La Circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito le istruzioni su quando il pagamento spetta nella misura del 50%.

L’art 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 durante il periodo dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in
situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo, chiarisce l’INPS, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

L’indennità ammonta al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti i cui figli hanno un’età compresa tra i 14 e i 16 anni non è previsto alcun indennizzo, ma sussiste la possibilità di assentarsi dal lavoro senza rischiare il licenziamento.

Congedo Covid

Congedo Covid 2021: chi può beneficiarne?

Possono beneficiare del congedo i genitori lavoratori dipendenti. Sono, esclusi dalla misura sia i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da Covid-19, ha chiarito l’INPS, per il periodo di quarantena da contatto ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Requisiti in presenza di figli senza disabilità grave

Per fruire del congedo in presenza di figli senza disabilità grave occorre che:

  • Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate;
  • Il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  • Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 non potrà essere più fruito;
  • Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  • Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    • 1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    • 2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    • 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito
anche oltre il limite di 14 anni di età, è necessario sussistano i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2, oltre a:

  • il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di
    gravità e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale. In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.
    Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità
    grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti 1), 2) e 3) della lettera
    e) del paragrafo precedente, anche in presenza della seguente condizione:
  • chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello
    nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Durata del congedo

L’INPS chiarisce che il Congedo per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, e di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della procedura di domanda telematica.

Il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione.

A quanto ammonta l’indennità?

L’indennità ammonta al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Situazioni di compatibilità

I casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo.

Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Tuttavia, non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Soggetti fragili

La fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore
convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da
comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge
n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

L’INPS ha anche chiarito che la fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

Congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)


Congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n.
137/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, per genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
104/2020, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di
centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).

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