L'art.121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità per i committenti dei lavori di edilizia da cui derivano bonus fiscali, di poterne usufruire oltre che in detrazione diretta dalle imposte (in quote annuali sull’IRES di periodo) anche tramite il riconoscimento di uno sconto in fattura oppure la cessione a terzi dei medesimi bonus.
Il documento dell’OIC
Con la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” l'OIC ha illustrato le modalità previste per la rappresentazione dei suddetti bonus sul piano contabile nel caso di :

detrazione diretta di imposta da parte dell'impresa beneficiaria;
credito di imposta derivante all’impresa dall’applicazione dello sconto in fattura;
cessione a terzi del credito di imposta pari alla detrazione d’imposta "originaria";
acquisto da terzi del credito di imposta pari alla detrazione d’imposta "originaria".

E' confermato l'obbligo di contabilizzare il diritto alla detrazione di imposta come contributo in conto impianti, o tramite riduzione del costo dell’investimento oppure tramite iscrizione di un risconto passivo rilasciato a Conto economico per tutta la durata del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.
Se il bene a cui si riferisce la detrazione rappresenta un "immobile merce" iscritto nelle rimanenze, "si applica il paragrafo 14 dell’OIC 13 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo". 
Il documento definitivo OIC al punto 5 prevede che il credito tributario relativo alla detrazione dall’imposta lorda è da iscriversi in bilancio "nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte" , ossia solo quando esiste la ragionevole certezza che l'impresa beneficiaria produrrà successivamente redditi imponibili, e quindi imposte lorde sul reddito, che siano capienti rispetto alla detrazione esercitabile. Il valore di iscrizione del credito tributario relativo alla detrazione si determina applicando il criterio del costo ammortizzato, fatta la salva la possibilità prevista dal punto 20 del documento definitivo OIC, di non aderire a tale criterio prevista per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le cosiddette micro imprese.
Nel caso di opzione per lo sconto in fattura il punto 6 del documento definitivo OIC prevede che:

l’impresa beneficiaria della detrazione, che opta per lo sconto, è tenuta a rilevare "il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto”;
l’impresa esecutrice che applica lo sconto in fattura rileva il credito tributario derivante dallo sconto sulla base del metodo del costo ammortizzato;

Nel caso di opzione per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante:

l’impresa cedente rileva tra i proventi finanziari (C.16 C.E) o tra gli oneri finanziari (C.17 C.E.) la differenza positiva o negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione;
l’im...

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