Domanda Cassa Integrazione: le istruzioni INPS per richiedere di includere anche i lavoratori che hanno cominciato la loro attività lavorativa dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Il Messaggio INPS n. 1607 del 2020, ha fornito le istruzioni per l’estensione dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il Decreto Liquidità ha introdotto nuove misure di sostegno al reddito, anche in favore dei lavoratori assunti in questo arco temporale. E’ pertanto, possibile presentare all’INPS, una domanda integrativa entro gli stessi termini ordinariamente previsti.

Domanda Cassa Integrazione

L’INPS ha fornito le istruzioni da seguire per poter includere nelle prestazioni a sostengo del reddito, anche i lavoratori che hanno iniziato la loro attività nel periodo che va dal 24 febbraio al 17 marzo.

Le prestazioni di Cassa Integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale” sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Domanda Cassa Integrazione, assegno ordinario e CIG in deroga per i neo assunti

Il Decreto Liquidità ha incluso, tra i potenziali beneficiari della Cassa Integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della Cassa Integrazione in Deroga con la causale COVID-19 nazionale anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Le prestazioni, dunque, diventano riconoscibili, per periodi decorrenti dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, per tutti coloro che, in presenza dei requisiti richiesti, risultano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020.

Nel Messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle novità introdotte, in particolare per le aziende che hanno richiesto la prestazione prima di questa nuova regola e che devono inviare una domanda integrativa.

Innanzitutto si forniscono indicazioni su due casi particolari:

“Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.

Presentazione della domanda integrativa per Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

Per includere nelle prestazioni di Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa Integrazione in deroga i nuovi assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo, le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionaledevono inviare una domanda integrativa.

Nella causale e nel periodo di riferimento, i valori da indicare sono gli stessi della richiesta originaria.

Per le domande integrative di assegno ordinario, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

L’INPS ha fornito le indicazioni dettagliate per procedere con le domande nella Circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

Nelle istruzioni INPS ci sono alcune precisazioni:

“La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata”.

Trasferimento d’azienda

In caso di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Scadenza presentazione domanda integrativa

La scadenza per la trasmissione delle domande integrative segue la stessa logica di quelle ordinarie.

Pertanto, esse devono essere inviate entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile 2020.

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