versare l’imposta sul reddito da liquidazione prevista dall’art. 97, co. 5, del Codul Fiscal (Legea 227/2015). Questo adempimento è a carico della società stessa, distinto e antecedente rispetto alla tassazione che il socio italiano subisce in Italia sull’avanzo percepito, trattata nella sezione seguente.
| Aspetto | Procedura semplificata | Procedura ordinaria |
|---|---|---|
| Requisito | Nessun debito, soci unanimi | Debiti presenti o soci non unanimi |
| Liquidatore | Non richiesto | Richiesto |
| Opposizione creditori | Assente | 30 giorni dalla pubblicazione |
| Tempi indicativi | 1-3 mesi | Più lunghi, variabili col caso |
Tassazione in Italia dell’avanzo di liquidazione
Quanto il socio italiano riceve al termine della liquidazione della SRL rumena non è un reddito neutro: l’art. 47, co. 7, del TUIR lo qualifica come reddito di capitale, distinto dalla tassazione già scontata in Romania a livello di società. La somma imponibile in Italia non è l’intero importo percepito, ma l’eccedenza tra le somme ricevute (o il valore dei beni eventualmente assegnati in natura) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, cioè quanto il socio ha originariamente investito nella società, comprensivo di eventuali versamenti in conto capitale.
Poiché il soggetto erogante è la società rumena, non residente in Italia, il provento si considera reddito di capitale di fonte estera, per lettura speculare del criterio dell’art. 23 TUIR che individua i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti come prodotti in Italia. Questa qualificazione determina il quadro dichiarativo applicabile e il regime di tassazione ordinariamente riservato ai redditi di capitale esteri per le persone fisiche non imprenditori.
Un punto deve essere chiarito esplicitamente, perché il regime microimprese potrebbe far sorgere il dubbio opposto: l’aliquota effettiva ridotta scontata dalla società in Romania durante gli anni di attività non fa scattare, per l’avanzo di liquidazione, il regime aggravato riservato ai redditi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. L’art. 47-bis del TUIR esclude infatti, in modo assoluto, gli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo dalla nozione di fiscalità privilegiata, indipendentemente dal livello di tassazione effettivamente applicato caso per caso. La Romania, in quanto Stato UE, resta fuori da questa nozione anche per una società che ha sempre scontato l’1% sui ricavi.
Fino al momento della cancellazione della società dal registro rumeno, la partecipazione resta soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW; nell’anno della liquidazione si aggiungono gli obblighi relativi alle somme ricevute e all’eventuale conto bancario estero utilizzato per l’operazione, secondo le regole generali già trattate nella guida dedicata al quadro RW.
Rischio CFC per le microimprese rumene: quando scatta davvero
Un’aliquota rumena dell’1% non significa automaticamente disciplina CFC in Italia, ma nemmeno esclude il problema per il solo fatto che la Romania è uno Stato UE: le due questioni, fiscalità privilegiata ai fini dividendi/liquidazione (H2-7) e disciplina CFC, seguono presupposti distinti e vanno verificate separatamente.
La disciplina CFC dell’art. 167 TUIR si applica solo quando due condizioni ricorrono congiuntamente (art. 167, co. 4): la controllata estera è soggetta a una tassazione effettiva inferiore al 15% nel test semplificato; e oltre un terzo dei proventi realizzati dalla controllata è qualificabile come passive income ai sensi della lett. b) dello stesso comma. Se anche una sola delle due condizioni non è soddisfatta, la disciplina non si applica, indipendentemente dall’altra.
Il calcolo dell’ETR (Effective Tax Rate) richiede un bilancio certificato da un revisore autorizzato nello Stato estero: ETR = (imposte correnti + imposte anticipate + imposte differite) / utile ante imposte, entrambi i valori risultanti dal bilancio d’esercizio della controllata. Non si tratta quindi di un confronto sull’aliquota nominale, ma su un rapporto contabile effettivo.
Qui si annida il punto tecnico specifico delle microimprese rumene: il regime tassa il fatturato, non l’utile. Per un’attività con un margine operativo ordinario, un’aliquota dell’1% sui ricavi corrisponde a un’incidenza sull’utile ante imposte molto più alta in termini percentuali, ma quasi sempre comunque ben al di sotto della soglia del 15%. In altri termini, la condizione (a) del test CFC risulta strutturalmente quasi sempre soddisfatta per una microimpresa rumena profittevole, a prescindere dal settore.
Questo non significa che la CFC scatti automaticamente: la condizione (b), il test sul passive income, resta un filtro reale e indipendente. Per un’attività attiva genuina, come consulenza, e-commerce o trading operativo, i proventi non rientrano nelle categorie di passive income previste dalla norma, e la disciplina non si applica nonostante l’ETR basso. Il rischio concreto riguarda invece le strutture in cui la SRL rumena percepisce royalties, management fee da società collegate, interessi o dividendi da ulteriori partecipazioni: quando questi proventi superano un terzo del totale, la combinazione con l’ETR strutturalmente basso rende l’imputazione per trasparenza in capo al socio italiano un esito concreto, non teorico.
Quando il test scatta, l’art. 167, co. 4-ter, del TUIR prevede un’alternativa alla tassazione per trasparenza sul reddito integrale: il socio può optare per un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto della controllata, a condizione che il bilancio sia certificato. L’opzione evita il ricalcolo analitico del reddito secondo le regole italiane, ma richiede comunque una contabilità rumena affidabile e verificabile.
| Condizione | Verifica | Esito tipico per SRL rumena |
|---|---|---|
| ETR < 15% (test semplificato) | Imposte da bilancio / utile ante imposte | Spesso soddisfatta per attività profittevoli |
| Passive income > 1/3 dei proventi | Royalties, management fee, interessi, dividendi | Non soddisfatta per attività attive genuine |
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Hai già una SRL in Romania nel regime microimprese?
La soglia 2026, l’aumento dei dividendi al 16% e l’esposizione al test CFC cambiano la convenienza della struttura. Una verifica su bilanci e assetto societario permette di capire se restare, adeguarti o chiudere è la scelta più efficiente.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Cosa succede se supero i € 100.000 di fatturato nel 2026?
La società passa all’imposta sul profitto ordinaria (16%) dal trimestre di superamento, non retroattivamente da inizio anno. Il rientro nel regime micro è possibile solo dall’anno fiscale successivo, se le condizioni tornano soddisfatte.
Devo per forza assumere un dipendente per restare micro?
No: in alternativa puoi attivare un contratto di mandato retribuito per l’amministratore, con compenso almeno pari al salario minimo lordo nazionale rumeno, condizione equivalente sotto il profilo fiscale al dipendente a tempo pieno.
Come si chiude una SRL in Romania?
Nella procedura ordinaria, il certificato fiscale ANAF che attesta l’assenza di debiti deve risultare ancora in corso di validità al momento del deposito della richiesta di cancellazione presso l’ONRC, non solo emesso in precedenza.
La liquidazione di una SRL rumena è tassata in Italia?
Sì, ma non è doppia imposizione sullo stesso reddito: l’imposta rumena colpisce la società in sede di liquidazione (art. 97 co. 5 Codul Fiscal), quella italiana colpisce il socio sull’avanzo percepito (art. 47 co. 7 TUIR) — livelli impositivi distinti.
La mia società rumena rischia la CFC italiana?
Solo se, contemporaneamente, l’ETR è sotto il 15% e oltre un terzo dei proventi è passive income. Il test si applica al totale annuo dei proventi della controllata, non a una singola fattura occasionale di royalty.
Chiudere la società dall’Italia aggrava il rischio esterovestizione?
Il rischio aumenta se le decisioni di scioglimento, la scelta del liquidatore e la gestione del conto corrente sono assunte e operate dall’Italia senza coinvolgimento locale: elementi che la giurisprudenza (Cass. 20002/2024) valorizza per la sede di direzione effettiva.
I dividendi al 16% annullano il vantaggio del regime micro?
No: il vantaggio riguarda l’imposta sul reddito d’impresa (1% sul fatturato contro il 16% ordinario). La tassazione dei dividendi è un livello distinto, che si applica solo quando l’utile viene distribuito, non se resta reinvestito.
Posso rientrare nel regime micro dopo averlo perso?
Sì, dall’anno fiscale successivo a quello in cui tornano soddisfatte tutte le condizioni (OUG 8/2026), ma non nello stesso anno in cui si è perso lo status, anche se il fatturato rientra sotto soglia nei mesi successivi.
Fonti e riferimenti
- OUG 156/2024 (30 dicembre 2024) riduzione soglie regime microimprese: 250.000€ (2025), 100.000€ (dal 2026)
- OUG 89/2025 (“trenuleț”, fine 2025) eliminazione doppia aliquota 1%/3%, aliquota unica 1% dal 1° gennaio 2026
- OUG 8/2026 (25 febbraio 2026, Monitorul Oficial n. 147) termine 90 giorni per nuove imprese, eccezione malattia dipendente, esclusione cessione singolo cespite dal plafone, possibilità di rientro nel regime
- Art. 47, Codul Fiscal (Legea 227/2015), come modificato da OUG 156/2024 e OUG 8/2026 condizioni cumulative di accesso al regime microimprese
- Legea 141/2025 (Monitorul Oficial n. 699 del 25 luglio 2025), art. 43 co. 2 Codul Fiscal aumento aliquota dividendi dal 10% al 16%, dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2026, con eccezione transitoria per situazioni patrimoniali intermedie 2025
- Legea 239/2025 capitale sociale minimo SRL (500 lei; 5.000 lei sopra 400.000 lei di fatturato netto), ampliamento criteri di inattività societaria
- Legea 31/1990 (Legea societăților), art. 235 delibera assembleare di dissoluzione
- Legea 265/2022 (in vigore dal 26 novembre 2022) procedura Registrul Comerțului, procedura semplificata di dissoluzione/liquidazione contestuale
- Art. 97, co. 5, Codul Fiscal (Legea 227/2015) imposta sul reddito da liquidazione a carico della società rumena
- Art. 47, co. 7, TUIR qualificazione dell’avanzo di liquidazione come reddito di capitale
- Art. 23, TUIR criterio di individuazione dei redditi di capitale di fonte estera (lettura speculare)
- Art. 47-bis, TUIR esclusione assoluta degli Stati UE/SEE dalla nozione di fiscalità privilegiata
- Art. 167, co. 4, TUIR condizioni cumulative per l’applicazione della disciplina CFC (ETR < 15% test semplificato; passive income > 1/3 dei proventi)
- Art. 167, co. 4-ter, TUIR opzione per l’imposta sostitutiva 15% sull’utile contabile netto, subordinata a bilancio certificato