Costi black list: deducibilità nel valore normale

HomeFisco NazionaleCosti black list: deducibilità nel valore normale

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali contenuti nella black list UE. Nuova formulazione dell'art. 110 del TUIR.

Limitazione della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi non cooperativi ai fini fiscali;
La lista dei Paesi non collaborativi è quella definita dalla UE;
Il limite di deducibilità dei costi intercorsi con queste aziende è ammissibile nei limiti del valore normale ex art. 9 del TUIR. L'eventuale quota eccedente deducibile con dimostrazione dell'effettivo interesse economico.

Come funziona il regime dei costi black list
La disciplina legata alla deducibilità degli oneri sostenuti per operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati considerati "non cooperativi" ai fini fiscali è contenuta nell'art. 110 del TUIR (co. 9-bis - 9-quinquies)1.
Art. 110 del TUIR
In particolare, all'art. 110 del TUIR vengono aggiunti i seguenti paragrafi:

9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.”.

La deducibilità limitata dei costi
Nello specifico la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti ...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Quanto tempo conservare bollette, scontrini, multe, ricevute e atti

Guida operativa e aggiornata per imprenditori e privati su prescrizioni, accertamenti e archiviazione digitale dei documenti. Sapere esattamente per quanto tempo conservare...

Civis: il canale telematico dedicato agli intermediari

Civis è un canale telematico dell'Agenzia delle Entrate che permette agli intermediari di effettuare via Entratel le stesse operazioni...

Quando si utilizza il modello F23?

Come e quando utilizzare il modello F23 per tributi, imposte e sanzioni: istruzioni pratiche per imprenditori e privati. Il modello...

Bonus elettrodomestici 2025: in arrivo 200 euro di sconto in fattura

Il bonus elettrodomestici è un contributo diretto, erogato sotto forma di sconto in fattura, che ti consente di risparmiare sull’acquisto...

Elemento soggettivo nelle sanzioni tributarie: colpa e dolo

Analisi della responsabilità soggettiva negli illeciti fiscali amministrativi: quando scatta la presunzione di colpa e come difendersi dalle sanzioni. L'elemento...

Scadenze fiscali settembre 2025: il calendario

Dopo la pausa estiva, riprendono tutti gli adempimenti fiscali per professionisti e imprese. Nel mese di settembre sono previste...