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Direttiva madre-figlia e rimborso della ritenuta sui dividendi UE: art. 27-bis DPR 600/73

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
12 min di lettura
In sintesi

Art. 27-bis DPR 600/73: requisiti, procedura di rimborso e difesa nel contenzioso sulla direttiva madre-figlia. Aggiornato a Cass. 17347/26.

La Direttiva 2011/96/UE, recepita dall’art. 27-bis DPR 600/73, esonera dalla ritenuta del 26% i dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante UE in possesso di quattro requisiti cumulativi. La Cass. 17347/2026 ha chiarito che l’assoggettamento a imposta è potenziale, non effettivo, e che la prova dell’abuso del diritto richiede due test sostanziali a carico dell’Agenzia delle Entrate.


La direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE), recepita in Italia dall’art. 27-bis DPR 600/73, sopprime la ritenuta del 26% sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana alla controllante UE, attraverso due strumenti alternativi: la non applicazione ab origine della ritenuta o il rimborso successivo. L’accesso richiede quattro presupposti cumulativi: forma giuridica ammessa, residenza fiscale UE, assoggettamento a imposta nello Stato estero e detenzione ininterrotta della partecipazione per almeno un anno. La Cass. 17347/2026 ha stabilito che l’assoggettamento a imposta è soddisfatto dalla mera esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato di residenza, indipendentemente dal pagamento effettivo.

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La ritenuta sui dividendi in uscita dall’Italia: il quadro normativo

Quando una società italiana distribuisce utili a una controllante estera, opera in qualità di sostituto d’imposta ed è tenuta ad applicare una ritenuta alla fonte del 26% sull’ammontare lordo dei dividendi erogati, ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta si applica indipendentemente dalla natura giuridica del percettore non residente e dalla qualificazione della partecipazione come qualificata o non qualificata.

Questo prelievo alla fonte genera un fenomeno di doppia imposizione giuridica: il medesimo flusso reddituale viene tassato sia in Italia, allo stadio della distribuzione, sia nello Stato di residenza della controllante, secondo le regole fiscali locali. L’eliminazione o la riduzione di questa doppia imposizione può avvenire attraverso tre strumenti distinti, con perimetri di applicazione e condizioni di accesso differenti.

Il primo strumento è la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato di residenza del percettore: riduce l’aliquota della ritenuta, generalmente a una soglia compresa tra il 5% e il 15%, subordinatamente allo status di beneficiario effettivo del dividendo in capo alla controllante estera.

Il secondo strumento è la Direttiva 2011/96/UE (direttiva madre-figlia), recepita dall’art. 27-bis DPR 600/73, che consente, al ricorrere di requisiti specifici, la non applicazione della ritenuta o il rimborso integrale di quella già operata. A differenza delle Convenzioni, non riduce l’aliquota ma la azzera, ed è applicabile esclusivamente nei rapporti infragruppo tra società residenti in Stati membri UE.

Il terzo strumento opera nei casi in cui la controllante estera disponga di una stabile organizzazione in Italia alla quale sia riferibile la partecipazione: in questo caso i dividendi seguono il regime ordinario della stabile organizzazione e non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

La scelta tra questi strumenti non è discrezionale ma dipende dalla struttura del gruppo, dalla residenza della controllante e dal rispetto dei requisiti previsti da ciascuna norma. Per i gruppi con controllante residente in uno Stato UE, la direttiva madre-figlia rappresenta lo strumento più efficiente, in quanto elimina integralmente il prelievo alla fonte anziché limitarsi a ridurlo.

I requisiti dell’art. 27-bis DPR 600/73: analisi dei quattro presupposti

L’accesso al regime della direttiva madre-figlia è subordinato alla verifica cumulativa di quattro presupposti, tutti espressamente elencati al comma 1 dell’art. 27-bis DPR 600/73. L’assenza anche di uno solo di essi preclude tanto la non applicazione della ritenuta quanto il rimborso di quella già operata. La verifica compete alla società figlia italiana nella sua qualità di sostituto d’imposta, prima di procedere alla distribuzione degli utili o in sede di istruttoria della domanda di rimborso.

Forma giuridica: le società ammesse dall’allegato della Direttiva 2011/96/UE

Il primo requisito riguarda la forma giuridica della società madre estera: deve rivestire una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE, recepito nell’allegato alla previgente Direttiva 90/435/CEE richiamato dall’art. 27-bis, comma 1, lett. a). L’elenco comprende le principali forme di società di capitali degli Stati membri, per l’Italia la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, e le corrispondenti forme giuridiche degli altri ordinamenti europei.

Il requisito ha natura formale e tassativa: le strutture non incluse nell’allegato, come i trust, i fondi di investimento o le partnership prive di personalità giuridica, sono escluse dall’ambito applicativo della direttiva indipendentemente dalla loro residenza UE o dalla sostanza economica. In questi casi, l’unico strumento applicabile rimane la Convenzione contro le doppie imposizioni, ove esistente e ove il percettore soddisfi il requisito di beneficiario effettivo.

Residenza fiscale UE e il problema della doppia residenza convenzionale

Il secondo requisito impone che la società madre risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata residente fuori dall’UE ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo (art. 27-bis, comma 1, lett. b).

La clausola sulla doppia residenza convenzionale ha un’applicazione pratica rilevante nei casi in cui la controllante estera sia costituita in uno Stato UE ma abbia sede di direzione effettiva in uno Stato terzo, o sia soggetta a tie-breaker rule convenzionale che ne sposti la residenza fiscale fuori dall’UE. In questi casi, la forma giuridica UE non è sufficiente: la società perde il diritto alla direttiva e rimane soggetta alla ritenuta ordinaria o alle sole riduzioni convenzionali applicabili con lo Stato terzo di residenza effettiva.

Nella prassi professionale, questa verifica è particolarmente rilevante per le strutture con holding intermedie costituite in Stati UE ma con azionisti o organi di gestione localizzati in giurisdizioni extra-europee, dove il rischio di una riqualificazione della residenza convenzionale è concreto e richiede un’analisi documentale preventiva.

Assoggettamento a imposta: potenziale vs effettivo secondo Cass. 17347/2026

Il terzo requisito, e il più controverso nel contenzioso recente, impone che la società madre estera sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella Direttiva 2011/96/UE, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati (art. 27-bis, comma 1, lett. c).

La questione centrale, a lungo dibattuta, riguarda il significato di “assoggettamento”: è sufficiente l’esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato estero, oppure è necessario che la società abbia effettivamente versato imposte sui dividendi ricevuti?

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Dott. Federico Migliorini
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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