La circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1 fornisce le prime indicazioni amministrative sulle nuove misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134) in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Nello specifico, la norma (comma 239) dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

La legge (comma 134) rende, inoltre, strutturale il congedo obbligatorio di paternità e conferma i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge di bilancio 2021. Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

La circolare INPS definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

Il congedo di paternità 2022 è uno strumento di tutela per i neo papà. Questi ultimi possono astenersi dall’attività lavorativa a seguito della nascita del figlio, per un periodo di tempo hanno determinato. Tale strumento è stato efficacemente disciplinato nella L. n. 232/2016. La riforma ha modificato l’istituto già esistente, aumentando il numero dei giorni di congedo da 2 a 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), il congedo parentale è stato nuovamente modificato. Il padre dunque può beneficiare di un ulteriore giorno, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.

La misura è stata nuovamente ritoccata nel corso del 2020, infatti all’art. 1, co. 342 della Legge di Bilancio 2020, è stato previsto che i neo papà possono beneficiare del congedo parentale, il quale è stato incrementato addirittura a una settimana. L’ultima modifica aveva introdotto il congedo di paternità a 10 giorni, in via provvisoria per l’intero 2021.

La legge di Bilancio 2022 ha tuttavia reso strutturale la misura e la durata di 10 giorni.

Tale tipologia congedo obbligatorio, anche detto congedo papà 2022, non deve essere confuso con l’astensione per paternità fruita al posto del congedo obbligatorio per maternità. Quest’ultimo è concesso normalmente spetta alla lavoratrice madre, tuttavia in casi eccezionali può essere richiesto dal padre.

Il congedo di paternità fruito in alternativa all’astensione obbligatoria per maternità, detto congedo di paternità sostitutivo, ha la stessa durata dell’astensione spettante alla lavoratrice madre.

Mentre questo congedo obbligatorio di paternità 2022, o congedo papà 2022, avrà una durata di 10 giorni. Inoltre, potrà essere richiesta un’ulteriore giornata facoltativa.

La circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1 ha fornito alcune misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti. Nello specifico, alle lavoratrici autonome viene riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Inoltre, viene reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità e conferma i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge di bilancio 2021. Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

La circolare INPS definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.


Congedo di paternità sostitutivo

Come accennato nel paragrafo introduttivo, il congedo di paternità 2022, oggetto di modifica dalla Legge di Bilancio 2022, si distingue da altre tipologia di congedo parentale.

Per quanto riguarda il congedo di paternità fruibile in sostituzione dell’astensione obbligatoria per maternità, o congedo di paternità sostitutivo, in questo caso è prevista la facoltà di astenersi dal lavoro per il lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.

Il ricorso a suddetto strumento è, tuttavia, a carattere eccezionale, in quanto di norma è concesso solo alla madre. In specie le eccezionali situazioni in cui si può ricorrere al congedo di paternità sostitutivo sono le seguenti:

  • morte o grave infermità della madre, comprovata da idonea certificazione;
  • abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, purché egli esibisca copia della sentenza dalla quale risulti una di tali situazioni; l’ipotesi di affidamento esclusivo al padre ricomprende: il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e un successivo provvedimento giudiziale di affidamento esclusivo; il caso in cui il padre sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il bambino;
  • rinuncia della madre al congedo in caso di adozione o affidamento.

Congedo di paternità 2022

Il congedo di paternità obbligatorio è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2022. La normativa era stata in origine introdotto dapprima in via sperimentale nel nostro ordinamento. Attualmente ha carattere strutturale e consente al lavoratore divenuto padre da poco, di assentarsi con diritto al 100% dello stipendio.

Già nel 2021 questa misura era aumentata da 7 a 10 giorni, per permettere ai neo papà qualche giorno in più di sospensione retribuita dal lavoro. Il congedo di paternità, va ricordato, è applicabile non solo nel caso di nascita di un nuovo figlio, ma anche sulle nuove adozioni o affidi. La legge di Bilancio 2022 ha poi reso permanete tale disposizione.

Invero, tale previsione sul congedo di paternità 2022 è stata resa permanente, anche alla luce di alcuni interventi sovranazionali. In specie il Parlamento ha recepito una direttiva europea, la quale si occupava della materia di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. In particolare, la direttiva stabilisce che la legislazione di ogni Stato membro preveda 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi allo stesso modo del congedo per malattia.

Il congedo di paternità 2022 potrà essere richiesto dal genitore in caso di:

  • adozioni;
  • affidamenti, preadottivi e non preadottivi;
  • collocamento temporaneo.

Come usufruire del congedo di paternità 2022?

Il padre lavoratore dipendente, laddove decida di usufruire del congedo di paternità 2022, deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Il padre potrà beneficiare del congedo di paternità 2022 anche in via non continuativa. Tuttavia, il beneficio può essere goduto entro i 5 mesi:

  • dalla nascita del figlio,
  • dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione
  • affidamento o dall’ingresso in Italia, in caso di adozione/affidamento internazionale.

Inoltre, la legge di Bilancio 2022 ha anche confermato la possibilità di elevare il congedo a 11 giorni in accordo con la madre. Questo giorno in più è applicato in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante.

Quindi per i primi 10 giorni, potrà usufruire del congedo anche se la madre sia in astensione lavorativa obbligatoria. Mentre per l’ulteriore giorno in più concesso in beneficio, è necessario che la madre non sia in astensione obbligatoria. Quindi solo per una giornata opera in via sostitutiva.

1 COMMENTO

  1. L’attuale congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni è solo per i lavoratori dipendenti del settore privato oppure è ora esteso anche a quelli del pubblico impiego?

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