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Dichiarazione IVA integrativa: guida

IVA nei rapporti con l'esteroDichiarazione IVA integrativa: guida

La dichiarazione IVA integrativa deve essere presentata per integrare o modificare la dichiarazione ordinariamente presentata entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento.

La dichiarazione IVA integrativa deve essere presentata dal contribuente per sanare omissioni, errori, o incompletezza dei dati contenuti nella dichiarazione inviata nei termini. Il presupposto per poter presentare l’integrativa, infatti, è la presentazione della dichiarazione nei termini originari di scadenza. Questo modello può essere modificato o integrato (a favore o sfavore del contribuente) nei termini di decadenza dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Di seguito andiamo ad approfondire le principali informazioni utili che riguardano la presentazione della dichiarazione IVA integrativa.

Il presupposto per la presentazione della dichiarazione IVA integrativa

La presentazione della dichiarazione IVA integrativa parte dal presupposto che la dichiarazione IVA ordinaria sia stata presentata nei termini (30 aprile). Senza questo presupposto la dichiarazione IVA è considerata omessa una volta trascorsi 90 giorni dal termine (29 luglio 2024). Entro questo termine la dichiarazione IVA può essere ancora presentata. Si parla di dichiarazione tardiva. Superato questo termine la dichiarazione, anche se presentata resta omessa.

La dichiarazione IVA validamente presentata può essere successivamente integrata per correggere errori o omissioni che possono aver determinato (ex art. 8, co. 6-bis del DPR n. 322/98):

  • Un minor imponibile, una minore imposta o una maggiore eccedenza detraibile. Si parla di integrativa a favore;
  • Un maggior imponibile, una maggiore imposta dovuta o una minore eccedenza detraibile. Si parla di integrativa a sfavore.

La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, anche tramite un intermediario abilitato. Questa deve contenere gli imponibili non dichiarati e gli altri dati compresi nella dichiarazione originaria.

Compilazione del frontespizio dell’integrativa

Nel frontespizio della dichiarazione integrativa deve essere indicato (ex art. 8 DPR n. 322/88):

  • Il codice 1: per la rettifica di errori o omissioni, compresi quelli relativi alla base imponibile, al debito d’imposta e alle eccedenze detraibili;
  • Il codice 2: se il contribuente deve correggere la versione precedente in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ex art. 1 Legge n. 190/14.

Casistiche pratiche che portano alla presentazione di una dichiarazione integrativa IVA

Nella pratica, la necessità di andare a modificare il modello IVA precedentemente inviato nei termini può avvenire, ad esempio, per:

  • Modificare la scelta legata all’utilizzo del credito IVA. Ad esempio, può essere il caso della scelta da rimborso a detrazione/compensazione (Risposta interpello n. 231/E/20), a condizione che il rimborso non sia ancora stato effettuato;
  • Per l’apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72, qualora assenti nella dichiarazione originaria;
  • Esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su fatture di acquisto e dichiarazioni doganali ricevute nell’anno di riferimento e non incluse in dichiarazione, per errore (Circolare n. 1/E/18);
  • Effettuazione di versamenti di IVA periodica con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) dopo la scadenza della dichiarazione ordinaria. Tali versamenti devono essere indicati nel rigo VL30, col. 3 della dichiarazione IVA dell’anno a cui si riferiscono.

Nei primi due casi non è prevista l’applicazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili ad errore o violazione del contribuente.

Per approfondire:
Quadro VH della dichiarazione IVA
Liquidazioni IVA periodiche: sanzioni e ravvedimento

La gestione del maggior credito IVA

La gestione del maggiore credito IVA che deriva dalla presentazione dell’integrativa può essere detratto in sede utilizzato in sede di liquidazione periodica, utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso. Naturalmente, il maggiore credito può essere rimborsato oppure utilizzato in compensazione, ma solo per importi a debito derivanti dal periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA originaria (ovviamente).

Il limite temporale per la compensazione non può essere superato attraverso l’integrazione “a catena” di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima utile.

Termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa

La scadenza annuale per la presentazione della dichiarazione IVA è il 30 aprile, con riferimento ai dati dell’anno precedente. Il modello deve essere presentato telematicamente entro la scadenza. Questo contiene i dati degli acquisti e delle vendite effettuate con la determinazione del credito o del debito IVA annuale.

Una volta presentato il modello IVA nei termini è possibile per il contribuente presentare una dichiarazione integrativa di quella inviata. Questa possibilità, legata alla correzione autonoma di errori, integrazione o modifica di dati deve essere effettuata non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento. Si tratta del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Termine previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/72. Per la dichiarazione IVA 2024 (dati 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa è il 31 dicembre 2029.

ModelloScadenza
Dichiarazione IVA ordinaria 2024 (anno 2023)30 aprile 2024
Dichiarazione IVA integrativa31 dicembre 2029

Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, anche in occasione del ravvedimento, i termini di decadenza per i controlli, limitatamente ai soli elementi oggetto di emenda, decorrono con riferimento non alla dichiarazione originaria ma all’integrativa medesima (art. 1, co. 640 della Legge n. 190/14).

Dichiarazione integrativa “speciale” per la dichiarazione IVA senza visto

In ambito IVA è previsto un termine “speciale” per la presentazione della dichiarazione integrativa. Questo nel caso in cui il contribuente abbia presentato il modello IVA annuale senza visto di conformità.

Ipotizziamo un contribuente che ha presentato il modello IVA 2024 senza visto“, con un credito di €. 9.000. Successivamente, tale contribuente intende utilizzare il credito in compensazione oltre il limite di €. 5.000.

In questo caso il contribuente ha la possibilità di modificare la propria scelta, presentando la dichiarazione IVA integrativa:

  • Entro il 30 aprile 2024, senza applicazione di sanzioni;
  • Entro 90 giorno dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA. Quindi, al più tardi entro il 29 luglio 2024.

Questo è quanto prevede l’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/98, e la Circolare n. 1/E/2010, paragrafo n. 2.1.

Rettifica della richiesta di rimborso presentata

Il contribuente ha anche la possibilità di modificare la scelta effettuata in dichiarazione IVA, in caso di credito chiesto a rimborso. Anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa. Il termine di presentazione di questa dichiarazione è sempre di 90 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile.

Se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (ad esempio, se si passa da una richiesta di rimborso di 30mila euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa.

Se, invece, non viene modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni (Circolare n. 32/E/2014, § 2.2.1).

La dichiarazione integrativa a favore non è soggetta ad alcuna sanzione.

Dichiarazione IVA integrativa: sanzioni 

La presentazione entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni.

  • Correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Sanzione da 250 fino a 2.000 euro. La correzione è sanabile attraverso il ravvedimento operoso;
  • Correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Sanzione del 30% calcolato sull’importo non versato. La correzione è sanabile attraverso il ravvedimento operoso

Per dichiarazione IVA integrativa trasmessa successivamente ai 90 giorni dal termine le sanzioni sono così composte:

  • Correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Applicazione di una sanzione del 90% della maggiore imposta dovuta. Sanzione fissa di 250 euro se non p dovuta imposta. In entrambi i casi è possibile applicare il ravvedimento operoso:
  • Correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Applicazione di una sanzione del 30% per omesso versamento (se dovuto) ridotta con ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che consente all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le violazioni tributarie è ridotta proporzionalmente al tempo che intercorre dalla commissione della violazione. In particolare, la sanzione è ridotta:

  • Limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (lett. a);
  • Per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-bis);
  • Per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione (lett. b-bis);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. b-ter);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il processo verbale di constatazione (lett. b-quater);
  • Limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione (lett. c).

Tabella: riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso

La seguente tabella riguarda la riduzione delle sanzioni amministrative previste in caso di ravvedimento operoso per insufficienti od omessi versamenti. La sanzione base è quella del 30%. La stessa riduzione delle sanzioni si applica anche in caso di applicazione della sanzione del 90%.

Ipotesi di ritardato o omesso versamento di imposteRiduzione della sanzioneSanzione ridotta
Sino a 14 giorni1/15 per giorno di ritardo0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni1/10 del 15%1,5%
Da 31 a 90 giorni1/9 del 15%1,67%
Dal 91° giorno 1 anno dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione1/8 del 30%3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/6 del 30%5%
Se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC”1/5 del 30%6%

Conclusioni 

In conclusione, la dichiarazione IVA integrativa è uno strumento cruciale per la correzione di errori o omissioni passati nella dichiarazione originale, garantendo così trasparenza e correttezza da parte del contribuente. Essa non solo aiuta a ridurre sanzioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma offre anche la possibilità di recuperare crediti IVA, e di poterli successivamente utilizzare. È importante, tuttavia, procedere con attenzione nella compilazione e nella presentazione per prevenire ulteriori problemi con l’amministrazione finanziaria. Utilizzare questo strumento richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e una gestione accurata delle attività contabili​​.

Domande frequenti

È possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa dopo i termini regolamentari?

Sì, è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa anche dopo i termini regolamentari, ma ciò potrebbe portare a sanzioni variabili a seconda del ritardo e della natura degli errori da correggere. Se presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si possono applicare sanzioni ridotte tramite il ravvedimento operoso​

Quali vantaggi offre la dichiarazione IVA integrativa?

Presentare una dichiarazione IVA integrativa consente di correggere errori o omissioni, evitando sanzioni e migliorando la gestione fiscale. Inoltre, offre la possibilità di recuperare crediti IVA non riconosciuti, contribuendo a una maggiore efficienza fiscale e competitività aziendale

Cosa è necessario verificare prima di presentare una dichiarazione IVA integrativa?

È fondamentale effettuare una corretta analisi dei dati contabili e verificare attentamente ogni movimento registrato. È consigliabile avvalersi dell’assistenza di un Commercialista per garantire la massima precisione nelle operazioni e rispettare gli adempimenti fiscali richiesti​

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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