Le criptovalute non concorrono alla formazione del reddito IRES o IRAP delle imprese. Le valute digitali vanno a determinare reddito d'impresa solo nel momento in cui si ottiene la loro vendita o il loro scambio con altre attività crypto.
Negli ultimi tempi ci si interroga spesso sul trattamento contabile da riservare agli strumenti concepiti dalla finanza innovativa. In ambito IAS/IFRS non esiste un trattamento preferenziale, si può far riferimento alle disposizioni contenute principalmente nello IAS 32, nello IAS 38 e nell’ IFRS 15.
Anche in ambito OIC prevale la base interpretativa per definire il trattamento contabile, facendo affidamento sulle disposizioni previste per la disciplina della contabilizzazione degli strumenti emessi dalle società.
Di seguito verranno evidenziati i principali aspetti contabili relativi alle criptovalute e ai non fungible token distinguendo tra i soggetti che adottano per la redazione del bilancio gli IAS/IFRS e quelli che adottano gli OIC.
Criptovalute
Le criptovalute possono definirsi come un dato elettronico a cui è attribuito un valore, utilizzabile per le transazioni sulla blockchain aventi la funzione di remunerazione per quella parte della rete, i miners, che contribuisce alla validazione delle transazioni da inserire nei blocchi. Il titolare di criptovalute può conservarle, firmare transazioni ed in generale disporne mediante una coppia di chiavi, privata e pubblica.
Tali chiavi sono conservate all'interno di wallet e consentono di identificare i soggetti anonimamente e di effettuare le transazioni.
Soggetti IAS/IFRS
Secondo le indicazioni fornite dall’IFRIC, le criptovalute non rientrano nella definizione di attività finanziarie prevista dallo IAS 32 in quanto non costituiscono disponibilità liquide (poiché non svolgono le tradizionali funzioni della moneta non potendo essere utilizzate come mezzo di pagamento) né costituiscono uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra società, né tanto meno attribuiscono un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da un'altra società o a scambiare attività o passività finanziarie con altre società a condizioni potenzialmente favorevoli; di fatto non costituiscono nemmeno contratti che possono essere estinti tramite strumenti rappresentativi di capitale della società.
Per contro le criptovalute possono essere classificate tra le rimanenze in quanto tale categoria include anche i beni intangibili (in ambito degli IAS/IFRS).
Infatti secondo l’IFRIC le criptovalute sono considerate rimanenze e valutate in base allo IAS 2 quando sono detenute dall'impresa per la vendita nel normale svolgimento dell'attività. Tale classificazione potrebbe essere prospettata in particolare per gli operatori specializzati in criptovalute che possono avere necessità di mantenere delle scorte di queste attività oltre che per i soggetti che svolgono attività di estrazione (mining). L’ IFRIC ha inoltre precisato che sono conside...
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