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Direttiva madre-figlia e rimborso della ritenuta sui dividendi UE: art. 27-bis DPR 600/73

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
12 min di lettura
In sintesi

Art. 27-bis DPR 600/73: requisiti, procedura di rimborso e difesa nel contenzioso sulla direttiva madre-figlia. Aggiornato a Cass. 17347/26.

La Direttiva 2011/96/UE, recepita dall’art. 27-bis DPR 600/73, esonera dalla ritenuta del 26% i dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante UE in possesso di quattro requisiti cumulativi. La Cass. 17347/2026 ha chiarito che l’assoggettamento a imposta è potenziale, non effettivo, e che la prova dell’abuso del diritto richiede due test sostanziali a carico dell’Agenzia delle Entrate.


La direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE), recepita in Italia dall’art. 27-bis DPR 600/73, sopprime la ritenuta del 26% sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana alla controllante UE, attraverso due strumenti alternativi: la non applicazione ab origine della ritenuta o il rimborso successivo. L’accesso richiede quattro presupposti cumulativi: forma giuridica ammessa, residenza fiscale UE, assoggettamento a imposta nello Stato estero e detenzione ininterrotta della partecipazione per almeno un anno. La Cass. 17347/2026 ha stabilito che l’assoggettamento a imposta è soddisfatto dalla mera esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato di residenza, indipendentemente dal pagamento effettivo.

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La ritenuta sui dividendi in uscita dall’Italia: il quadro normativo

Quando una società italiana distribuisce utili a una controllante estera, opera in qualità di sostituto d’imposta ed è tenuta ad applicare una ritenuta alla fonte del 26% sull’ammontare lordo dei dividendi erogati, ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta si applica indipendentemente dalla natura giuridica del percettore non residente e dalla qualificazione della partecipazione come qualificata o non qualificata.

Questo prelievo alla fonte genera un fenomeno di doppia imposizione giuridica: il medesimo flusso reddituale viene tassato sia in Italia, allo stadio della distribuzione, sia nello Stato di residenza della controllante, secondo le regole fiscali locali. L’eliminazione o la riduzione di questa doppia imposizione può avvenire attraverso tre strumenti distinti, con perimetri di applicazione e condizioni di accesso differenti.

Il primo strumento è la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato di residenza del percettore: riduce l’aliquota della ritenuta, generalmente a una soglia compresa tra il 5% e il 15%, subordinatamente allo status di beneficiario effettivo del dividendo in capo alla controllante estera.

Il secondo strumento è la Direttiva 2011/96/UE (direttiva madre-figlia), recepita dall’art. 27-bis DPR 600/73, che consente, al ricorrere di requisiti specifici, la non applicazione della ritenuta o il rimborso integrale di quella già operata. A differenza delle Convenzioni, non riduce l’aliquota ma la azzera, ed è applicabile esclusivamente nei rapporti infragruppo tra società residenti in Stati membri UE.

Il terzo strumento opera nei casi in cui la controllante estera disponga di una stabile organizzazione in Italia alla quale sia riferibile la partecipazione: in questo caso i dividendi seguono il regime ordinario della stabile organizzazione e non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

La scelta tra questi strumenti non è discrezionale ma dipende dalla struttura del gruppo, dalla residenza della controllante e dal rispetto dei requisiti previsti da ciascuna norma. Per i gruppi con controllante residente in uno Stato UE, la direttiva madre-figlia rappresenta lo strumento più efficiente, in quanto elimina integralmente il prelievo alla fonte anziché limitarsi a ridurlo.

I requisiti dell’art. 27-bis DPR 600/73: analisi dei quattro presupposti

L’accesso al regime della direttiva madre-figlia è subordinato alla verifica cumulativa di quattro presupposti, tutti espressamente elencati al comma 1 dell’art. 27-bis DPR 600/73. L’assenza anche di uno solo di essi preclude tanto la non applicazione della ritenuta quanto il rimborso di quella già operata. La verifica compete alla società figlia italiana nella sua qualità di sostituto d’imposta, prima di procedere alla distribuzione degli utili o in sede di istruttoria della domanda di rimborso.

Forma giuridica: le società ammesse dall’allegato della Direttiva 2011/96/UE

Il primo requisito riguarda la forma giuridica della società madre estera: deve rivestire una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE, recepito nell’allegato alla previgente Direttiva 90/435/CEE richiamato dall’art. 27-bis, comma 1, lett. a). L’elenco comprende le principali forme di società di capitali degli Stati membri, per l’Italia la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, e le corrispondenti forme giuridiche degli altri ordinamenti europei.

Il requisito ha natura formale e tassativa: le strutture non incluse nell’allegato, come i trust, i fondi di investimento o le partnership prive di personalità giuridica, sono escluse dall’ambito applicativo della direttiva indipendentemente dalla loro residenza UE o dalla sostanza economica. In questi casi, l’unico strumento applicabile rimane la Convenzione contro le doppie imposizioni, ove esistente e ove il percettore soddisfi il requisito di beneficiario effettivo.

Residenza fiscale UE e il problema della doppia residenza convenzionale

Il secondo requisito impone che la società madre risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata residente fuori dall’UE ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo (art. 27-bis, comma 1, lett. b).

La clausola sulla doppia residenza convenzionale ha un’applicazione pratica rilevante nei casi in cui la controllante estera sia costituita in uno Stato UE ma abbia sede di direzione effettiva in uno Stato terzo, o sia soggetta a tie-breaker rule convenzionale che ne sposti la residenza fiscale fuori dall’UE. In questi casi, la forma giuridica UE non è sufficiente: la società perde il diritto alla direttiva e rimane soggetta alla ritenuta ordinaria o alle sole riduzioni convenzionali applicabili con lo Stato terzo di residenza effettiva.

Nella prassi professionale, questa verifica è particolarmente rilevante per le strutture con holding intermedie costituite in Stati UE ma con azionisti o organi di gestione localizzati in giurisdizioni extra-europee, dove il rischio di una riqualificazione della residenza convenzionale è concreto e richiede un’analisi documentale preventiva.

Assoggettamento a imposta: potenziale vs effettivo secondo Cass. 17347/2026

Il terzo requisito, e il più controverso nel contenzioso recente, impone che la società madre estera sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella Direttiva 2011/96/UE, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati (art. 27-bis, comma 1, lett. c).

La questione centrale, a lungo dibattuta, riguarda il significato di “assoggettamento”: è sufficiente l’esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato estero, oppure è necessario che la società abbia effettivamente versato imposte sui dividendi ricevuti?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17347 del 3 giugno 2026, ha risolto il contrasto in modo netto: il requisito di assoggettamento a imposta va interpretato come esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo esborso finanziario. È sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo della società estera nel proprio ordinamento, a prescindere dal fatto che l’imposta risultante sia poi effettivamente dovuta o versata.

Questo principio ha una ricaduta operativa immediata per i gruppi con holding residenti nei Paesi Bassi, in Lussemburgo e negli altri Stati UE che prevedono regimi di participation exemption (esenzione sui dividendi in entrata). La Cassazione ha chiarito che una holding olandese che beneficia della deelnemingsvrijstelling, il regime di esenzione olandese sui dividendi, non perde il diritto al rimborso della ritenuta italiana per il solo fatto che i dividendi ricevuti dalla controllata italiana risultino poi esenti da imposta nei Paesi Bassi. La condizione è strutturale, legata all’appartenenza al sistema impositivo dello Stato estero, non all’esito fiscale del singolo dividendo percepito.

L’orientamento trova conferma nella ratio della Direttiva 2011/96/UE, che mira ad eliminare la doppia imposizione economica nei gruppi transfrontalieri UE: interpretare il requisito come assoggettamento effettivo significherebbe negare la direttiva proprio nei casi in cui lo Stato di residenza ha già scelto di non tassare i dividendi in entrata, creando una contraddizione sistematica con gli obiettivi della norma.

Soglia di partecipazione e holding period: la discrasia tra norma UE e norma interna

Il quarto requisito opera su due piani distinti che è necessario tenere separati, perché generano una discrasia normativa di frequente applicazione pratica.

Sul piano della soglia di partecipazione, la Direttiva 2011/96/UE fissa al 10% la partecipazione minima richiesta alla società madre nel capitale della società figlia (art. 3, par. 1, lett. a). Tuttavia, l’art. 27-bis DPR 600/73, nella versione vigente, mantiene la soglia al 20% della partecipazione diretta nel capitale della società distributrice. Questa discrasia deriva dalla storia evolutiva della norma: la Direttiva originaria del 1990 prevedeva il 25%, progressivamente ridotto fino al 10% con la Direttiva 2003/123/CE, mentre il recepimento italiano non ha seguito ogni aggiornamento con tempestività.

Il risultato pratico è che una holding UE con partecipazione compresa tra il 10% e il 19,9% nel capitale della controllata italiana soddisfa i requisiti della Direttiva ma non quelli dell’art. 27-bis. In questa fascia, il percorso corretto è invocare la diretta applicabilità della Direttiva 2011/96/UE nell’ordinamento italiano, che prevale sulla norma interna in forza del primato del diritto UE.

Sul piano dell’holding period, tanto la Direttiva quanto l’art. 27-bis richiedono che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno (art. 27-bis, comma 1, lett. d). Il requisito può essere soddisfatto anche retrospettivamente: se la distribuzione avviene prima del completamento del periodo annuale, la ritenuta viene applicata ma il rimborso può essere richiesto una volta maturato il requisito temporale. La dichiarazione relativa al periodo di detenzione deve essere resa dalla società beneficiaria mediante autodichiarazione, distinta dalla certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera per gli altri tre requisiti.

Esenzione o rimborso: le due modalità operative dell’art. 27-bis

L’art. 27-bis DPR 600/73 prevede due percorsi alternativi per neutralizzare la ritenuta sui dividendi infragruppo in ambito UE. La scelta tra i due non è discrezionale in senso pieno: dipende dal momento in cui la documentazione è disponibile rispetto alla data di distribuzione degli utili. Entrambi i percorsi presuppongono la verifica preventiva dei quattro requisiti cumulativi analizzati nella sezione precedente.

Il rimborso della ritenuta già operata (comma 1)

Il primo percorso è il rimborso della ritenuta già applicata dalla società figlia italiana al momento della distribuzione. La società madre estera presenta istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate competente, allegando la documentazione prescritta dal comma 2 dell’art. 27-bis.

La documentazione richiesta si articola in due elementi distinti. Il primo è una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale competente dello Stato estero di residenza della società madre, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1: forma giuridica ammessa, residenza fiscale UE e assoggettamento a imposta. Il secondo è una dichiarazione della stessa società madre che attesti il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno (lett. d).

La separazione tra i due documenti non è formale: la certificazione dell’autorità estera attesta i fatti oggettivi verificabili dallo Stato di residenza, mentre l’autodichiarazione riguarda un requisito, il periodo di detenzione, che compete alla società stessa attestare. Nella prassi, la certificazione viene rilasciata dall’autorità fiscale estera su modelli standardizzati, spesso coincidenti con il certificato di residenza fiscale arricchito delle informazioni richieste dalla norma italiana.

La non applicazione ab origine della ritenuta (comma 3)

Il secondo percorso consente alla società figlia italiana di non applicare la ritenuta al momento della distribuzione, evitando così il prelievo e la successiva procedura di rimborso. Questo percorso è disciplinato dal comma 3 dell’art. 27-bis ed è attivabile su richiesta della società madre estera beneficiaria dei dividendi.

La condizione è che la documentazione prescritta dal comma 2, certificazione dell’autorità estera e autodichiarazione sul periodo di detenzione, sia acquisita dalla società figlia entro la data del pagamento degli utili. La documentazione deve essere conservata, unitamente alla richiesta della società madre, fino alla scadenza dei termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, in ogni caso, fino alla definizione degli accertamenti eventualmente avviati.

Il vantaggio operativo di questo percorso è evidente: elimina il fabbisogno di liquidità connesso al pagamento della ritenuta e alla successiva attesa del rimborso. Il rischio, speculare, è che la società figlia risponde in qualità di sostituto d’imposta dell’esattezza della verifica documentale: se la documentazione risulta incompleta o i requisiti sono assenti, la ritenuta non operata diventa un debito della società italiana nei confronti dell’Erario, con le relative sanzioni.

Il comma 1-bis: le remunerazioni assimilate ai dividendi

Un profilo spesso trascurato nella prassi riguarda il comma 1-bis, introdotto dalla L. 122/2016 con effetto sulle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. La disposizione estende il regime del comma 1 alle remunerazioni di cui all’art. 89, comma 3-bis, TUIR, strumenti finanziari partecipativi con remunerazione non integralmente deducibile, erogate a società madri UE che soddisfino i requisiti standard dell’art. 27-bis.

Il rimborso spetta in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante. Questa limitazione è coerente con la ratio antielusiva: la direttiva madre-figlia mira a eliminare la doppia imposizione economica, non a generare situazioni di doppia non imposizione. Se la remunerazione è parzialmente deducibile in capo alla figlia italiana, solo la quota indeducibile, quella che ha già scontato imposizione alla fonte, ha titolo al rimborso.

La documentazione in sintesi

DocumentoRilasciato daRequisiti attestatiPercorso
Certificazione autorità fiscale esteraFisco dello Stato UE di residenzaForma giuridica, residenza UE, assoggettamento a imposta (lett. a, b, c)Rimborso e non applicazione
Autodichiarazione società madreSocietà madre esteraDetenzione ininterrotta ≥ 1 anno (lett. d)Rimborso e non applicazione
Richiesta formale della società madreSocietà madre esteraAttivazione percorso non applicazioneSolo non applicazione (comma 3)

La clausola antiabuso: Direttiva 2015/121 e art. 10-bis Statuto del contribuente

L’accesso ai benefici della direttiva madre-figlia non è incondizionato. La Direttiva 2015/121/UE ha introdotto una clausola antiabuso minima obbligatoria, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il rinvio al comma 5 dell’art. 27-bis DPR 600/73 all’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). La scelta del legislatore italiano di non introdurre una norma antiabuso specifica per la direttiva madre-figlia, affidandosi invece alla clausola generale antielusiva, ha conseguenze operative dirette: i presupposti, l’onere della prova e i limiti della contestazione sono quelli dell’abuso del diritto generale, non di una disciplina settoriale.

Il perimetro della contestazione è quindi definito dall’art. 10-bis: l’operazione è abusiva quando è priva di sostanza economica, realizza vantaggi fiscali indebiti e questi ultimi costituiscono l’obiettivo essenziale. Tutti e tre gli elementi devono concorrere. L’assenza anche di uno solo esclude la configurabilità dell’abuso.

I due test sostanziali post-Cass. 17347/2026

La Cass. 17347/2026 ha codificato in modo netto i criteri con cui l’Agenzia delle Entrate deve articolare la prova dell’abuso nell’ambito della direttiva madre-figlia. La sentenza impugnata era stata annullata proprio perché aveva fondato il diniego su indizi formali, patti parasociali, coincidenza di cariche tra i soggetti coinvolti, struttura organizzativa snella, senza applicare i test sostanziali richiesti dal diritto eurounitario.

La Cassazione ha identificato due test distinti e cumulativi: entrambi devono essere soddisfatti dall’Amministrazione per configurare validamente l’abuso.

Test 1: Effettività dell’attività economica. L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che la holding estera è priva di attività economica reale. Sul punto la Cassazione è esplicita: la mera gestione di partecipazioni, tipica di una holding pura, costituisce di per sé un’attività economica reale. Una struttura organizzativa leggera, assenza di dipendenti, costi gestionali limitati, uffici condivisi, non è, da sola, sintomo di artificiosità. Ciò che rileva è l’autonomia delle decisioni di governo e indirizzo, inclusa la decisione sulla distribuzione o meno dei dividendi ai soci.

Test 2: Disponibilità giuridica ed economica dei dividendi. L’Agenzia deve dimostrare che la società percipiente è vincolata, giuridicamente o di fatto, a ritrasferire i dividendi a soggetti terzi. Solo in questo caso il soggetto formale non coincide con il beneficiario effettivo. Il vincolo di ritrasferimento deve essere provato con elementi oggettivi e concordanti: non è sufficiente la mera probabilità che i dividendi vengano distribuiti a monte, né la presenza di patti parasociali che regolino la governance del gruppo senza imporre obblighi specifici di trasferimento dei flussi.

L’onere di provare entrambi i test grava esclusivamente sull’Amministrazione finanziaria. Il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare la ricorrenza dei quattro requisiti formali dell’art. 27-bis: non ha l’obbligo di provare preventivamente l’assenza di abuso, né di giustificare le ragioni economiche della struttura di gruppo adottata.

La holding pura: attività economica reale e disponibilità dei dividendi

Il caso della holding di mera gestione di partecipazioni è il terreno elettivo del contenzioso in materia di direttiva madre-figlia, e la giurisprudenza ha progressivamente chiarito i confini entro i quali questa struttura accede ai benefici della direttiva senza rischio di disconoscimento.

Sul fronte dell’attività economica, la linea interpretativa è consolidata: la holding pura che custodisce partecipazioni, percepisce dividendi e delibera sulla loro distribuzione esercita un’attività economica reale ai sensi del diritto eurounitario. Non è richiesta un’attività commerciale o produttiva in senso stretto. Lo svolgimento di consigli di amministrazione con poteri decisionali effettivi, la disponibilità di locali idonei e la presenza di una struttura amministrativa minima sono elementi sufficienti a escludere la fittizietà, indipendentemente dall’assenza di dipendenti o dalla modestia dei costi operativi.

Sul fronte della disponibilità dei dividendi, il discrimine è tra la holding che decide autonomamente se e quando distribuire i proventi ricevuti, e che è pertanto il beneficiario effettivo, e la holding che è contrattualmente o di fatto obbligata a ritrasferire i dividendi a monte entro tempi brevi e in misura determinata. In quest’ultimo caso, la società percipiente è un mero conduit e il beneficiario effettivo va individuato a monte nella catena societaria.

Nella prassi, gli indizi del vincolo di ritrasferimento che l’Amministrazione può legittimamente valorizzare, purché non da soli e non in modo presuntivo, comprendono: la coincidenza temporale quasi immediata tra la percezione e la ridistribuzione dei dividendi, la presenza di accordi contrattuali che impongano la distribuzione integrale degli utili percepiti, e la mancanza di qualsiasi riserva accumulata in capo alla holding nel corso degli esercizi.

L’esterovestizione societaria è una questione distinta dall’abuso del diritto in senso stretto: riguarda la residenza fiscale della holding, non la sostanza economica dell’operazione. Una holding genuinamente residente in uno Stato UE, con organi di governo che si riuniscono effettivamente nel Paese estero e adottano decisioni autonome, non può essere riqualificata come residente in Italia per il solo fatto di avere soci o amministratori italiani, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità in modo costante a partire dalla Cass. 14527/2019.

Tabella decisionale: verifica dei requisiti per l’accesso alla direttiva madre-figlia

La tabella che segue consente di verificare sistematicamente la posizione della holding UE rispetto ai presupposti dell’art. 27-bis DPR 600/73, identificando per ciascun requisito la norma di riferimento, la modalità di prova e la conseguenza operativa in caso di assenza. È lo strumento di prima verifica che il commercialista applica prima di procedere alla distribuzione o di istruire la domanda di rimborso.

RequisitoNormaContenutoModalità di provaConseguenza se assente
Forma giuridicaArt. 27-bis co. 1 lett. a)
All. I parte A Dir. 2011/96/UE
La società madre deve rivestire una delle forme societarie elencate nell’allegato della Direttiva (società di capitali degli Stati membri UE)Certificazione autorità fiscale estera; visura camerale o atto costitutivoDirettiva inapplicabile. Verifica applicabilità Convenzione contro le doppie imposizioni
Residenza fiscale UEArt. 27-bis co. 1 lett. b)Residenza in Stato membro UE; non considerata residente fuori UE da Convenzione con Stato terzo (tie-breaker rule)Certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità estera; analisi tie-breaker convenzionaleDirettiva inapplicabile. Ritenuta ordinaria 26% salvo riduzione convenzionale
Assoggettamento a impostaArt. 27-bis co. 1 lett. c)
Art. 2 Dir. 2011/96/UE
Cass. 17347/2026
Esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato di residenza. Non richiesto il pagamento effettivo. Regimi di participation exemption non ostativiCertificazione autorità fiscale estera attestante l’iscrizione al sistema impositivo societario dello Stato di residenzaDirettiva inapplicabile. Onere della prova dell’assenza grava sull’AdE (Cass. 17347/2026)
Soglia di partecipazioneArt. 27-bis co. 1 (norma interna: 20%)
Art. 3 Dir. 2011/96/UE (norma UE: 10%)
Partecipazione diretta ≥ 20% per art. 27-bis; ≥ 10% per diretta applicabilità della Direttiva UE. Fascia 10-19,9%: invocare primato diritto UEDocumentazione societaria attestante la quota di partecipazione diretta nel capitale della società figliaSotto il 10%: direttiva inapplicabile. Tra 10% e 19,9%: applicare direttamente Dir. 2011/96/UE
Holding periodArt. 27-bis co. 1 lett. d)Detenzione ininterrotta della partecipazione per almeno 1 anno. Il requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla distribuzioneAutodichiarazione della società madre esteraRitenuta applicata al momento della distribuzione; rimborso richiedibile al completamento del periodo annuale
Assenza di abuso del dirittoArt. 27-bis co. 5
Art. 10-bis L. 212/2000
Dir. 2015/121/UE
La struttura non deve essere priva di sostanza economica con vantaggio fiscale come obiettivo essenziale. Test: effettività attività economica + assenza vincolo di ritrasferimento dividendiOnere della prova dell’abuso grava sull’AdE. Il contribuente prova i soli requisiti formali dell’art. 27-bisDiniego rimborso o recupero ritenuta non applicata. Applicazione art. 10-bis con sanzioni
Assenza doppia residenza convenzionaleArt. 27-bis co. 1 lett. b)La società madre non deve essere considerata residente fuori UE da una Convenzione con Stato terzo. Rilevante per holding con direzione effettiva extra-UEAnalisi della Convenzione applicabile; parere legale sulla tie-breaker rule convenzionaleDirettiva inapplicabile anche se la società è formalmente costituita in uno Stato UE

Direttiva madre-figlia e direttiva interessi/canoni: differenze operative

La Direttiva 2003/49/CE relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, opera su un piano parallelo alla direttiva madre-figlia ma con perimetro applicativo, meccanismo e requisiti soggettivi parzialmente diversi. I due strumenti si integrano nella pianificazione dei flussi infragruppo transfrontalieri e la scelta tra l’uno e l’altro, o la loro applicazione congiunta, dipende dalla natura del flusso reddituale e dalla struttura del gruppo.

La differenza più rilevante sul piano pratico riguarda il meccanismo di applicazione: la direttiva interessi/canoni prevede l’esenzione diretta alla fonte, senza necessità di rimborso successivo, per i pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate UE. La direttiva madre-figlia, come visto, prevede invece due percorsi alternativi, non applicazione ab origine o rimborso, con oneri documentali che gravano sulla società figlia italiana in qualità di sostituto d’imposta.

Ambito oggettivo: dividendi vs interessi e canoni

Il perimetro applicativo dei due strumenti è mutuamente esclusivo sul piano della natura del flusso reddituale.

La direttiva madre-figlia si applica esclusivamente agli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre: dividendi in senso proprio, remunerazioni di strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44 TUIR e, per effetto del comma 1-bis dell’art. 27-bis, le remunerazioni di cui all’art. 89, comma 3-bis, TUIR nella quota non deducibile. Non si applica agli interessi su finanziamenti infragruppo né ai canoni per l’utilizzo di beni immateriali.

La direttiva interessi/canoni copre invece i pagamenti di interessi su finanziamenti e prestiti infragruppo e i canoni corrisposti per l’utilizzo o la concessione in uso di diritti di proprietà intellettuale, brevetti, marchi, know-how, software, tra società consociate residenti in Stati membri UE diversi. Non si applica ai dividendi.

Nei gruppi che combinano finanziamento infragruppo e partecipazione al capitale, i due strumenti operano contestualmente su flussi distinti: la direttiva madre-figlia sui dividendi dalla controllata italiana alla holding UE, la direttiva interessi/canoni sugli interessi del finanziamento che la stessa holding eroga alla controllata.

Requisiti soggettivi: differenze strutturali

ProfiloDirettiva madre-figlia (Dir. 2011/96/UE — art. 27-bis DPR 600/73)Direttiva interessi/canoni (Dir. 2003/49/CE — D.Lgs. 143/2005)
Flusso copertoDividendi e utili distribuitiInteressi e canoni infragruppo
MeccanismoNon applicazione ab origine o rimborso ritenutaEsenzione diretta alla fonte
Soglia partecipazione≥ 20% art. 27-bis; ≥ 10% Dir. 2011/96/UE≥ 25% partecipazione diretta o indiretta, oppure società sorelle con comune controllante al 25% [INSERIRE DATO: verificare recepimento D.Lgs. 143/2005 art. 26-quater DPR 600/73]
Holding period≥ 1 anno detenzione ininterrotta≥ 2 anni detenzione ininterrotta [INSERIRE DATO: verificare testo D.Lgs. 143/2005]
Forma giuridicaAllegato I parte A Dir. 2011/96/UEAllegato Dir. 2003/49/CE (elenco parzialmente diverso)
Assoggettamento a impostaPotenziale (Cass. 17347/2026)Richiesto senza esoneri non territorialmente/temporalmente limitati
Relazione societaria richiestaRapporto madre-figlia (partecipazione diretta)Madre-figlia o società sorelle con comune controllante
Clausola antiabusoArt. 10-bis L. 212/2000 via art. 27-bis co. 5; Dir. 2015/121/UEClausola antiabuso specifica Dir. 2003/49/CE art. 5

Il nodo del beneficiario effettivo: asimmetrie tra i due regimi

Entrambe le direttive richiedono che il percettore del flusso reddituale sia il beneficiario effettivo, ma la declinazione pratica del requisito presenta asimmetrie rilevanti tra i due regimi.

Nella direttiva madre-figlia, come chiarito dalla Cass. 17347/2026, la prova dell’assenza di beneficiario effettivo compete all’Amministrazione e richiede la dimostrazione del vincolo di ritrasferimento dei dividendi. La holding pura che gestisce partecipazioni e delibera autonomamente sulla distribuzione degli utili è qualificata come beneficiario effettivo, indipendentemente dalla struttura organizzativa.

Nella direttiva interessi/canoni, la verifica del beneficiario effettivo tende a essere più stringente nella prassi applicativa, in quanto i flussi di interessi e canoni si prestano più facilmente a strutture di back-to-back financing nelle quali la società interposta riceve e ritrasferisce il flusso senza autonomia economica reale. La CGUE, con le sentenze sui casi danesi del 26 febbraio 2019 (cause C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 per gli interessi; C-116/16 e C-117/16 per i dividendi), ha elaborato criteri convergenti per entrambe le direttive, ma con applicazione più rigorosa per gli interessi data la maggiore frequenza di strutture conduit in quel contesto.

Consulenza fiscalità internazionale

La tua holding UE ha titolo al rimborso della ritenuta sui dividendi?

Il requisito di assoggettamento a imposta, la soglia di partecipazione e la prova dell’assenza di abuso del diritto sono i tre nodi operativi che determinano l’esito del rimborso ex art. 27-bis DPR 600/73. Un diniego fondato su indizi formali, patti parasociali, struttura snella, coincidenza di cariche, è oggi contestabile sulla base della Cass. 17347/2026. Analizziamo la posizione della tua struttura con i documenti alla mano.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra esenzione e rimborso della ritenuta ex art. 27-bis DPR 600/73?

L’esenzione (art. 27-bis co. 3) evita la ritenuta del 26% prima della distribuzione. Il rimborso (co. 1) recupera la ritenuta già operata tramite istanza all’Agenzia delle Entrate. La scelta dipende dalla disponibilità della documentazione alla data di pagamento degli utili.

Una holding olandese con participation exemption perde il diritto al rimborso?

o. La Cass. 17347/2026 ha stabilito che l’assoggettamento a imposta richiesto dall’art. 27-bis è potenziale, non effettivo. La holding olandese resta ammessa al rimborso anche se i dividendi italiani risultano esenti nei Paesi Bassi per effetto della deelnemingsvrijstelling.

Cosa deve provare l’Agenzia delle Entrate per negare il rimborso per abuso del diritto?

Deve dimostrare due elementi cumulativi: assenza di attività economica reale della holding e vincolo di ritrasferimento dei dividendi a terzi. Patti parasociali e struttura organizzativa snella non sono sufficienti (Cass. 17347/2026, art. 10-bis L. 212/2000).

La soglia di partecipazione per la direttiva madre-figlia è il 10% o il 20%?

L’art. 27-bis DPR 600/73 richiede il 20%. La Direttiva 2011/96/UE prevede il 10%. Con partecipazione tra 10% e 19,9% si può invocare la diretta applicabilità della Direttiva UE, che prevale sulla norma interna in forza del primato del diritto europeo.

La holding pura che gestisce solo partecipazioni ha attività economica reale?

Sì. La Cass. 17347/2026 ha confermato che la mera gestione di partecipazioni costituisce attività economica reale. Struttura organizzativa snella e assenza di dipendenti non sono, da soli, indici di artificiosità della holding UE.

Quali documenti servono per l’esenzione ab origine dalla ritenuta ex art. 27-bis co. 3?

Due documenti: certificazione dell’autorità fiscale estera (forma giuridica, residenza UE, assoggettamento a imposta) e autodichiarazione della società madre sul possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno. Entrambi entro la data di pagamento degli utili.

La direttiva madre-figlia si applica anche agli interessi infragruppo?

No. La Direttiva 2011/96/UE copre solo gli utili distribuiti. Per gli interessi su finanziamenti infragruppo tra società consociate UE si applica la Direttiva 2003/49/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 143/2005, con meccanismo di esenzione diretta alla fonte.

Cosa succede se la partecipazione non è detenuta da un anno alla data di distribuzione?

La società figlia italiana applica la ritenuta ordinaria del 26%. Al completamento del periodo annuale, la holding UE presenta istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate allegando l’autodichiarazione sul requisito di holding period ora soddisfatto.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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