Costi black list: deducibilità nel valore normale

HomeFisco NazionaleCosti black list: deducibilità nel valore normale

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali contenuti nella black list UE. Nuova formulazione dell'art. 110 del TUIR.

Limitazione della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi non cooperativi ai fini fiscali; La lista dei Paesi non collaborativi è quella definita dalla UE; Il limite di deducibilità dei costi intercorsi con queste aziende è ammissibile nei limiti del valore normale ex art. 9 del TUIR. L'eventuale quota eccedente deducibile con dimostrazione dell'effettivo interesse economico.

Come funziona il regime dei costi black list La disciplina legata alla deducibilità degli oneri sostenuti per operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati considerati "non cooperativi" ai fini fiscali è contenuta nell'art. 110 del TUIR (co. 9-bis - 9-quinquies)1. Art. 110 del TUIR In particolare, all'art. 110 del TUIR vengono aggiunti i seguenti paragrafi:

9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.”.

La deducibilità limitata dei costi Nello specifico la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti d...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Bonus tende da sole 2026: come richiederlo?

Possono beneficiare di questa detrazione coloro che abbiano sostituito o installato schermature solari che comportano un miglioramento energetico dell’immobile. Per beneficiare...

I 5 errori che ti fanno perdere i bonus edilizi nel 2026

I principali motivi di revoca delle detrazioni sui bonus edilizi da parte dell'Agenzia delle Entrate includono l'utilizzo di bonifici...

Conferimento di partecipazioni di minoranza esente da tassazione

Il conferimento di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato è un'operazione che permette di apportare quote "qualificate" in una...

Bonus animali domestici 2026 e detrazione veterinaria

Il Bonus animali domestici 2026 comprende due distinte agevolazioni per le spese veterinarie: un fondo statale riservato ai proprietari...

Uscire dall’ISEE familiare 2026: come fare?

Per molti nuclei familiari riuscire ad abbassare l'ISEE può diventare una necessità. L'erogazione di agevolazioni e sostegni economici passa...

Minusvalenze finanziarie: come recuperarle in compensazione

Le minusvalenze finanziarie sono le perdite economiche realizzate vendendo uno strumento finanziario a un prezzo inferiore a quello di...