IVA addebitata per errore in modo superiore: detraibilità

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Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/97, il cessionario committente può detrarre dall'ammontare dell'IVA che gli è stata addebitata dal cedente prestatore, anche quella addebitata in misura maggiore. Quindi, l'IVA addebitata per errore può essere detratta. Tuttavia, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro, applicabile anche in ipotesi di erronea applicazione del reverse charge.

Che cosa accade quando viene ricevuta una fattura con in importo dell'IVA maggiore rispetto ad dovuto? Il soggetto committente che riceve la fattura ha facoltà di detrarsi l'IVA addebitata per errore in misura maggiore? Pensiamo al caso di un soggetto che riceve una fattura per una ristrutturazione abitativa con aliquota 22%, anziché con la corretta aliquota del 10%. Come ci si deve comportare in una situazione come questa? Ebbene, sul punto è necessario fare riferimento all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/97. Questa disposizione prevede l'applicazione di una sanzione in relazione alla ricezione di fatture con un addebito di imposta maggiore di quella dovuta, che sia stata effettivamente assolta dal cedente/prestatore. In pratica, è concessa la facoltà al cessionario committente di portarsi in detrazione l'IVA che gli è stata irregolarmente inserita in fattura cedente prestatore. Il riconoscimento del diritto alla detrazione è cautelato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa per IVA addebitata per errore in modo superiore e detratta da committente è stabilita nella misura compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Questa sanzione è in linea con l'analoga sanzione amministrativa prevista dai successivi commi 9-bis.1 e 9-bis.2, dello stesso articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 per le irregolarità connesse con riferimento all'erronea applicazione del meccanismo del reverse charge. Andiamo ad analizzare, di seguito, cosa fare nel caso in cui abbiamo IVA addebitata per errore in modo superiore al consentito nella fattura ricevuta dal prestatore. IVA addebitata per errore: regole di detraibilità La possibilità di potersi detrarre l'IVA addebitata in fattura, in assenza di volontà di frode delle parti contraenti, è aspetto ormai accolto in modo pacifico. Questa possibilità è ammessa anche in caso di IVA addebitata per errore in modo superiore al consentito. A tal riguardo vedasi quanto disposto dalla Risoluzione Ministeriale n. 334298 del 5 gennaio 1982. Questo documento di prassi, dopo aver individuato le ipotesi (disciplinate dall'articolo 19 del DPR n. 633/72) che fanno sorgere il diritto a detrazione, sottolinea come possa risultare legittima la detrazione dell'IVA, nel caso di fattura emessa e regolarmente registrata dal cessionario con applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta. Sul punto, tuttavia, è necessario segnalare la posizione della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. In particolare, segnaliamo l'ordinanza n. 15178 del 2 luglio 2014. In questo documento viene espresso il seguente concetto:

“in caso di operazione erroneamente assoggettata ad Iva (nella specie ad un’aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata. Atteso che (...) l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta”

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