Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle sospensioni dei termini per i versamenti, sulle misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori, sui versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione e sulla deducibilità delle erogazioni liberali.

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti sui quesiti sul Decreto n. 18 del 17 marzo 2020.

Con il Decreto n. 18/2020, sono state introdotte alcune misure dirette a salvaguardare la salute dei cittadini, ed a sostenere il sistema produttivo del nostro Paese.

Sono state disposte, disposizioni, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, è intervenuta, con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020, fornendo alcuni importanti chiarimenti ai quesiti degli operatori.

Le principali tematiche riguardano:

  • Proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali;
  • Le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori;
  • La sospensione delle attività degli enti impositori;
  • Versamenti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione;
  • Erogazioni liberali.

Vediamo, quali sono i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Premio ai lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40.000 euro del reddito da lavoro dipendente previsto, per l’attribuzione del bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale, di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia ha chiarito che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per approfondire: “Decreto Cura Italia: le disposizioni economiche per famiglie e imprese

Erogazioni liberale e solidarietà alimentare

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzie delle Entrate ha chiarito che la deduzione non è parametrata al reddito.

L’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione.

Inoltre, l’Agenzia, nella Circolare in esame, ha chiarito che le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza sanitaria ed economica del Corononavirus, ed effettuate a favore dello:

  • Stato;
  • Delle regioni;
  • Degli enti locali territoriali;
  • Di enti o istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco

L’Agenzie delle Entrate, ha chiarito che rientrano tra i versamenti prorogati al 20 marzo, anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.

Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

In caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal D.L. n. 9/2020 fino al 30 aprile, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice ATECO diverso da quelli indicati nelle Risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia delle Entrate, qualora l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo IVA

Per quanto riguarda la sospensione dei termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art. 61, co. 3, del Decreto Cura Italia), si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di Registro

Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, (art. 5 TUIR).

Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Credito d’imposta affitti

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’agevolazione dell’art. 65 del Decreto Cura italia matura soltanto dopo l’avvenuto pagamento del canone di locazione

La percentuale riconosciuta è il 60% e gli immobili devono essere accatastati secondo categoria C1. L’Agenzia delle Entrate ha infatti, ribadito che gli unici immobili per cui si può richiedere l’agevolazione sono quelli accatastati nella categoria C1.

Emissione fattura e scontrino, termini fuori dalla sospensione

Altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riguardano, l’emissione fattura e scontrino, non rientrano tra i gli adempimenti sospesi, eccezioni previste solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Non c’è nessuna proroga degli adempimenti collegati all’emissione dei documenti, anche per tutelare l’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti dei contribuenti, come la detrazione dell’IVA o la deducibilità dei costi.

Nel caso di interruzione delle attività dall’11 marzo, come previsto dal DPCM che ha disposto lo stop, con operazioni effettuate nei 12 giorni antecedenti, qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura, l’Agenzia delle Entrate individua comunque due strade possibili per essere in regola:

  • Qualora non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio potrebbe emettere una fattura analogica o in formato elettronico (dunque anche in .pdf o cartacea con successiva digitalizzazione, ad esempio, tramite scanner) ed inviarla al cessionario/committente via posta elettronica, certificata o meno;
  • Qualora sia tenuto alla fattura elettronica, potrebbe utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate per predisporre ed inviare il documento.

Chiarimenti dell’Agenzie delle Entrate: tutti i documenti di prassi

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono, nei seguenti documenti di prassi pubblicati e disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini);
  • Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi);
  • Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Primi chiarimenti);
  • Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. Patent box.)
  • Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti);
  • Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni).

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