Ai sensi art. 110, co. 3-bis del TUIR, non rilevano le variazioni di valore delle cripto-attività nella determinazione reddito di impresa.
Nella determinazione del reddito di impresa, in deroga alle ordinarie regole di valutazione, ai sensi dell’art. 110, co. 3-bis del TUIR, non rilevano le variazioni di valore delle cripto-attività. Questo, indipendentemente dalla loro imputazione a Conto economico. Tale principio riguarda sia l’IRES che l’IRAP e rende, di fatto, irrilevanti fiscalmente le variazioni di valutazione delle cripto-attività in bilancio.
A chiarire questo aspetto è stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione della risposta ad interpello n. 78/E del 20 marzo 2025.
Il caso specifico: trading di criptovalute
Il documento analizza il caso di una banca che intende avviare un’attività di trading proprietario di criptovalute, acquistandole e vendendole. Inizialmente, l’operatività si concentrerà sulla negoziazione bilaterale con una società tedesca specializzata nel settore.
Ai fini fiscali e della determinazione del reddito d’impresa, le cripto-attività si distinguono in due categorie principali:
- Unbacked crypto-assets: cripto-attività senza meccanismi di stabilizzazione del valore, come il Bitcoin o le stablecoin algoritmiche;
- Asset linked stablecoins: cripto-attività il cui valore è ancorato ad attività sottostanti, come valute fiat, crediti o merci, con l’obiettivo di mantenere un valore stabile.
Sistema decentralizzato di pagamento
Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer), non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.
Le criptovalute rappresentano una sottocategoria specifica di cripto-attività, funzionando come monete virtuali alternative a quelle tradizionali emesse da un’autorità monetaria. Queste non sono dotate di natura fisica ma digitale e conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet) e pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi.
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