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Dichiarazione IVA integrativa entro il 29 luglio per rimediare al visto

Dichiarazione IVA integrativa entro 90 giorni per rimediare alla mancata apposizione del visto di conformità. Integrativa “speciale” entro il 29 luglio per applicare in ritardo il visto di conformità per crediti superiori a € 5.000.

La dichiarazione IVA che riporta un credito superiore a € 5.000 deve contenere il visto di conformità, al fine di poter utilizzare il credito in compensazione.

Come saprai, infatti, senza visto di conformità è possibile effettuare compensazioni sino alla soglia di € 5.000.

Per gli importi oltre tale soglia la compensazione è consentita esclusivamente attraverso l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione IVA. Tale visto può essere apposto da un professionista abilitato, solitamente un Dottore Commercialista, oppure dal Collegio Sindacale (o Revisore Unico).

Ma che cosa accade se la dichiarazione IVA viene, inavvertitamente, inviata senza l’apposizione del visto di conformità? Come è possibile rimediare, ed in che tempi?

Scopriamo insieme le risposte a questi quesiti in questo contributo.


Il visto di conformità in dichiarazione IVA

Per rilasciare il visto di conformità, necessario per compensare in F24 l’IVA a credito, per importi superiori a € 5.000 annui, il professionista deve effettuare alcuni controlli.

In particolare, il professionista che rilascia il visto è chiamato a verificare, a seconda dei casi:

  1. Credito IVA annuale compensabile > del volume d’affari. Controllo pieno di tutte le fatture con IVA detraibile registrate nell’anno.
  2. Credito IVA annuale compensabile < del volume d’affari. Controllo ridotto, che comprende tutte le fatture con un IVA detraibile superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta nell’anno. Valore riportato al rigo VF 71.

Il professionista è chiamato anche a verificare l’eventuale credito IVA proveniente dall’eccedenza di imposta formatasi in anni precedenti:

  • Non richiesta a rimborso;
  • Non utilizzata in compensazione.

Questo controllo si effettua sull’esposizione del valore stesso nella dichiarazione IVA presentata.

Queste sono le verifiche principali che, assieme ad altre, il professionista deve effettuare.

Le normative di riferimento sui controlli per il visto di conformità sono le seguenti:

  • Il riferimento di prassi dato dalla Circolare n 57/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate;
  • La check-list predisposta dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti il 13 gennaio 2010.

La dichiarazione IVA integrativa: i termini

I controlli sopra indicati da parte del professionista verificatore devono essere sempre effettuati. Questo anche se il visto viene inserito in una dichiarazione IVA integrativa per “correggere” una dichiarazione precedente inviata senza visto.

Ma entro quanto tempo si può presentare una dichiarazione IVA integrativa?

Vediamo prima i termini ordinari di presentazione.

In generale, dal 24 ottobre 2016, possono essere inviate le dichiarazioni IVA integrative a favore, “entro il 31 dicembre del quinto anno” (quarto anno per i periodi sino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Questo termine è pari a quello stabilito per l’accertamento della dichiarazione IVA, ai sensi dell’articolo 57 del DPR n 633/72.

La normativa previgente, invece, prevedeva che l’invio della dichiarazione integrativa a favore potesse avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

Senza questa nuova regola, entro il 30 aprile 2019, scadenza dell’invio del modello IVA 2019, relativo al 2018, si sarebbe potuto presentare solo l’integrativa a favore per il 2017 (oltre che la correttiva nei termini per rettificare il modello relativo al 2018 già presentato).

Con le nuove regole, invece, la dichiarazione IVA integrativa 2018, relativa al 2017, a favore, può essere presentata entro il 31 dicembre 2023.

Va ricordato che l’aumento da 5 a 6 anni del periodo per l’accertamento, a cui è collegato il periodo potenziale di invio delle integrative, ha effetto solo per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Quindi, se ci si è dimenticati di detrarre un importo di IVA, si può correggere il modello IVA 2015 (relativo al 2014) entro la fine del 2019, il modello IVA 2016 (relativo al 2015) entro la fine del 2020 e il modello IVA 2017 (relativo al 2016) entro la fine del 2022.


Le dichiarazioni integrative “speciali

Accanto agli ordinari termini di presentazione delle dichiarazioni integrative, visti in precedenza, vi sono dei terminispeciali“.

Il legislatore ha previsto alcuni termini, sia per le dichiarazioni delle imposte dirette ed indirette, in cui è possibile modificare la dichiarazione per degli aspetti particolari.

Vediamo, in dettaglio di cosa si tratta per arrivare poi al termine previsto per correggere la dichiarazione IVA senza visto di conformità.

Dichiarazione integrativa “speciale” per redditi ed IRAP

Per le dichiarazioni dei redditi e per l’Irap (e non per l’Iva), è previsto l’invio di una particolare integrativa a favore “entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione“, per revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Dichiarazione integrativa “speciale” per la dichiarazione IVA senza visto

Anche in ambito IVA è previsto un termine “speciale” per la presentazione della dichiarazione integrativa. Questo nel caso in cui il contribuente abbia presentato il modello IVA annuale senza visto di conformità.

Ipotizziamo un contribuente che ha presentato il modello IVA 2019 senza visto“, con un credito di € 9.000. Successivamente, tale contribuente intende utilizzare il credito in compensazione oltre il limite di € 5.000.

In questo caso il contribuente ha la possibilità di modificare la propria scelta, presentando la dichiarazione IVA integrativa:

  • Entro il 30 aprile 2019, senza applicazione di sanzioni;
  • Entro 90 giorno dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA. Quindi, al più tardi entro il 29 luglio 2019.

Questo è quanto prevede l’articolo 2, comma 7, del DPR n 322/98, e la Circolare n 1/E/2010, paragrafo n 2.1.

Rettifica della richiesta di rimborso presentata

Il contribuente ha anche la possibilità di modificare la scelta effettuata in dichiarazione IVA, in caso di credito chiesto a rimborso. Anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa. Il termine di presentazione di questa dichiarazione è sempre di 90 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile.

Se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (ad esempio, se si passa da una richiesta di rimborso di 30mila euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa.

Se, invece, non viene modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni (Circolare 32/E/2014, paragrafo 2.2.1).

La dichiarazione integrativa a favore non è soggetta ad alcuna sanzione (risposta delle Entrate alla stampa specializzata il 24 gennaio 2018).


Dichiarazione IVA integrativa: conclusioni

La presentazione della dichiarazione integrativa in ambito IVA si rende necessaria anche in caso di rettifica del visto di conformità.

In tutti i casi in cui si rende necessario modificare la scelta effettuata in ambito di visto di conformità è possibile presentare una dichiarazione integrativa, con termini speciali.

Si tratta della possibilità di rettificare la dichiarazione integrativa nel termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso, la presentazione della dichiarazione IVA integrativa avviene senza il versamento di sanzioni.

Se desideri approfondire questo argomento ti lascio con due interessanti letture di approfondimento sul tema dichiarazione IVA.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

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