Credito d’imposta estero: la cassazione elimina la decadenza per omessa indicazione

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L'ordinanza della Cassazione n. 10642/2025 rivoluziona la gestione del credito per imposte pagate all'estero, non indicato in dichiarazione, salvaguardando i diritti del contribuente.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10642 depositata il 23 aprile 2025, ha segnato una svolta significativa nel diritto tributario relativo ai crediti d'imposta per imposte pagate all'estero. La decisione elimina definitivamente il rischio di decadenza per i contribuenti che non indicano tempestivamente il credito nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza, stabilendo che tale diritto può essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Questa pronuncia non solo tutela i contribuenti che hanno prodotto redditi all'estero, ma rafforza anche il principio del divieto di doppia imposizione sancito dalle convenzioni internazionali, dimostrando come gli obblighi internazionali dell'Italia prevalgano sui formalismi procedurali interni.
Il caso concreto: credito per imposte pagate all'estero non indicato
La vicenda giudiziaria che ha portato a questa importante pronuncia presenta caratteristiche molto comuni nella pratica fiscale. Un contribuente aveva prodotto redditi all'estero negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ma aveva utilizzato tutto il credito d'imposta maturato solo nella dichiarazione dei redditi del 2014. Questa scelta, apparentemente tardiva, aveva scatenato la reazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'Amministrazione finanziaria aveva interpretato rigidamente l'articolo 165 del TUIR, ritenendo che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione di competenza comportasse automaticamente la decadenza dal diritto alla detrazione. Conseguentemente, aveva proceduto con la liquidazione della dichiarazione ex articolo 36-bis del DPR n. 600/73 ed emesso una cartella di pagamento per l'intero importo del credito non riconosciuto, maggiorato di sanzioni amministrative e interessi.
Il percorso giudiziario aveva mostrato inizialmente orientamenti contrastanti. Il giudice di primo grado aveva dato ragione all'Agenzia delle Entrate, confermando la decadenza e quindi la legittimità della cartella di pagamento. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto del contribuente a utilizzare il credito anche in via tardiva.
La disciplina dell'articolo 165 del TUIR: tra forma e sostanza
Per comprendere appieno la portata della decisione della Cassazione, bisogna analizzare la struttura normativa dell'articolo 165 del TUIR. Questa disposizione regola il meccanismo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, stabilendo tre condizioni fondamentali per il suo riconoscimento:

Il conseguimento di un reddito prodotto all'estero;
Il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo in Italia;
Aver effettuato il pagamento definitivo di imposte estere aventi natura di imposte sul reddito.

Il comma 4 dell'articolo 165 stabilisce che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all'estero, purché il pagamento definitivo avvenga prima della presentazione...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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