Limitazione della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi non cooperativi ai fini fiscali;
La lista dei Paesi non collaborativi è quella definita dalla UE;
Il limite di deducibilità dei costi intercorsi con queste aziende è ammissibile nei limiti del valore normale ex art. 9 del TUIR. L'eventuale quota eccedente deducibile con dimostrazione dell'effettivo interesse economico.
Come funziona il regime dei costi black list?
L'art. 1, co. 84 della Legge n. 197/22 (legge di Bilancio 2023) prevede una reintroduzione della disciplina sulla deducibilità limitata dei costi black list. In particolare, la disposizione in commento prevede una modifica all'art. 110 del TUIR (co. 9-bis - 9-quinquies) in relazione alla deducibilità degli oneri sostenuti per operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.
Art. 110 del TUIR
In particolare, all'art. 110 del TUIR vengono aggiunti i seguenti paragrafi:
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domicili...
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