Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è un professionista responsabile della creazione, verifica e integrità dei documenti contabili di un'azienda. Questo ruolo implica garantire che i bilanci e le relazioni finanziarie siano accurati, conformi alle normative vigenti e riflettano fedelmente la posizione finanziaria dell'azienda. Il dirigente collabora strettamente con la gestione aziendale per fornire dati essenziali per la pianificazione strategica e la presa di decisioni.
La figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" è entrata nel nostro ordinamento grazie all'art. 14 co. 1 lett. n) della L. 28.12.2005 n. 262 (c.d. "legge sulla tutela del risparmio"), che ha inserito nel DLgs. 24.2.98 n. 58 l'art. 154-bis. A questo articolo, poi, sono state apportate modifiche ad opera dei seguenti provvedimenti normativi:
DLgs. 29.12.2006 n. 303, recante "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)";
DLgs. 6.11.2007 n. 195, recante "Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE".
Quando deve essere nominato il dirigente preposto?
L'obbligo di nominare il "dirigente contabile" ricade sugli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine (emittenti definiti dall'art. 1 co. 1 lett. w-quater) del DLgs. 58/98). A tali fini l'art. 154-bis co. 1 del DLgs. 58/98 stabilisce che lo statuto dei suddetti emittenti prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Posto che si tende a configurare in termini di necessarietà o, quanto meno, di opportunità la nomina di un "unico" dirigente contabile, si osserva come le indicazioni normative ricordate debbano essere ulteriormente specificate nello statuto, ad esempio specificando:
l'organo competente ad effettuare la nomina e, correlativamente, a disporne la revoca, salva l'indicazione di un organo diverso da quello che provvede alla nomina (a tutela dell'indipendenza del dirigente contabile si è anche proposto di inserire nello statuto una clausola che subordini la revoca esclusivamente all'esistenza di una giusta causa);
la necessità di requisiti ulteriori (di onorabilità ed indipendenza) rispetto a quelli, espressamente richiesti, di professionalità;
la durata dell'incarico;
l'entità dei compensi;
la natura (vincolante o meno) del parere obbligatorio dell'organo di controllo, nonché la tempistica per la relativa predisposizione. In relazione a tale parere si evidenzia come ne risulti incerto l'oggetto. È discusso, infatti, se ess...
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