Congedo parentale, cos’è cambiato dal 18 aprile: le novità

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A partire dal 2024 le mensilità di congedo parentale indennizzate all’80% sono due. L’estensione si applica solo al congedo di maternità o di paternità che terminano successivamente al 31dicembre 2023. La seconda mensilità elevata deve essere fruita entro il sesto anno di vita del figlio o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.

La Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/23) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sempre sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile):

  • All’80% per due mesi nel 2024 e 
  • All’80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato con tutti i chiarimenti del caso. I dipendenti del settore pubblico dovranno fare riferimento alle indicazioni dell’Amministrazione pubblica. Vediamo di seguito i dettagli.

Congedo parentale: la normativa prima della manovra finanziaria 2024

Attualmente la normativa del congedo parentale prevede che per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore).

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette;
  • Per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. 

Congedo parentale: l’indennizzo

Nell’ambito dei limiti di durata indicati spettano i seguenti indennizzi:

  • Alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia  in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • Al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in  caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • A entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.

Va poi precisato che sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima. In caso poi di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.

Novità 2024

Sebbene giunta con ritardo la circolare 59 dell’Inps fornisce le istruzioni operative del congedo parentale per il 2024, alla luce delle modifiche apportate dall’ultima manovra finanziaria.

La previsione richiamata, andando a modificare l’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, innalza dal 30% al 60% il trattamento indennitario riconosciuto in caso di astensione per congedo parentale e un ulteriore mese, rispetto a quello già riconosciuto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di stabilità per l’anno 2023, che per il solo anno 2024 è ulteriormente incrementato all’80%.

La circolare ripercorre le condizioni che debbono essere rispettate per poter accedere a tale trattamento, a partire dal termine, oltre il 31 dicembre 2023, del periodo interessato dalla fruizione del congedo di maternità o in alternativa, di paternità.

La citata circolare, poi, pone l’accento su altre caratteristiche insite nella misura, a partire dalla sua fisionomia, che non si sostanzia nel prolungamento del periodo indennizzabile, quanto nell’elevazione del trattamento relativo ai primi mesi di percezione. In tal senso, la fruizione può essere distribuita tra i due genitori, fermo restando il limite massimo fruibile.

Restano, inoltre, ferme le soglie massime fruibili dai genitori, sia individualmente, sia in forma congiunta.

Codifiche da utilizzare per il flusso UniEMens

La circolare fornisce inoltre degli esempi pratici, stante la sovrapposizione di più previsioni normative, nonché dell’evoluzione prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2024. Ed infine vengono indicate le modalità di presentazione della domanda, e le codifiche da utilizzare per la compilazione del flusso UniEMens. In merito a questo ultimo aspetto i nuovi codici da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali sono:

  • PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
  • Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.

Conclusioni

Il congedo parentale verrà indennizzato all’80% nel 2024 (60% dal 2025 in poi) per un ulteriore mese ma solo per i lavoratori dipendenti (sono esclusi invece gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps). La novità spetta a condizione di non aver fruito per intero al 31 dicembre 2023 il congedo di maternità, paternità alternativo o paternità obbligatorio.

Nello specifico la nuova previsione interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2024 e riguarda solo i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi, in particolare, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023. Per congedo di paternità l’Inps spiega che conta sia quello ‘obbligatorio’ (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi; 20 giorni in caso di parto plurimo) sia quello ‘alternativo’ (che spetta in assenza della madre).

Se la madre è lavoratrice autonoma ed il padre è lavoratore dipendente il congedo all’80% (60% dal 2025) sarà fruibile solo dal padre (a condizione che il congedo di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2023); in tal caso, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della madre.

Queste sono sostanzialmente le novità rese note dall’Inps nella recente circolare del 18 aprile 2024, condivisa con il ministero del lavoro, per dare via libera dal corrente mese di aprile alla novità prevista dalla legge di Bilancio del 2024.

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