Il contratto di rioccupazione è un particolare contratto che deriva dalle misure prese con il Decreto Sostegni bis per sostenere il lavoro e la ripresa economica. Secondo questo contratto viene previsto un esonero contributivo per il datore di lavoro che assume secondo le modalità previste dal contratto. Questa misura è rivolta quindi alle aziende che prevedono un inserimento lavorativo del dipendente dopo un periodo di sei mesi di lavoro, equiparato ad un tempo rivolto all’apprendimento e alla formazione del lavoratore. Il contratto di rioccupazione quindi prevede che il datore di lavoro possa avere degli sgravi contributivi sul dipendente se la prospettiva è quella di un’assunzione successiva ai sei mesi di contratto, a tempo indeterminato.

Si tratta di una misura volta a sostenere le assunzioni stabili all’interno delle aziende, e il Decreto Sostegni bis ha previsto l’erogazione di un fondo specifico a copertura dei contributi del dipendente. Vediamo in questo articolo come funziona il contratto di rioccupazione con esonero contributivo, a chi è rivolto e come devono procedere i datori di lavoro.

Infine bisogna tenere conto delle sanzioni per i datori di lavoro che si avvalgono dello sgravio contributivo, ma applicano un licenziamento individuale o collettivo nei sei mesi di durata previsti dal contratto: in questo caso il datore può essere sanzionato come per un licenziamento illegittimo.


Esonero contributivo: la circolare INPS n.115 del 2 agosto 2021

Per applicare il contratto di rioccupazione, l’ultima circolare INPS, n.115 del 2 agosto 2021, ha spiegato come funziona l’esonero contributivo, e in cosa consiste il contratto. Secondo quanto indicato, la misura è volta a favorire l’occupazione, e l’esonero contributivo può essere garantito al datore di lavoro unicamente con questa tipologia di contratto:

“Pertanto, qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ancorché a tempo indeterminato, l’incentivo in oggetto non può trovare applicazione.”

Questo significa che non sono ammessi altri tipi di contratto, anche se prevedono l’assunzione. Sono quindi esclusi contratti di stage, tirocinio formativo, collaborazione. L’esonero contributivo è destinato al datore di lavoro, ma questo non vuol dire che il dipendente non vedrà versati i contributi, perché esiste un fondo specifico per questo tipo di contribuzione.

Il datore di lavoro deve seguire un iter ben preciso per poter avvalersi dello sgravio contributivo fornito dall’INPS: deve assumere un lavoratore per sei mesi con contratto di rioccupazione, e successivamente inserirlo in azienda a tempo indeterminato.

A chi è rivolto il contratto di rioccupazione?

Il contratto di rioccupazione è destinato all’inserimento lavorativo di persone che si trovano in stato di disoccupazione. Per questo motivo l’azienda deve assumere personale che risulta privo di un’occupazione, e formare il personale per inserirlo in modo stabile in azienda.

Come specifica la circolare INPS, si tratta di un vero e proprio progetto formativo per il dipendente:

“Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.”

L’azienda che viene sgravata dal versamento dei contributi al 100% per sei mesi, si impegna quindi a fornire la formazione necessaria all’inserimento stabile del soggetto, per questo non può essere licenziato in modo illecito, e sono previste sanzioni al datore di lavoro e un reinserimento per il lavoratore nel caso in cui accadesse questa eventualità.

Dopo i sei mesi, è possibile raggiungere un accordo tra le parti per terminare il rapporto di lavoro, altrimenti viene automaticamente rinnovato a tempo indeterminato. Non tutti i datori di lavoro tuttavia possono utilizzare il contratto di rioccupazione con sgravio contributivo, ma sono esclusi da questa misura i datori di lavoro nel settore agricolo e quello domestico, come spiega l’INPS:

“Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge in trattazione, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.”

Sono anche esclusi la pubblica amministrazione e le imprese nel settore finanziario.

Come funziona il contratto di rioccupazione?

Il contratto di rioccupazione è valido se l’assunzione con questo contratto è stabilita dal primo luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, ed è una misura volta alla ripartenza strettamente limitata a questi mesi dell’anno in corso.

Lo sgravio contributivo per il datore di lavoro è del 100%, anche se esiste un limite di 6.000 euro annuali. Si tratta quindi di un massimo di 500 euro di esonero contributivo al mese, numero che si riduce nel caso in cui il datore di lavoro decida di assumere in modalità part time.

Tuttavia per poter richiedere l’esonero contributivo, al momento bisogna ancora attendere fino a settembre 2021, secondo gli ultimi aggiornamenti INPS. Sono inoltre escluse le contribuzioni INAIL dall’esonero contributivo al datore di lavoro.

La possibilità di attingere ad un esonero contributivo al datore di lavoro è un incentivo alle assunzioni stabili, una misura che va contro corrente rispetto a molte tipologie contrattuali che prevedono un termine, o contratti che prevedono l’inserimento lavorativo tramite stage o tirocinio.

Viene inoltre precisato che il datore di lavoro deve necessariamente seguire tutti gli altri obblighi in materia di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria:

  • Devono essere rispettati gli obblighi di contribuzione per tutti i dipendenti a fini previdenziali;
  • Devono essere rispettate tutte le norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • Devono essere rispettati tutti gli obblighi sul piano dei contratti collettivi nazionali e degli accordi con i sindacati.
  • I datori di lavoro non devono aver licenziato individualmente o collettivamente altri dipendenti nei sei mesi precedenti all’assunzione tramite contratto di rioccupazione;
  • Il lavoratore assunto deve essere al momento dell’assunzione disoccupato.

Perdita dell’esonero contributivo

Il datore di lavoro perde il diritto all’esonero contributivo in diversi casi:

  • Se procede al licenziamento del lavoratore durante i sei mesi di contratto di rioccupazione;
  • Se procede al licenziamento di altro lavoratore impegnato nella medesima mansione a livello individuale o collettivo nei sei mesi successivi all’assunzione del dipendente con contratto di rioccupazione.

Se il datore di lavoro applica un licenziamento durante i sei mesi di contratto di rioccupazione, incorre nelle stesse sanzioni previste dal licenziamento illegittimo. Questa misura è stata presa per favorire l’inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, per tanto è disincentivato il licenziamento durante questo arco di tempo.

Risulta tuttavia possibile non rinnovare questa forma contrattuale, se entrambe le parti hanno un accordo:

“Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. “

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