Come strutturare conferimento in holding e donazione ai figli, massimizzando le esenzioni e superando il test antiabuso.
La donazione indiretta di partecipazioni – conferimento preliminare in holding e successiva donazione delle quote della holding – è una tecnica di pianificazione del passaggio generazionale che, se correttamente impostata, può azzerare gli impatti sulle imposte dirette e beneficiare delle esenzioni dell’imposta di donazione, nel rispetto delle norme antiabuso.
Il perno è il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177 TUIR, che consente di convenire un valore di conferimento pari al costo fiscale, neutralizzando la plusvalenza ai fini IRPEF, mentre sul fronte dell’imposta di donazione rileva la base imponibile ex art. 16 TUS e, se ricorrono i presupposti, l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter TUS riformato dal D.Lgs. n. 139/2024.
La struttura deve superare il test di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, dimostrando valide ragioni extrafiscali, coerenza economica e rispetto delle condizioni di legge, anche alla luce della prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate sui conferimenti in catena.
Indice degli argomenti
- La donazione diretta
- Cos’è la donazione indiretta di partecipazioni
- Vantaggi fiscali e condizioni chiave
- Rischi antiabuso e prassi amministrativa
- Tabella comparativa: donazione diretta vs donazione indiretta
- Consigli operativi: come impostare correttamente l’operazione
- Esempio pratico
- Coordinamento con altri strumenti di pianificazione successoria
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
- Fonti normative
La donazione diretta
Prima di analizzare la struttura più complessa della donazione indiretta, è essenziale comprendere il trattamento fiscale della donazione diretta di partecipazioni. Quando un imprenditore dona direttamente le proprie quote societarie ai figli, l’operazione non genera alcun presupposto impositivo ai fini delle imposte sul reddito. Non si verifica infatti alcun realizzo di plusvalenze, poiché la donazione costituisce un atto a titolo gratuito che non rientra nelle fattispecie realizzative previste dal TUIR.
Dal punto di vista delle imposte indirette, la donazione è soggetta all’imposta sulle donazioni secondo le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 56 del D.Lgs. 346/1990. La base imponibile viene determinata secondo i criteri dell’articolo 16 dello stesso decreto, salvo l’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, per i trasferimenti di aziende o rami d’azienda, quote sociali e azioni quando ricorrono specifiche condizioni.
Questa apparente semplicità nasconde però alcune criticità operative che possono rendere la donazione diretta meno efficiente dal punto di vista della pianificazione successoria complessiva. La frammentazione immediata della proprietà tra più donatari può complicare la governance aziendale e rendere difficoltosa la gestione unitaria dell’impresa, specialmente quando i beneficiari sono numerosi o hanno visioni divergenti sul futuro dell’azienda.
Cos’è la donazione indiretta di partecipazioni
Per donazione indiretta di partecipazioni si intende il trasferimento gratuito a favore dei discendenti attuato non con donazione “diretta” della partecipazione originaria, ma previa interposizione di una holding conferitaria che riceve la partecipazione e le cui quote vengono poi donate. L’effetto pratico è una donazione “mediata” delle partecipazioni operative a valle, che può armonizzarsi con percorsi di governance, patti parasociali e consolidamento del controllo familiare, senza aggravio di imposte sui redditi se opera il realizzo controllato.
La separazione temporale tra conferimento e donazione può offrire ulteriori vantaggi in termini di pianificazione. L’imprenditore mantiene inizialmente il pieno controllo sulla holding e può gradualmente trasferire le quote ai successori, modulando tempi e modalità in base all’evoluzione delle dinamiche familiari e aziendali. Questa flessibilità risulta particolarmente preziosa quando i potenziali eredi sono ancora giovani o non hanno ancora maturato l’esperienza necessaria per gestire direttamente l’impresa.
I vantaggi gestionali e di governance della struttura con holding
Oltre agli aspetti puramente fiscali, la creazione di una holding di famiglia presenta numerosi vantaggi sul piano della governance e della gestione del passaggio generazionale. La holding consente di mantenere unitaria la gestione delle partecipazioni operative anche quando la proprietà viene frazionata tra più eredi. Attraverso opportune clausole statutarie e patti parasociali, è possibile regolare i rapporti tra i soci della holding, prevedendo meccanismi di decisione, diritti di prelazione, clausole di gradimento e altre tutele che garantiscano la stabilità della compagine sociale.
La struttura con holding facilita inoltre la separazione tra soci attivi nella gestione e soci di mero capitale. Alcuni eredi possono assumere ruoli operativi nelle società partecipate, mentre altri mantengono una posizione di investitori attraverso la holding. Questa distinzione può essere formalizzata attraverso la creazione di diverse categorie di quote o azioni con diritti differenziati.
Dal punto di vista finanziario, la holding può fungere da centro di coordinamento per l’ottimizzazione della gestione della tesoreria del gruppo familiare, facilitando l’accesso al credito e la gestione centralizzata delle risorse finanziarie. La presenza di una holding può inoltre semplificare eventuali operazioni straordinarie future, come l’ingresso di nuovi soci, la cessione parziale di attività o la ristrutturazione del gruppo.
Aspetti operativi
Lo schema operativo prevede il conferimento della partecipazione nella società operativa a una holding neo-costituita o già esistente, emettendo quote/azioni a favore del conferente in misura coerente con l’art. 177 TUIR, e la successiva donazione delle quote/azioni della holding ai figli o al coniuge.
Se ricorrono le condizioni del comma 2 o 2-bis dell’art. 177 TUIR, il valore di realizzo può essere convenuto pari al costo fiscale, evitando l’emersione di plusvalenza in capo al conferente, mentre la donazione successiva sconta l’imposta sulle donazioni sulla base imponibile ex art. 16 TUS ovvero accede all’esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUS quando trasferisce controllo o azienda con vincolo quinquennale.
La documentazione di progetto deve illustrare le ragioni organizzative, patrimoniali e di governance a supporto della sequenza conferimento-donazione, in ottica di coerenza con l’art. 10-bis L. 212/2000 e con gli orientamenti non restrittivi sull’uso seriale del realizzo controllato.
Vantaggi fiscali e condizioni chiave
Quando il conferimento non può applicare l’art. 177 TUIR, scatta il realizzo al valore normale ex art. 9 TUIR, con emersione di plusvalenze che la donazione diretta non avrebbe generato, rendendo lo schema economicamente inefficiente.
Se invece il conferimento avviene in regime di realizzo controllato, la plusvalenza può risultare pari a valore conferimento−costo fiscale=0valore conferimento−costo fiscale=0, azzerando il carico IRPEF in capo al conferente, fermo restando che l’operazione rimane “realizzativa” sul piano giuridico-tributario.
Sul versante imposta di donazione, la base imponibile delle quote della holding si determina ex art. 16 TUS, valorizzando patrimonio netto/bilancio, con esclusione dell’avviamento, oppure in proporzione ai beni e diritti se manca il bilancio, mentre gli atti che integrano i requisiti dell’art. 3, comma 4-ter TUS possono essere esenti.
I requisiti per l’accesso al realizzo controllato
L’applicazione del regime di realizzo controllato richiede il rispetto di specifiche condizioni previste dall’articolo 177 del TUIR. Per il comma 2, applicabile alle persone fisiche, è necessario che il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, o partecipazioni che consentano l’esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Il conferente deve acquisire, a seguito del conferimento, una partecipazione qualificata nella società conferitaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR.
Il comma 2-bis estende l’applicazione del regime anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, purché la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento e la società conferitaria siano residenti nel territorio dello Stato o in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
La corretta applicazione di questo regime richiede particolare attenzione nella fase di strutturazione dell’operazione. È fondamentale verificare preventivamente la sussistenza di tutti i requisiti normativi e documentare adeguatamente l’operazione per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Esenzione art. 3, comma 4-ter TUS per l’imposta di successione
Nel contesto della donazione indiretta, l’imposta sulle donazioni si applica al momento del trasferimento delle quote della holding ai beneficiari. La base imponibile è costituita dal valore delle quote donate, determinato secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 346/1990. Per le società non quotate, il valore viene generalmente determinato sulla base del patrimonio netto contabile, eventualmente rettificato per tenere conto del valore effettivo dei beni aziendali.
Le aliquote applicabili variano in base al grado di parentela tra donante e beneficiario. Per i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta si applica l’aliquota del 4% con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. Per i fratelli e le sorelle l’aliquota sale al 6% con franchigia di 100.000 euro, mentre per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% senza franchigia. Per tutti gli altri soggetti si applica l’aliquota dell’8% senza franchigia.
È fondamentale considerare l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 per i trasferimenti di partecipazioni di controllo. Quando il beneficiario si impegna a mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento e a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo per lo stesso periodo, il trasferimento può beneficiare dell’esenzione totale dall’imposta sulle donazioni. Questa agevolazione rende particolarmente conveniente la pianificazione del passaggio generazionale attraverso strutture che mantengano unitario il controllo societario.
Rischi antiabuso e prassi amministrativa
La complessità della struttura di donazione indiretta richiede un’attenta valutazione sotto il profilo dell’abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge 212/2000. L’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’operazione qualora ravvisi un vantaggio fiscale indebito ottenuto attraverso operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme tributarie, contrastano con le finalità delle stesse.
Nel caso della donazione indiretta attraverso holding, la presenza di valide ragioni extrafiscali risulta generalmente dimostrabile. La creazione di una holding risponde infatti a esigenze concrete di riorganizzazione societaria, semplificazione della governance, protezione del patrimonio aziendale e facilitazione del passaggio generazionale. Questi elementi di sostanza economica devono essere adeguatamente documentati e devono risultare coerenti con l’effettiva gestione successiva della struttura creata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto la legittimità di operazioni di riorganizzazione societaria finalizzate al passaggio generazionale, purché supportate da valide ragioni economiche. È essenziale che la holding non si configuri come una mera “scatola vuota” ma svolga effettive funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo delle partecipazioni detenute. La presenza di una strategia industriale di gruppo, di servizi centralizzati o di attività di direzione e coordinamento rafforza la sostanza economica dell’operazione.
La prassi recente ha riconosciuto, in specifici casi, la non abusività di conferimenti plurimi a catena in regime di realizzo controllato ove sussistano i requisiti normativi e un disegno riorganizzativo genuino, mentre l’Agenzia ha ribadito condizioni e limiti applicativi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 TUIR nelle risposte a interpello n. 116/2024, Risposta n. 160/2024 e Risposta n. 200/2024.
Tabella comparativa: donazione diretta vs donazione indiretta
Consigli operativi: come impostare correttamente l’operazione
L’utilizzo di questo tipo di operazione non è semplice, deve essere attentamente valutato preventivamente, al fine di valutarne la convenienza, bilanciandone vantaggi e rischi. Per chi decide di operare, può essere opportuno valutare questi consigli operativi:
- Validare ex ante i requisiti del comma 2 o 2-bis dell’art. 177 TUIR per il conferimento, inclusa l’acquisizione o incremento del controllo da parte della conferitaria e la ricezione di azioni/quote da parte del conferente, secondo prassi AE recente.
- Preparare perizia di congruità e dossier economico-organizzativo a supporto della scelta della holding, delle ragioni extrafiscali e della catena decisionale, in chiave antielusiva ex art. 10-bis L. 212/2000.
- Verificare l’accesso all’esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUS post D.Lgs. 139/2024, con attenzione a controllo ex art. 2359 c.c., periodo di cinque anni e specificità per società di persone e non residenti.
- Pianificare tempi e basi imponibili ex art. 16 TUS: in presenza di bilancio della holding il riferimento è il patrimonio netto, mentre in assenza si ricorre al criterio proporzionale, con esclusione dell’avviamento.
- Considerare governance e tutela: patti parasociali, diritti particolari, clausole di inalienabilità e meccanismi di voto per consolidare la direzione dell’impresa dopo il trasferimento.
Esempio pratico
Per comprendere appieno i vantaggi della donazione indiretta, consideriamo il caso di un imprenditore che detiene il 100% di una società operativa del valore di 5 milioni di euro, con un costo fiscale delle partecipazioni pari a 500.000 euro. In caso di donazione diretta ai tre figli, l’operazione sconterebbe l’imposta sulle donazioni per la parte eccedente le franchigie, senza possibilità di ottimizzazione della struttura societaria.
Attraverso il conferimento preliminare in holding in regime di realizzo controllato, l’imprenditore può trasferire le partecipazioni senza far emergere plusvalenze imponibili. La successiva donazione delle quote della holding permette di beneficiare delle franchigie per ciascun donatario e, se strutturata correttamente per mantenere il controllo congiunto, può accedere all’esenzione totale prevista per i trasferimenti d’azienda.
Una strategia alternativa può prevedere la donazione parziale e progressiva delle quote della holding, mantenendo inizialmente la maggioranza in capo al donante. Questa soluzione permette di accompagnare gradualmente i successori nella gestione dell’impresa, verificando le loro capacità e il loro commitment prima del trasferimento definitivo del controllo. Il mantenimento di una quota di minoranza qualificata in capo al senior può inoltre garantire un coinvolgimento continuativo nella governance aziendale e una fonte di reddito attraverso la distribuzione dei dividendi.
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione successoria
La donazione indiretta attraverso holding può essere efficacemente coordinata con altri strumenti di pianificazione successoria e protezione patrimoniale. Il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, può essere utilizzato in combinazione con la struttura holding per regolare complessivamente il trasferimento dell’impresa agli eredi, garantendo stabilità all’assetto proprietario e prevenendo future contestazioni.
I trust possono essere integrati nella struttura per gestire situazioni particolari, come la presenza di beneficiari minori o incapaci, o per garantire una gestione professionale del patrimonio familiare nel periodo di transizione generazionale. La holding può detenere le partecipazioni operative mentre un trust detiene le quote della holding, creando un ulteriore livello di protezione e controllo.
Gli accordi di investimento e i patti parasociali assumono particolare rilevanza nella regolamentazione dei rapporti tra i soci della holding familiare. Questi strumenti permettono di definire meccanismi di governance, diritti di prelazione, obblighi di non concorrenza e altre tutele che garantiscono la coesione della compagine sociale e la continuità aziendale. La presenza di clausole di drag-along e tag-along può facilitare eventuali future operazioni di cessione parziale o totale dell’impresa.
Consulenza fiscale online
Un imprenditore che intende preservare continuità e controllo familiare può beneficiare della combinazione conferimento in holding e donazione, con misure di esenzione e neutralità fiscale se l’architettura rispetta i requisiti e supera il test antiabuso.
Una consulenza specialistica consente di calibrare valore, tempi, governance e documentazione probatoria, ottimizzando il risultato fiscale e la tutela del patrimonio nel rispetto delle norme vigenti.
Domande frequenti
Sì, se il trasferimento delle quote della holding consente ai beneficiari di acquisire/integrare il controllo sull’operativa sottostante e si rispettano i cinque anni, come precisato dopo il D.Lgs. 139/2024.
Non necessariamente, se rispettano i requisiti normativi e sono sorretti da valide ragioni extrafiscali, secondo i più recenti orientamenti confermati anche in sede di interpello.
Si applica l’art. 16 TUS: in presenza di bilancio si guarda al patrimonio netto, altrimenti al valore proporzionale dei beni e diritti della società, con esclusione dell’avviamento.
Fonti normative
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 177
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, articoli 3, 16, 56
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis
- Codice Civile, articoli 768-bis e seguenti, 2359
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 341/E del 2007
- Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenze nn. 30055/2017, 30056/2017