La dichiarazione IVA integrativa deve essere presentata dal contribuente per sanare omissioni, errori, o incompletezza dei dati contenuti nella dichiarazione inviata nei termini. Il presupposto per poter presentare l’integrativa, infatti, è la presentazione della dichiarazione nei termini originari di scadenza. Questo modello può essere modificato o integrato (a favore o sfavore del contribuente) nei termini di decadenza dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Di seguito andiamo ad approfondire le principali informazioni utili che riguardano la presentazione della dichiarazione IVA integrativa.
Indice degli Argomenti
Il presupposto per la presentazione della dichiarazione IVA integrativa
La presentazione della dichiarazione IVA integrativa parte dal presupposto che la dichiarazione IVA ordinaria sia stata presentata nei termini (30 aprile). Senza questo presupposto la dichiarazione IVA è considerata omessa una volta trascorsi 90 giorni dal termine (29 luglio 2024). Entro questo termine la dichiarazione IVA può essere ancora presentata. Si parla di dichiarazione tardiva. Superato questo termine la dichiarazione, anche se presentata resta omessa.
La dichiarazione IVA validamente presentata può essere successivamente integrata per correggere errori o omissioni che possono aver determinato (ex art. 8, co. 6-bis del DPR n. 322/98):
- Un minor imponibile, una minore imposta o una maggiore eccedenza detraibile. Si parla di integrativa a favore;
- Un maggior imponibile, una maggiore imposta dovuta o una minore eccedenza detraibile. Si parla di integrativa a sfavore.
La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, anche tramite un intermediario abilitato. Questa deve contenere gli imponibili non dichiarati e gli altri dati compresi nella dichiarazione originaria.
Compilazione del frontespizio dell’integrativa
Nel frontespizio della dichiarazione integrativa deve essere indicato (ex art. 8 DPR n. 322/88):
- Il codice 1 (co. 6-bis): per la rettifica di errori o omissioni, compresi quelli relativi alla base imponibile, al debito d’imposta e alle eccedenze detraibili, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso;
- Il codice 2: se il contribuente deve correggere la versione precedente in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ex art. 1 Legge n. 190/14, sempre salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso.
Casistiche pratiche che portano alla presentazione di una dichiarazione integrativa IVA
Nella pratica, la necessità di andare a modificare il modello IVA precedentemente inviato nei termini può avvenire, ad esempio, per:
- Modificare la scelta legata all’utilizzo del credito IVA. Ad esempio, può essere il caso della scelta da rimborso a detrazione/compensazione (Risposta interpello n. 231/E/20), a condizione che il rimborso non sia ancora stato effettuato;
- Per l’apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72, qualora assenti nella dichiarazione originaria;
- Esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su fatture di acquisto e dichiarazioni doganali ricevute nell’anno di riferimento e non incluse in dichiarazione, per errore (Circolare n. 1/E/18);
- Effettuazione di versamenti di IVA periodica con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) dopo la scadenza della dichiarazione ordinaria. Tali versamenti devono essere indicati nel rigo VL30, col. 3 della dichiarazione IVA dell’anno a cui si riferiscono.
Nei primi due casi non è prevista l’applicazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili ad errore o violazione del contribuente.
Per approfondire: |
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Quadro VH della dichiarazione IVA |
Liquidazioni IVA periodiche: sanzioni e ravvedimento |
La gestione del maggior credito IVA
La gestione del maggiore credito IVA che deriva dalla presentazione dell’integrativa può essere detratto in sede utilizzato in sede di liquidazione periodica, utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso. Naturalmente, il maggiore credito può essere rimborsato oppure utilizzato in compensazione, ma solo per importi a debito derivanti dal periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA originaria (ovviamente).
Il limite temporale per la compensazione non può essere superato attraverso l’integrazione “a catena” di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima utile.
Termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa
La scadenza annuale per la presentazione della dichiarazione IVA è il 30 aprile, con riferimento ai dati dell’anno precedente. Il modello deve essere presentato telematicamente entro la scadenza. Questo contiene i dati degli acquisti e delle vendite effettuate con la determinazione del credito o del debito IVA annuale.
Una volta presentato il modello IVA nei termini è possibile per il contribuente presentare una dichiarazione integrativa di quella inviata. Questa possibilità, legata alla correzione autonoma di errori, integrazione o modifica di dati deve essere effettuata non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento. Si tratta del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Termine previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/72. Per la dichiarazione IVA 2024 (dati 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa è il 31 dicembre 2029.
Modello | Scadenza |
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Dichiarazione IVA ordinaria 2025 (anno 2024) | 30 aprile 2025 |
Dichiarazione IVA integrativa | 31 dicembre 2030 |
Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, anche in occasione del ravvedimento, i termini di decadenza per i controlli, limitatamente ai soli elementi oggetto di emenda, decorrono con riferimento non alla dichiarazione originaria ma all’integrativa medesima (art. 1, co. 640 della Legge n. 190/14).
Dichiarazione integrativa “speciale” per la dichiarazione IVA senza visto
In ambito IVA è previsto un termine “speciale” per la presentazione della dichiarazione integrativa. Questo nel caso in cui il contribuente abbia presentato il modello IVA annuale senza visto di conformità.
Ipotizziamo un contribuente che ha presentato il modello IVA 2025 “senza visto“, con un credito di €. 9.000. Successivamente, tale contribuente intende utilizzare il credito in compensazione oltre il limite di €. 5.000.
In questo caso il contribuente ha la possibilità di modificare la propria scelta, presentando la dichiarazione IVA integrativa:
- Entro il 30 aprile 2025, senza applicazione di sanzioni;
- Entro 90 giorno dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA. Quindi, al più tardi entro il 29 luglio 2025.
Questo è quanto prevede l’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/98, e la Circolare n. 1/E/2010, paragrafo n. 2.1.
Rettifica della richiesta di rimborso presentata
Il contribuente ha anche la possibilità di modificare la scelta effettuata in dichiarazione IVA, in caso di credito chiesto a rimborso. Anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa. Il termine di presentazione di questa dichiarazione è sempre di 90 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile.
Se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (ad esempio, se si passa da una richiesta di rimborso di 30mila euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa.
Se, invece, non viene modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni (Circolare n. 32/E/2014, § 2.2.1).
La dichiarazione integrativa a favore non è soggetta ad alcuna sanzione.
Sanzioni amministrative
In caso di presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a sfavore del contribuente sono applicabili le sanzioni amministrative previste. Resta ferma la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 si applica il D.Lgs. n. 87/24, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario.
La necessità di presentare una dichiarazione che integra la precedente quando si registra una delle seguenti violazioni:
- La dichiarazione infedele;
- La dichiarazione inesatta.
La dichiarazione infedele
Si parla di dichiarazione infedele nel caso in cui da essa risulta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. La sanzione base applicabile è del 70% con un minimo di 150 euro, della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini previsti dall’art. 57 del DPR n. 633/72, comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione per gli omessi versamenti prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, pari al 25%, aumentata al doppio (50%). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di 150 euro.
Dichiarazione inesatta
Si considera inesatta la dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero se in essa:
- Sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo;
- Oppure, non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Nel caso è applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Il ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che consente all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.
La sanzione amministrativa prevista per le violazioni tributarie è ridotta proporzionalmente al tempo che intercorre dalla commissione della violazione. In particolare, la sanzione è ridotta come indicato nella tabella seguente.
Lett. art. 13 | Violazioni commesse dal 01/09/24 | Riduzione sanzione |
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a) – Solo tardivi versamenti | 30 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo |
a-bis) -Tutte le violazioni | Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) | 1/9 del minimo |
b) – Tutte le violazioni | Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) | 1/8 del minimo |
b-bis) – Tutte le violazioni | Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo |
b-ter) ante D.Lgs. n. 87/24 – Tutte le violazioni | 1/6 del minimo | |
b-ter) post D.Lgs. n. 87/24 – Tutte le violazioni | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/6 del minimo |
b-quater) ante D.Lgs. n. 87/24 – Tutte le violazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, tributi doganali e accise | 1/5 del minimo |
Consulenza online
La dichiarazione IVA integrativa è uno strumento cruciale per la correzione di errori o omissioni passati nella dichiarazione originale, garantendo così trasparenza e correttezza da parte del contribuente. Essa non solo aiuta a ridurre sanzioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma offre anche la possibilità di recuperare crediti IVA, e di poterli successivamente utilizzare. È importante, tuttavia, procedere con attenzione nella compilazione e nella presentazione per prevenire ulteriori problemi con l’amministrazione finanziaria. Utilizzare questo strumento richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e una gestione accurata delle attività contabili.
Domande frequenti
Sì, è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa anche dopo i termini regolamentari, ma ciò potrebbe portare a sanzioni variabili a seconda del ritardo e della natura degli errori da correggere. Se presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si possono applicare sanzioni ridotte tramite il ravvedimento operoso
Presentare una dichiarazione IVA integrativa consente di correggere errori o omissioni, evitando sanzioni e migliorando la gestione fiscale. Inoltre, offre la possibilità di recuperare crediti IVA non riconosciuti, contribuendo a una maggiore efficienza fiscale e competitività aziendale
È fondamentale effettuare una corretta analisi dei dati contabili e verificare attentamente ogni movimento registrato. È consigliabile avvalersi dell’assistenza di un Commercialista per garantire la massima precisione nelle operazioni e rispettare gli adempimenti fiscali richiesti