Nella determinazione del reddito di impresa, in deroga alle ordinarie regole di valutazione, ai sensi dell’art. 110, co. 3-bis del TUIR, non rilevano le variazioni di valore delle cripto-attività. Questo, indipendentemente dalla loro imputazione a Conto economico. Tale principio riguarda sia l’IRES che l’IRAP e rende, di fatto, irrilevanti fiscalmente le variazioni di valutazione delle cripto-attività in bilancio.
Il documento analizza il caso di una banca che intende avviare un’attività di trading proprietario di criptovalute, acquistandole e vendendole. Inizialmente, l’operatività si concentrerà sulla negoziazione bilaterale con una società tedesca specializzata nel settore.
Ai fini fiscali e della determinazione del reddito d’impresa, le cripto-attività si distinguono in due categorie principali:
Unbacked crypto-assets: cripto-attività senza meccanismi di stabilizzazione del valore, come il Bitcoin o le stablecoin algoritmiche;
Asset linked stablecoins: cripto-attività il cui valore è ancorato ad attività sottostanti, come valute fiat, crediti o merci, con l’obiettivo di mantenere un valore stabile.
Sistema decentralizzato di pagamento
Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer), non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.
Le criptovalute rappresentano una sottocategoria specifica di cripto-attività, funzionando come monete virtuali alternative a quelle tradizionali emesse da un’autorità monetaria. Queste non sono dotate di natura fisica ma digitale e conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet) e pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi.
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La circolazione delle criptovalute, quale mezzo di pagamento, si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.
Trattamento contabile e fiscale
Nel caso oggetto di analisi, la banca qualifica, contabilmente, le criptovalute come “beni immateriali” ai sensi del principio contabile IAS 38, e al contempo ritiene che le stesse soddisfino la definizione di “rimanenze” di cui allo IAS 2. Tali asset rientrano tra i c.d. “beni-merce” indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera a) TUIR, in base al quale si considerano ricavi:
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa
Pertanto, da un punto di vista applicativo, la contabilizzazione delle operazioni di compravendita delle cryptocurrencies viene effettuata con il metodo dei ”costi, ricavi e rimanenze”.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto previsto dall’articolo 110 comma 3-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 131 della legge di bilancio 2023, viene previsto che:
In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico
La ratio della novella normativa si rinviene nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, nella quale si evidenzia che:
La disposizione vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre criptoattività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo
Al riguardo giova richiamare quanto precisato dalla Circolare 30/E del 2023 che al paragrafo 3.5 chiarisce che:
per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come: – beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione; – rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir; – attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir.
Alla luce di quanto chiarito appare corretto ritenere che con riferimento alle cripto-attività il comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR costituisca una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del TUIR. La norma in commento ha infatti disposto l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura dell’esercizio “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo“.
Tra tali componenti rientrano anche quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti dall’articolo 2426, comma 1, numeri 9) e 10) del codice civile, rubricato per l’appunto “criteri di valutazioni” e dallo stesso articolo 92 del TUIR (sia che si proceda a costi specifici sia che si adotti uno dei criteri fiscalmente riconosciuti, ovvero CMP, LIFO o FIFO), in quanto rientranti a tutti gli effetti nella categoria delle modalità di “valutazione” delle rimanenze finali.
Conseguentemente a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la Società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio.
Dal punto di vista fiscale, le criptovalute rientrano nella categoria dei “beni merce” (art. 85, comma 1, lett. a) del TUIR), ma sono soggette all’irrilevanza fiscale dei proventi/costi derivanti dalla valutazione (art. 110, comma 3-bis del TUIR).
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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