La definizione agevolata (rottamazione quinquies) può riguardare quasi tutte le entrate comunali, a condizione che siano gestite direttamente dall’ente o affidate a concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali. Possano rientrarvi IMU, la TARI; il Canone Unico Patrimoniale; gli Oneri di urbanizzazione; le Tariffe e rette dei servizi comunali (asili nido, mense scolastiche); le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, qualificate come entrate patrimoniali di diritto pubblico.
In occasione del Question Time alla Camera dei Deputati del 3 febbraio 2026, è stata fornita una risposta ufficiale all’interrogazione parlamentare n. 5-04969, riguardante l’applicazione della cosiddetta rottamazione quater quinquies in relazione ai tributi e alle entrate patrimoniali di competenza delle Regioni e degli enti locali.
Definizione agevolata dei tributi locali
Il chiarimento parlamentare chiarisce che, per le entrate di Regioni ed enti locali la definizione agevolata è una facoltà, non un obbligo. Il comma 102, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2026, attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, nei casi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Pertanto, la rottamazione delle cartelle può nascere solo se l’ente la introduce con un atto proprio e con regole chiare. Ciascun territorio può scegliere se attivare la misura e come strutturarla. L’atto deve indicare scadenze, modalità di pagamento, eventuale rateazione, e quali entrate rientrano nella definizione agevolata.
Che cosa può essere oggetto di definizione agevolata? interessi e sanzioni sì, il capitale no
L’ente locale può prevedere esclusioni o riduzioni di interessi e/o sanzioni, a condizione che il contribuente regolarizzi quanto dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.
La definizione agevolata non consente di tagliare il “capitale”. Lo sconto può riguardare solo interessi e sanzioni.
Rientrano i tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, con esclusioni (IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali). L’ente può estendere la misura anche a entrate patrimoniali. Pertanto, possono rientrarvi molte entrate comunali, incluse anche le sanzioni stradali, oltre a canoni e corrispettivi.
Vincolo dei 60 giorni
L’art. 1, comma 102, Legge bilancio 2026 prevede che la scadenza finale per pagare le somme oggetto di definizione non può essere fissata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.
Riscossione
Un altro aspetto importante riguarda la riscossione, in quanto molte entrate locali non sono incassate direttamente dall’ente, ma da soggetti esterni. Il comma 104 dell’art. 1, Legge di bilancio 2026 prevede che la rottamazione sui tributi locali può essere prevista anche se la riscossione avviene:
- Con procedure coattive gestite dall’ente;
- Mediante soggetti affidatari indicati dall’art.52, c. 5, lett. b), D. Lgs. 446/1997;
- oppure tramite affidatari richiamati dall’art. 1, c. 691, L. 147/2013.
Non è necessario che la riscossione passi da ADER (Agenzia Entrate Riscossione). L’ente a cui il comune o altro ente locali abbia affidato la riscossione del tributo non deve, quindi, essere per forza essere l’Agenzia Entrate Riscossione ma l’ente può deliberare una misura propria, equivalente per contenuti e limiti, anche con concessionari diversi.